L’automobilista non impugna l’atto di sospensione della patente: confermata la successiva multa per aver comunque guidato un veicolo (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 17 gennaio 2023, n. 1187).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZO Mario – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. CRICUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2485/2022 R.G., proposto da

(OMISSIS) VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore (OMISSIS), con domicilio in Marostica, Via (OMISSIS) 24.

-RICORRENTE-

contro

PREFETTURA di VICENZA, in persona del Prefetto p.t..

-INTIMATO-

avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1204/2021, pubblicata in data 9.6.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9.12.2022 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 1204/2021 il Tribunale di Vicenza, respingendo l’appello di Vincenzo (OMISSIS), ha confermato il provvedimento con cui l’opponente era stato sanzionato ai sensi dell’art. 128, comma secondo, CDS, per aver condotto un veicolo con patente di guida sospesa a causa della mancata presentazione all’esame di revisione.

La Motorizzazione civile di Verona, dopo aver rilevato, nel corso del 2010, che il ricorrente aveva esaurito i punti patente e non si era sottoposto alla visita di idoneità fisica, ha sospeso la patente a tempo indeterminato con provvedimento ritualmente notificato all’interessato, che, otto anni dopo, è stato sorpreso alla guida di un veicolo.

Nel dichiarare la legittimità del provvedimento sanzionatorio, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la mancata notifica dell’atto con cui era stata disposta la revisione della patente, ponendo in rilievo che il provvedimento di sospensione -atto presupposto della successiva contestazione– non era stato impugnato e che l’opponente non poteva dolersi dei vizi del procedimento sfociato nella revisione del titolo di abilitazione alla guida.

La cassazione della sentenza è chiesta da Vincenzo (OMISSIS) con ricorso in due motivi.

La Prefettura di Vicenza è intimata.

Il relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.; quindi, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 128, comma primo, CDS e l’omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che la sospensione della patente era automaticamente efficace dal giorno successivo alla scadenza del termine indicato nell’invito a sottoporsi a visita ai fini della revisione, senza che fosse necessaria l’emissione di un ulteriore provvedimento di sospensione da parte degli Uffici provinciali della Motorizzazione o del Prefetto.

Di conseguenza, l’invito a sottoporsi alla visita costituiva il provvedimento presupposto della violazione contestata (guida con patente sospesa), che non essendo stato notificato, aveva perduto effetto, non essendo necessario impugnare il successivo provvedimento di sospensione della patente.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 6 quater L. 6/1991, e l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della lite, esponendo che al ricorrente non era stato notificato anche l’avvio del procedimento di revisione della patente di guida prima e che, pertanto, la sanzione poteva essere irrogata.

I due motivi sono inammissibili.

La sospensione della patente di guida, che sia conseguenza della perdita totale dei punti, è regolata dall’art. 126 bis, comma sesto, CDS.

La disciplina diverge da quella dell’art. 128, comma secondo CDS, applicabile alle ipotesi in cui il titolare non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater della disposizione, ai casi regolati dagli artt. 186 e 189 CDS, in caso di incidente stradale con danni gravi alle persone, di violazione commessa da minore degli anni 18, o di accertata sussistenza di condizioni psico-fisiche incompatibili con la guida dei veicoli.

Per il caso di perdita totale dei punti, l’art. 126 bis, comma sesto, CDS, dispone invece che il titolare deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’ articolo 128 CDS; in tal caso, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida.

Qualora il titolare della patente non si sottoponga agli accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato con atto definitivo dal competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro e alla conservazione del documento.

Il provvedimento presupposto di quello con cui è stata applicata, nello specifico, la sanzione pecuniaria è – quindi – la sospensione della patente a tempo indeterminato, atto che la parte – cui la sospensione era stata validamente notificata – era tenuta ad impugnare nel rispetto del termine di legge.

In mancanza, il provvedimento presupposto era divenuto definitivo, non potendo esser dedotto con l’opposizione avverso il successivo provvedimento applicativo della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 128, comma secondo, CDS, eventuali vizi derivanti dall’omissione di avvisi o comunicazioni preliminari rispetto alla sospensione disposta dalla Motorizzazione civile.

La pronuncia, essendo conforme alla lettera della norma, è esente dai vizi dedotti in ricorso, sotto entrambi i profili denunciati.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo la Prefettura svolto difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, addì 9 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.