L’attenuante della riparazione del danno non è applicabile al delitto di fuga dopo l’incidente con danno alle persone (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 13 giugno 2024, n. 23665).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. EMANUELE DI SALVO – Presidente –

Dott. LUCIA VIGNALE – Relatore –

Dott. ALESSANDRO RANALDI – Consigliere –

Dott. LOREDANA MICCICHÉ – Consigliere –

Dott. FABIO ANTEZZA – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa LUCIA VIGNALE;

lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa MARILIA DI NARDO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31 ottobre 2023, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza pronunciata il 22 dicembre 2021 dal Tribunale della stessa città.

Con la sentenza confermata in appello, (omissis) (omissis) è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale, comunque ricollegabile al suo comportamento, nel quale (omissis) (omissis) aveva riportato lesioni personali (in Barghe il 2 gennaio 2017).

2. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il difensore dell’imputato articolando tre motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione/come previsto dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.

3.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato.

Secondo la difesa, nel motivare l’affermazione della penale responsabilità, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che l’incidente si esaurì in un urto laterale tra veicoli che procedevano in direzioni opposte e provocò danni modesti all’auto condotta da (omissis), nella cui percezione, pertanto, il sinistro non era neppure astrattamente idoneo ad arrecare danno alle persone.

3.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.

3.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stata applicata l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen ancorché i danni causati dall’incidente stradale siano stati integralmente risarciti e siano state così elise o attenuate le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Si duole, inoltre, che la Corte di appello non abbia ritenuto rilevante, oltre al risarcimento dei danni, il comportamento collaborativo tenuto da (omissis) dopo l’identificazione e nel corso del processo e lamenta che la sentenza impugnata abbia ignorato l’istanza volta ad ottenere l’applicazione dell’art. 163, ultimo comma, cod. pen. (come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150).

4. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

La difesa del ricorrente ha replicato con memoria in data 10 maggio 2024, insistendo per l’accoglimento dei motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.

2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, «il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada è reato omissivo di pericolo che impone all’agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza» (Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223499).

Poiché si tratta di un reato di pericolo, il dolo «deve investire essenzialmente l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente, concretamente idoneo a produrre eventi lesivi alle persone, e non anche l’esistenza di un effettivo danno per le stesse» (tra le tante: Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 16982 del 12/03/2013, Borselli, Rv. 255429).

Pertanto, l’accertamento sull’esistenza dell’elemento psicologico del reato deve essere compiuto riferendosi al momento in cui la condotta è stata tenuta e alle circostanze che, in quel momento, l’agente si rappresentò e percepì (Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, dep. 2013, Meta, Rv. 254667; Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, Capasso, Rv. 282294).

Ne consegue che il dolo può essere ritenuto sussistente ogniqualvolta tali circostanze siano univocamente indicative della consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone.

La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi di diritto. Ha sottolineato, infatti, che, alla luce delle emergenze istruttorie, l’imputato ebbe piena contezza non soltanto dell’incidente, ma anche delle sue potenziali conseguenze lesive perché l’urto avvenne lateralmente tra due auto che procedevano in direzioni opposte (e fu abbastanza forte da determinare lo scoppio dell’airbag laterale).

Dalla sentenza di primo grado, inoltre, risulta che (omissis) ha dichiarato di essersi fermato alcuni metri più avanti rispetto al punto d’urto, di esservi rimasto per qualche tempo, di aver deciso di allontanarsi perché non aveva «sentito arrivare ambulanze né polizia» (pag. 4 della sentenza di primo grado) e il riferimento alle ambulanze rende evidente la consapevolezza della potenzialità lesiva del sinistro.

3. Col secondo motivo, il ricorrente si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.

Come noto, il giudizio sulla tenuità del fatto necessario per poter applicare la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (cfr., per tutte, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

In breve, come efficacemente chiarito dal supremo Collegio, (pag. 8 della motivazione della sentenza n.13681/2016), si richiede «una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto».

Ai fini della applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., infatti, «non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica. È la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore».

Nell’escludere la particolare tenuità del fatto, la Corte territoriale ha affermato che l’incensuratezza non può essere sufficiente in tal senso e il ricorrente sostiene che, così argomentando, la sentenza impugnata avrebbe omesso di compiere la doverosa valutazione delle peculiarità della fattispecie concreta.

Si obietta in proposito che, per giurisprudenza costante, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice «qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità» (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097; Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096).

Proprio questo è avvenuto nel caso di specie.

La sentenza impugnata ricorda, infatti, che l’imputato si fermò «a una consistente distanza dal luogo dell’incidente per poi allontanarsi» e la sua identificazione fu resa possibile solo grazie ad una attività di indagine basata sulle riprese delle telecamere di sorveglianza esistenti nella zona e «sui riscontri a tali immagini video» forniti alla polizia giudiziaria dal conducente dell’altra autovettura coinvolta.

Tali considerazioni rendono evidente che, nella valutazione compiuta dalla Corte territoriale, la concreta manifestazione del reato non consente di valutarne particolarmente tenue il disvalore.

