REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8656-2018 proposto da:
(OMISSIS) ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) 9, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SABINA (OMISSIS) ed ALESSANDRO (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1399/2017 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE, depositata il 11/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2021 dal Consigliere Dott.ssa MILENA BALSAMO;
Rilevato che
1. Roberto (OMISSIS) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1399/6/2017, depositata l’11 ottobre 2017, della CTR del Piemonte, che aveva confermato la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avendo rilevato la correttezza della notifica del prodromico avviso di accertamento.
2. L’Agenzia delle entrate ha svolto difesa con controricorso.
Considerato che
2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5), c.p.c., per avere i giudici regionali escluso che l’omessa indicazione dell’interno dell’abitazione costituisse nullità della notificazione dell’avviso disposta a mezzo posta e perfezionatasi per compiuta giacenza.
Il ricorrente individua il fatto decisivo nell’allegazione prospettata sin dal primo grado, secondo la quale il contribuente ha la residenza – come da certificato relativo – in Corso (OMISSIS) (OMISSIS) n. 34/12 e non al n. 34, di guisa che il riferimento operato dal decidente ai precedenti di legittimità che concernono l’ipotesi in cui il certificato di residenza non menzioni l’interno risulterebbe estraneo alla questione dibattuta.
Deduce che presumibilmente il postino avrebbe inserito il plico nelle cassette di Corso (OMISSIS), mentre la sua cassetta postale è collocata sul lato opposto al civico n. 3.
Con la seconda censura, si lamenta la violazione dell’art. 132, n. 4), c.p.c. ex art. 360, n. 4), c.p.c., per carenza motivazionale, avendo la CTR apoditticamente affermato che l’omessa indicazione del numero interno non ha implicato la notifica presso un luogo diverso dal domicilio effettivo del contribuente, non considerando la difformità tra certificato storico di residenza e indirizzo di notifica.
Si assume che risulta inidonea, ai fini della sufficienza motivazionale, l’argomentazione secondo la quale l’ufficio ha dimostrato di aver effettuato regolarmente la notifica dell’avviso a mezzo del servizio postale ai sensi di legge, la quale si è perfezionata per compiuta giacenza.
4. Le censure, che possono essere unitariamente scrutinate, non superano il vaglio di ammissibilità e comunque sono infondate.
4.1 Invero, l’omesso esame delle allegazioni difensive – quale la presenza di un interno oltre al numero civico – in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, in quanto il “fatto storico” rappresentato risulta essere stato preso in considerazione dal giudice.
Ciò posto e ribadito che la parte che denuncia il vizio motivazionale, sub specie di omesso esame del fatto decisivo, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo che si assume non esaminato, intendendosi per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., od anche un fatto secondario, purché controverso e decisivo, appare evidente che il primo motivo non risponda ai canoni sopra indicati.
In particolare risulta errata la stessa tipologia di vizio del primo motivo, giacché propone una quaestio iuris – rilevanza dell’identificativo dell’interno – laddove il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. riguarda il difetto di esposizione delle ragioni di fatto atte ad incidere decisivamente sul giudizio di merito.
4.2 In ogni caso, come emerge chiaramente dalla decisione impugnata la notifica dell’avviso avveniva presso l’indirizzo del contribuente ai sensi dell’art. 8 L. n. 890/82 e dell’art. 140 c.p.c., depositando il piego presso l’ufficio postale preposto alla consegna, seguito dalla comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario di avvenuto deposito in busta chiusa; busta che non veniva ritirata, sicché la notificazione si perfezionava decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ” per compiuta giacenza”.
Nell’avviso di ricevimento si dava atto delle eseguite formalità:
– affissione di avviso di giacenza alla porta di casa, deposito del piego presso l’ufficio postale, spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, il quale datato e sottoscritto dall’agente postale veniva restituito al mittente con annotazione in calce dei motivi della restituzione.
Dalla descrizione delle formalità eseguite dall’agente postale si evince con chiarezza che l’omessa indicazione sulla raccomandata e sul piego del numero identificativo dell’interno non ha determinato alcun vizio delle operazioni notificatorie.
Nella fattispecie la sentenza impugnata, con valutazione di merito sulla ricostruzione dell’attività materiale compiuta dall’agente postale, immune dai vizi logici lamentati dalla ricorrente, ha ritenuto che effettivamente si dovesse presumere che l’agente postale avesse esattamente individuato l’interno in cui abitava il contribuente attraverso il citofono o attraverso la targa sull’uscio o attraverso informazioni apprese in loco, poiché aveva affisso l’avviso di giacenza sulla porta di casa e perché se l’agente postale non avesse rinvenuto sul campanello o nella cassetta delle lettere il nominativo del destinatario avrebbe proceduto secondo le formalità della irreperibilità assoluta e non secondo le forme della irreperibilità relativa (seguite nella specie).
E del resto, questa Corte ha affermato l’irrilevanza dell’indicazione dell’interno dell’abitazione, una volta che sia stata correttamente individuata la residenza attraverso l’indicazione della via e del numero civico (Cass. n. 2884/2005; Cass. pen. N. 34919/2011).
Per consentire l’individuazione del domicilio, come della residenza o anche della semplice dimora, è, infatti, ampiamente sufficiente a tutti i fini – penali, civili, amministrativi, tributari – l’indicazione della via e del numero civico.
5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con aggravio di spese.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in €. 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale tenutasi in modalità da “remoto”, del 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021.