Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati – Principio di proporzionalità – Principio della certezza del diritto – Principio della parità di trattamento – Principio di sussidiarietà – Diritti fondamentali dell’UE.

L’art. 24 co. 2 Direttiva 2014/40/UE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori disposizioni per quanto riguarda gli aspetti del confezionamento dei prodotti del tabacco che non siano armonizzati da tale direttiva.

L’art.13 co.1 deve essere interpretato nel senso che vieta l’apposizione sull’etichettatura delle confezioni unitarie, sull’imballaggio esterno nonché sui prodotti del tabacco in sé delle informazioni oggetto di tale disposizione, anche se materialmente esatte.

Dall’esame delle varie pregiudiziali sollevate dalla Corte amministrativa di II grado inglese, dalla Polonia e dalla Romania non emergono elementi utili ad inficiare la validità della nuova normativa UE sui prodotti del tabacco.

Il divieto di commercializzare prodotti del tabacco contenenti additivi, come l’aroma di mentolo o similari, nonché di standardizzare le etichette sarà in vigore dal 20/5/20 e si estende anche alle e-cigarettes. La CGUE rileva la disomogeneità delle leggi dei vari paesi dell’UE (alcuni non le hanno adottate) nel regolamentare la concessione od il rifiuto dell’uso di sostanze che per la loro gradevolezza incentivino il consumo di prodotti del tabacco, favorendo lo sviluppo.

È un divieto lecito perchè finalizzato a tutelare la salute pubblica, soprattutto dei giovani ed alla lotta al tabagismo.

Per quanto riguarda le misure permissive adottate dalla Polonia, la CGUE sottolinea che l’innalzamento del limite d’età dei consumatori, per i soli prodotti del tabacco contenenti un’aroma caratterizzante, il divieto della vendita transfrontaliera degli stessi e l’apposizione sull’etichettatura di un’avvertenza relativa alla salute indicante la loro nocività per la stessa al pari degli altri derivati del tabacco non sono idonei a ridurne l’attrattività e, quindi, a prevenire l’iniziazione al consumo di tabacco delle persone la cui età sia superiore al limite stabilito, seppure questi vincoli non violino il principio di sussidiarietà.

Il divieto di standardizzazione delle etichette, però, non si estende agli aspetti non analizzati dalla direttiva e soprattutto sono consentite le tanto discusse scritte con gli avvertimenti relativi ai danni alla salute provocati da questi prodotti, l’apposizione di foto choc, anche a colori purché non occupino una superficie della confezione superiore al 65 % (fronte-retro) e dichiara inoltre proporzionate le norme concernenti, in sostanza, l’integrità delle avvertenze relative alla salute dopo l’apertura del pacchetto, la collocazione e le dimensioni minime delle avvertenze relative alla salute nonché la forma delle confezioni unitarie delle sigarette e il loro numero minimo per confezione unitaria.

Infine le e-cigarettes sono assoggettate ad un regime distinto e meno restrittivo, avendo caratteristiche diverse dai prodotti del tabacco, pur dovendo rispettare alcuni doveri: obbligo per i fabbricanti e gli importatori di notificare alle autorità nazionali eventuali prodotti che intendono immettere sul mercato (unitamente ad un obbligo di standstill di sei mesi), specifiche avvertenze, un tenore massimo in nicotina di 20 mg/ml, un obbligo di allegare un foglietto, un divieto particolare della pubblicità e della sponsorizzazione nonché obblighi di relazione annuale (EU:C:2015:823, 400, 403; 2010:149 e 2002:471).