Ed invero, nell’affermare che non può essere decisiva ai fini dell’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. la circostanza che l’imputato sia «immune da precedenti penali» la sentenza impugnata ha inteso replicare a una argomentazione sviluppata dalla difesa per sottolineare che, nonostante l’incensuratezza, le concrete modalità della condotta non consentivano l’applicazione della causa di non punibilità.

4. Col terzo motivo, la difesa si duole che non sia stata applicata l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. pur essendo stato documentato in giudizio che l’auto di proprietà dell’imputato era regolarmente assicurata e la compagnia assicuratrice aveva provveduto al risarcimento di tutti i danni causati dall’incidente stradale.

Secondo la difesa, l’intervenuto risarcimento del danno ha concretamente eliso le conseguenze dannose e pericolose del reato sicché l’attenuante in parola avrebbe dovuto trovare applicazione. Sarebbe stato doveroso, inoltre, considerare a tal fine anche il comportamento dell’imputato, che, quando è stato individuato, si è mostrato «collaborativo con le forze dell’ordine».

Nel respingere la richiesta di applicazione dell’art. 62 n. 6 cod. pen., la sentenza impugnata ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale «la circostanza attenuante dell’integrale riparazione del danno non è applicabile al reato di omessa prestazione dell’assistenza occorrente dopo un incidente stradale, trattandosi di reato istantaneo di pericolo, in cui il bene giuridico tutelato non è l’integrità della persona, ma la solidarietà sociale» (Sez. 4, n. 5050 del 17/01/2019, Lazzaro, Rv. 275117).

Tale principio – affermato con riferimento al reato di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada – deve applicarsi, a maggior ragione, con riferimento al reato di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada per integrare il quale è sufficiente che dall’incidente siano derivati danni a persone, a prescindere dal fatto che i feriti avessero bisogno di assistenza. Ed invero, l’obbligo di fermarsi non è legato alla necessità di prestare soccorso, ma alla necessità di consentire l’identificazione dei responsabili, accertare la dinamica dell’incidente, salvaguardare la sicurezza della circolazione.

La ratio della norma risiede, dunque, nella necessità di assicurare l’attuazione dell’art. 189, comma 2, in base al quale «le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione» e dell’art. 189, comma 4, in base al quale, dopo essersi fermati, i conducenti dei veicoli coinvolti in un incidente devono «fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili anche a fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro, nei modi possibili, gli elementi sopraindicati anche ai fini risarcitori».

Le conseguenze pericolose della fuga devono essere valutate in questa prospettiva: il legislatore non le ha considerate tali da richiedere l’applicazione di una sanzione penale se il sinistro è di così minima entità da apparire ex ante inidoneo a provocare danni alle persone – e in tal caso ha previsto un illecito amministrativo (art. 189, comma 5, cod. strada) – ma ha ritenuto che dovessero avere rilevanza penale quando, come nel caso di specie, una valutazione ex ante non consente di escludere l’idoneità dell’incidente a provocare danni alle persone.

Il danno alle persone rileva, infatti, quale componente oggettiva della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada., ma (come già illustrato) il dolo sussiste anche se del concreto verificarsi del danno l’agente non ha avuto consapevolezza.

In sintesi: è conforme ai principi di diritto che regolano la materia e non è illogico né contraddittorio aver ritenuto che la disposizione di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada non sia volta a tutelare l’integrità della persona, bensì esigenze di ordine pubblico e sicurezza della circolazione stradale che la fuga pone in pericolo.

Sotto diverso profilo si deve osservare che la copertura assicurativa non copre i danni derivati da comportamenti dolosi come quello oggetto di imputazione e che il ricorrente non risulta aver adottato autonome iniziative per provvedere a risarcire il danno conseguente al reato per cui si procede.

4.1. Non ha alcun pregio l’ulteriore doglianza con la quale il ricorrente deduce vizi di motivazione per non essere stato esaminato, ai fini dell’applicazione della attenuante, il comportamento successivo al reato.

Dalle sentenze di primo e secondo grado non risulta che l’imputato, oltre ad essersi fermato alcuni metri più avanti rispetto al luogo del sinistro, sia tornato indietro o si sia attivato per consentire la propria identificazione e non può dirsi che egli si sia «adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato» sol perché, dopo essere stato identificato quale conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, si è dimostrato collaborativo con le forze dell’ordine.

5. La scelta di non applicare l’art. 163 ultimo comma cod. pen. consegue logicamente all’esclusione dell’attenuante dì cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. Pertanto, il motivo di ricorso col quale si lamenta la mancanza di motivazione su questo specifico punto non può trovare accoglimento.

La norma in esame, infatti, presuppone una condotta riparativa corrispondente a quella che rileva ai fini della applicazione della citata attenuante perché può essere applicata: «Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza dì primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell’articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia rìparativa concluso con un esito riparativo».

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 8 maggio 2024.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.