Le condotte imprudenti, di conducenti e/o pedoni, sono così frequenti da rappresentare un rischio tipico, prevedibile, da governare, nei limiti del possibile (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 7 gennaio 2020, n. 121).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato Giuseppe – Presidente

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. FERRANTE Donatella – Consigliere

Dott. TANGA Antonio Leonardo – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) LEOPOLDO nato a (OMISSIS) il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 09/01/2018 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Vincenzo PEZZELLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa Elisabetta CESQUI che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

udito il difensore avv. Cefaloni Roberto del Foro di Roma che si è riportato ai motivi e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente (OMISSIS) LEOPOLDO, con sentenza del 9/1/2018, confermava la sentenza emessa in data 27/10/2010 dal GIP del Tribunale di Velletri.

Il GIP del Tribunale di Velletri, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato, con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata, applicata la diminuzione per il rito, alla pena condizionalmente sospesa di otto mesi di reclusione con sospensione della patente di guida per mesi sei, per il reato di cui all’art. 589 cod. pen. perché per imprudenza, imperizia, negligenza e violazione di legge, cagionava il decesso di (OMISSIS) Elio.

Infatti, alla guida del veicolo targato XX000XX percorreva la S.P. 811A in direzione Artena, quando giunto alla progressiva km 4+000, alla velocità di ca. 90 km/h (sebbene sul tratto vigesse il limite di 60 km/h) urtava la vettura targata XX000XX, condotta dall'(OMISSIS) che percorreva la medesima strada in senso opposto e che, senza rispettare la precedenza, eseguiva una manovra di svolta verso sinistra, tagliando la strada alla vettura del (OMISSIS); per effetto dell’urto l'(OMISSIS) decedeva. In Artena, il 30 gennaio 2008.

Va evidenziato che il limite di velocità vigente, peraltro, era anche più basso (50 km/h) di quello indicato, per un evidente errore materiale, in imputazione (60 km/h).

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, (OMISSIS) Leopoldo, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo deduce vizio motivazionale e violazione di legge in relazione all’art. 63 comma 2 cod. proc. pen.

Il ricorrente, rilevato che la dichiarazione di responsabilità dell’imputato sarebbe fondata sulle dichiarazioni rese dall’imputato alla polizia giudiziaria, in occasione dell’incidente e nel giorno successivo, ritenute spontanee dai giudici di merito, riporta testualmente quanto dichiarato, al fine di evidenziare che le stesse dichiarazioni in realtà venivano rilasciate durante un vero e proprio interrogatorio e sarebbero, pertanto, inutilizzabili.

La corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di censura.

Con un secondo motivo si deduce vizio motivazionale assumendo che il li- mite di velocità di 50 km/h sarebbe stato ritenuto erroneamente vigente sulla corsia percorsa dall’imputato.

Il (OMISSIS), premettendo che in relazione all’incidente i giudici di merito attribuivano rilevanza causale prevalente al comportamento della vittima conducente della Fiat (OMISSIS), rileva che il riconoscimento della concorrente responsabilità dell’imputato sarebbe fondato sull’erroneo presupposto della vigenza del limite di velocità di 50 km/h.

L’esistenza di detto limite non sarebbe riscontrabile, però, né nel verbale di accertamento redatto dalla Polizia di Stato né nella comunicazione ex art. 347 cod. proc. pen., ma unicamente nella relazione del consulente tecnico del pubblico ministero che riporta la presenza di un segnale di limite di velocità di 50 km/h al km 2+900, ossia 1.100 metri prima del luogo dell’incidente, prima del quale si incrociano due strade di accesso a proprietà privata.

L’accertamento tecnico in questione, tuttavia – si rileva in ricorso- veniva compiuto a distanza di tempo dai fatti, per cui le disposizioni sulla circolazione stradale nella zona erano evidentemente cambiate anche a seguito dell’incidente mortale per cui è processo.

Evidente sarebbe, a detta del ricorrente, l’illogicità della motivazione che fonda il proprio convincimento su rilievi avvenuti in un momento molto successivo al sinistro, piuttosto che su quelli realizzati nell’immediatezza di contenuto esatta- mente opposto.

Con un terzo motivo si deduce violazione di legge per inosservanza degli artt. 142 comma 1 CDS e 104 comma 2 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo CdS (d.P.R. n. 495/1992).

Si rileva che, se anche il segnale, al momento dell’incidente, fosse stato presente, così come indicato nella relazione del consulente, lo stesso non avrebbe avuto efficacia prescrittiva in relazione al posto dove si è realizzato lo scontro perché ubicato prima di ben due interruzioni della continuità della via, rappresentate da due intersezioni con strade di accesso a proprietà private.

