Lascia incustodito il proprio fucile da caccia, scarico e dentro il fodero. Legittimo il divieto di portare armi.

(Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 3 agosto 2016, n. 3516)

Ai sensi dell’art. 39, t.u. 18 giugno 1931, n. 773 è legittimo il provvedimento prefettizio con il quale è stato imposto il divieto di tenere armi e munizioni a soggetto che aveva lasciato incustodito un fucile da caccia (sia pure scarico e inserito nel fodero) all’interno della propria auto aperta, parcheggiata vicino ad un esercizio commerciale con la chiave inserita nel quadro di accensione, avendo i fatti accertati giustificato il mancato affidamento di non abusare delle armi.

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