L’art. 104 comma 2° del Regolamento di esecuzione attuazione del CdS prevede che i segnali di obbligo e prescrizione debbano ripetersi dopo ogni intersezione. Pertanto, il limite esistente sul luogo dell’incidente doveva considerarsi quello previsto per le strade extraurbane di 90 km/h.

Del resto, aggiunge il ricorrente, vi sarebbe divergenza anche tra la motivazione della sentenza impugnata, che ritiene violato il limite di 50 km/h, e l’imputazione che fa riferimento al limite di 60 km/h, limite quest’ultimo imposto al veicolo della vittima e non a quello dell’imputato.

Con un quarto motivo si deduce vizio motivazionale assumendo che il giudice di merito avrebbe attribuito rilevanza alle conclusioni del consulente del PM ove lo stesso ha affermato che l’incidente non si sarebbe verificato laddove l’imputato avesse tenuto la velocità di 50 km/h, mentre il limite di velocità sulla strada era di 90 km/h. Sarebbe mancato, quindi, il giudizio controffattuale rispetto alle effettive circostanze.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, non ritenendo raggiunta la prova della responsabilità dell’imputato, pronunciando assoluzione o con rinvio per nuovo esame.

3. Con memoria del 21/11/2019, il ricorrente integra il primo motivo di ricorso sottolineando la rilevanza dell’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato alla P.G. in data 31/1/2019.

Infatti, la dichiarazione di responsabilità penale sarebbe fondata unicamente sul presupposto che la velocità tenuta dal (OMISSIS) era di circa 95 Km/h mentre ove fosse stato rispettato il limite di 50 km/h, lo stesso (OMISSIS) avrebbe avuto la possibilità di evitare l’incidente.

Viene evidenziato che sebbene esista un orientamento dominante di questa Corte sulla piena utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee nel giudizio celebrato con rito abbreviato, vi è altro orientamento (Sez. 3 n. 36596 del 7/6/2012 e Sez. 5 n.24944 del 5/5/2015) che limita la portata dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. alle sole dichiarazioni rilasciate sul luogo e nell’immediatezza del fatto.

Pertanto, alla luce di tale interpretazione, nel caso che ci occupa, non possono essere ritenute utilizzabili le dichiarazioni rese in data 31/1/2008, presso la stazione di polizia ad oltre ventiquattro ore dal fatto e senza l’assistenza del difensore.

Si rileva, inoltre, che l’impugnata sentenza, dopo aver dichiarato l’utilizzabilità delle stesse dichiarazioni ai sensi dell’art. 350 comma 7 cod. proc. pen., non avrebbe proceduto ad alcuna verifica sull’effettiva spontaneità delle stesse, nonostante la specifica censura sul punto, limitandosi a recepire il percorso argomentativo della sentenza di primo grado.

Del resto, si evidenzia che il contenuto tecnico di quanto dichiarato mal si concilierebbe con una connotazione di spontaneità del narrato, ciò al fine di sottolineare l’omissione di qualsiasi indagine sull’effettiva natura delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS).

Si insiste nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.

Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavac- ciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparente- mente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).

2. L’atto di impugnazione, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

Il giudice del gravame del merito aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato, tutte le tesi oggi riproposte, ivi compresa – e da qui la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso – la questione sull’utilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dall’imputato, che, come correttamente evidenziato già nella sentenza di primo grado (a pagina 9), si presentava spontanea- mente per integrare le precedenti dichiarazioni il giorno seguente presso la Stazione di Polizia.

La Corte territoriale opera sul punto un buon governo del condivisibile e preponderante dictum di questa Corte di legittimità secondo cui – diversamente dalle isolate pronunce richiamate dal ricorrente in memoria – nel giudizio abbreviato sono utilizzabili, anche contro chi le rende, le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da soggetto che non ha ancora assunto la qualità di indagato (così Sez. 4, n. 5619 del 4/12/2013 dep. il 2014, Mastino, Rv. 258216 in una fattispecie relativa a dichiarazioni rese da soggetto immediatamente dopo il verificarsi di un incendio, successivamente utilizzate nel giudizio abbreviato per affermarne la responsabilità per il delitto di incendio colposo; conf. Sez. 5, n. 6346 del 16/1/2014, Pagone, Rv. 258960).

Pienamente valide e utilizzabili, alla luce di tali principi, sono anche le dichiarazioni rese dall’imputato il giorno successivo ai fatti alla polizia giudiziaria che non paiono in alcun modo sollecitate dagli operanti e, diversamente da quanto si opina in ricorso, non contengono chissà quali riferimenti tecnici se non la dichiarazione di quella che era la propria velocità di marcia, da parte di un autista esperto qual è un camionista.

Ancora di recente, sul punto, si è precisato che nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perché l’art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. ne limita l’inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (Sez. 5, n. 13917 del 16/2/2017, Pernicola, Rv. 269598; Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642).

3. Va peraltro evidenziato che, come ricordano entrambi i giudici di merito nella loro doppia conforme affermazione di responsabilità -caso in cui, va ricordato, le motivazioni si integrano, a formare un tutt’uno, il fatto che l’odierno ricorrente procedesse ad una velocità di gran lunga superiore al limite, è emerso anche dalla consulenza tecnica operata dal pubblico ministero.

E, a ben guardare, anche la consulenza tecnica della difesa, si è, per lo più spesa nel tentare di dimostrare che, anche se avesse proceduto ad una velocità conforme ai limiti, il camionista odierno ricorrente non avrebbe potuto evitare l’impatto con la Fiat (OMISSIS) che gli si era parata all’improvviso davanti.

E lo stesso atto di appello del 25/2/2011, al di là della contestazione relativa all’utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dal (OMISSIS) e dell’articolata motivazione del giudice di prime cure, poco si è speso sul punto.

Il GIP di Velletri, nel dare atto della sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta dell’imputato e la morte dell'(OMISSIS), riconducibile al comportamento colposo dell’imputato medesimo, difforme dalle regole comportamentali relative alla circolazione stradale oltre che dagli ordinari canoni di diligenza e perizia, rilevato come le conseguenze pregiudizievoli potevano essere sicuramente evitate, adottando un comportamento alternativo lecito conforme allo standard di diligenza esigibile, ha precisato che ciò che s’imponeva al (OMISSIS) era il rispetto del limite di velocità e, in ogni caso, che mantenesse un’andatura più moderata.

Tali cautele erano legittimamente esigibili – aveva già spiegato il giudice di primo grado- anche in ragione delle condizioni di tempo e di luogo: scarsa visibilità, strada con una doppia curva ed un’intersezione opportunamente segnalati, presenza di un’auto che, intendendo svoltare a sinistra, era necessariamente accostata alla linea di mezzaria.

I giudici di merito danno atto che, nell’attendibile ricostruzione dell’incidente operata dal consulente del P.M., quando la vittima aveva iniziato la manovra di attraversamento della carreggiata, il furgone condotto dall’imputato si trovava a circa 31 metri dalla zona d’urto; l’auto dell'(OMISSIS), quindi, era visibile dall’opposta corsia sulla quale stava sopraggiungendo il(OMISSIS).

La situazione, dunque, esigeva una condotta che potesse assicurargli la possibilità di arrestare prontamente la marcia del veicolo. L’avvistamento della Fiat (OMISSIS) – il cui conducente evidentemente, nell’accingersi a svoltare a sinistra, in prossimità dell’area di intersezione, ha calcolato male i tempi per l’attraversamento, confidando nella velocità moderata del furgone, oppure non si è avveduto del sopraggiungere del furgone stesso implicava la percezione di una situazione in presenza della quale ogni guidatore è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all’occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di venire il rischio di un incidente.

Va ricordato, poi, che l’utente della strada deve regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza di persone e cose, tenendo anche conto di comportamenti irregolari altrui, sempre che questi non risultino assolutamente imprevedibili.

Tale non può considerarsi la manovra di svolta a sinistra effettuata dall'(OMISSIS), essendo appunto prevedibile che egli, giunto all’altezza dell’incrociò con la strada laterale, avvicinatosi alla linea di mezzeria dove si era quasi arrestato per compiere detta manovra (come si desume anche dalla velocità, valutata dal consulente del P.M., determinata approssimativamente in 15 km/h e dalle stesse dichiarazioni dell’imputato, rese nell’immediatezza), potesse attraversare la corsia di marcia del (OMISSIS), dovendo svoltare a sinistra.

4. La sentenza impugnata appare, dunque. collocarsi correttamente nell’alveo della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità in relazione al cosiddetto principio di affidamento – complessa questione teorica, ricca di implicazioni applicative – evocato in ricorso a favore dell’imputato assumendosi la non prevedibilità del comportamento tenuto dalla persona offesa, che gli si sarebbe parata dinanzi con la propria autovettura all’improvviso.

Ebbene, va ricordato che il principio di affidamento, in tema di circolazione stradale, trova un temperamento, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità (cfr. ex multis la recente Sez. 4 n. 10062 del 14/2/2019, Nostrani, non mass. e le conformi Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997, alla cui articolata e condivisibile motivazione si rimanda, in un caso in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata ritenuta la responsabilità per lesioni del conducente di un ciclomotore che aveva investito un pedone mentre attraversava al di fuori delle strisce pedonali, in un tratto rettilineo ed in condizioni di piena visibilità, per la condotta di guida non idonea a prevenire la situazione di pericolo derivante dal comportamento scorretto del pedone, rischio tipico e ragionevolmente prevedibile della circolazione stradale; Sez. 4, n. 5691 del 2/2/2016, Tettamanti, Rv. 265981).

Nell’affermare il medesimo principio, con altra condivisibile pronuncia (Sez. 4, n. 12260 del 9/1/2015, Moccia ed altro, Rv. 263010), questa Corte di legittimità aveva annullato la sentenza con la quale era esclusa la responsabilità del guidatore per omicidio colposo di un pedone, il quale, sceso dalla portiera anteriore dell’autobus in sosta lungo il lato destro della carreggiata, era passato davanti all’automezzo ed era stato investito dall’imputato, che aveva rispettato il limite di velocità ma non aveva provveduto a moderarla in ragione delle condizioni spazio-temporali di guida e, segnatamente, della presenza in sosta del pullman).

5. Il Collegio ritiene pienamente condivisibile il percorso motivazionale di cui alla citata sentenza 5691/2016, che ritiene pertanto opportuno ripercorrere.

Il principio di affidamento -come si ricordava in quella pronuncia- costituisce applicazione del principio del rischio consentito: dover continuamente tener conto delle altrui possibili violazioni della diligenza imposta avrebbe come risultato di paralizzare ogni azione, i cui effetti dipendano anche dal comportamento altrui.

Al contrario, l’affidamento è in linea con la diffusa divisione e specializzazione dei compiti ed assicura il migliore adempimento delle prestazioni a ciascuno richieste.

Nell’ambito della circolazione stradale tale principio è sotteso ad assicurare la regolarità della circolazione, evitando l’effetto paralizzante di dover agire prospettandosi tutte le altrui possibili trascuratezze.Il principio di affidamento, d’altra parte, sarebbe da connettere pure al carattere personale e rimproverabile della responsabilità colposa, circoscrivendo entro limiti plausibili ed umanamente esigibili l’obbligo di rapportarsi alle altrui condotte.

Pertanto – come ricorda ancora la sentenza 5691/2016 – esso è stato efficacemente definito come una vera e propria pietra angolare della tipicità colposa.

Pacificamente, la possibilità di fare affidamento sull’altrui diligenza viene meno quando l’agente è gravato da un obbligo di controllo o sorveglianza nei con- fronti di terzi; o, quando, in relazione a particolari contingenze concrete, sia possibile prevedere – ed è il caso che ci occupa – che altri non si atterrà alle regole cautelari che disciplinano la sua attività.

Un’analisi della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia consente di individuarvi una tendenza, in ambito stradale, a escludere o limitare al massimo la possibilità di fare affidamento sull’altrui correttezza.

In tal senso vanno lette, ad esempio, le pronunce in cui si è affermato che, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza, proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente.

Coerentemente con tale assunto, è stata perciò, ad esempio, confermata l’affermazione di responsabilità in un caso in cui la ricorrente aveva dedotto che, giunta con l’auto in prossimità dell’incrocio a velocità moderata e, comunque, nei limiti della norma e della segnaletica, aveva confidato che l’autista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa in ossequio all’obbligo di concedere la precedenza (cfr. Sez. 4, n. 4257 del 28/3/1996, Lado, Rv. 204451).

E, ancora, sulle medesime basi si è affermato, che anche nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l’automobilista deve accertarsi della eventuale presenza, anche colpevole, di pedoni che si attardino nell’attraversamento in quanto il conducente favorito dal diritto di precedenza deve comunque non abusarne, non trattandosi di un diritto assoluto e tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada, anche se eventualmente in colpa (Sez. 4, n. 12879 del 18/10/2000, Cerato, Rv. 218473); e che l’obbligo di calcolare le altrui condotte inappropriate deve giungere sino a prevedere che il veicolo che procede in senso contrario possa improvvisamente abbagliare, e che quindi occorre procedere alla strettissima destra in modo da essere in grado, se necessario, di fermarsi immediatamente (Sez. 4, n. 8359 del 19/6/1987, Chini, Rv. 176415).

6. Come rileva, ancora, la richiamata e condivisibile sentenza 5691/2016 di questa Corte, si tratta, allora, di comprendere se l’atteggiamento rigorista abbia una giustificazione o debba essere invece temperato con l’introduzione, entro limiti ben definiti, del principio di affidamento.

Senza dubbio quello della circolazione stradale è un contesto meno definito di quello del lavoro in equipe (con riferimento alla colpa professionale dei medici), ove il principio in parola trova pacifica applicazione. Si configura, infatti, un’impersonale, intensa interazione che mostra frequenti violazioni delle regole di prudenza.

D’altra parte, il Codice della strada presenta norme che sembrano estendere al massimo l’obbligo di attenzione e prudenza, sino a comprendere il dovere di prospettarsi le altrui condotte irregolari.

Tra questi vanno ricordati:

1. l’art. 141, che impone di regolare la velocità in relazione a tutte le condizioni rilevanti, in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza; e di mantenere condizioni di controllo del veicolo idonee a fronteggiare ogni “ostacolo prevedibile”;

2. l’art. 145, che pone la regola della “massima prudenza” nell’impegnare un incrocio;

3. l’art. 191, che prescrive la massima prudenza nei confronti dei pedoni, sia che si trovino sugli appositi attraversamenti, sia che abbiano comunque già iniziato l’attraversamento della carreggiata.

Tali norme – è stato condivisibilmente rilevato nel recente arresto giurisprudenziale di questa Corte di legittimità più volte citato, alla cui articolata motivazione si rimanda – tratteggiano obblighi di vasta portata, che riguardano anche la gestione del rischio connesso alle altrui condotte imprudenti.

D’altra parte, le condotte imprudenti nell’ambito della circolazione stradale sono tanto frequenti che esse costituiscono un rischio tipico, prevedibile, da governare nei limiti del possibile.

Costituisce, tuttavia, ius receptum di questa Corte, sin dalla giurisprudenza più risalente nel tempo, il principio che nell’ambito della circolazione stradale che qui interessa, si debba tenere conto degli elementi di spazio e di tempo, e di valutare se l’agente abbia avuto qualche possibilità di evitare il sinistro: la prevedibilità ed evitabilità vanno cioè valutate in concreto (Sez. 4, n. 14188 del 18/9/1990, Petrassi, Rv. 185559; Sez. 4, n. 6173 del 9/5/1983, Togliardi, Rv. 159688; Sez. 5, n. 6783 del 2/2/1978, Piscopo, Rv. 139204).

Successivamente questa Corte ha ripetutamente chiarito (Sez. 4, n. 37606 del 6/7/2007, Rinaldi, Rv. 237050; Sez. 4, n. 12361 del 7/2/2008; Biondo, Rv. 239258) che l’esigenza della prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento si pone in primo luogo e senza incertezze nella colpa generica, poiché in tale ambito la prevedibilità dell’evento ha un rilievo decisivo nella stessa individuazione della norma cautelare violata; ma anche nell’ambito della colpa specifica la prevedibilità vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma rileva pure in relazione al profilo squisitamente soggettivo, al rimprovero personale, imponendo un’indagine rapportata alle diverse classi di agenti mo- dello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto.

Certamente tale spazio valutativo è pressoché nullo nell’ambito delle norme rigide la cui inosservanza da luogo quasi automaticamente alla colpa; ma nell’ambito di norme elastiche che indicano un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, vi è spazio per il cauto apprezzamento in ordine alla concreta prevedibilità ed evitabilità dell’esito antigiuridico da parte dell’agente modello.

Non può essere escluso del tutto che contingenze particolari possano rendere la condotta inosservante non soggettivamente rimproverabile a causa, ad esempio, della imprevedibilità della condotta di guida dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro.

Tuttavia, tale ponderazione non può essere meramente ipotetica, congetturale, ma deve di necessità fondarsi su emergenze concrete e risolutive, onde evitare che l’apprezzamento in ordine alla colpa sia tutto affidato all’imponderabile soggettivismo del giudice.

L’esigenza di una indagine concreta, si è pure affermato dalla giurisprudenza da ultimo indicata, non viene meno neppure quando, come nella circolazione stradale, la condotta inosservante di altri soggetti non costituisce in sé una contingenza imprevedibile, si è chiarito che lo spazio per l’apprezzamento che giunga a ritenere imprevedibile la condotta di guida inosservante dell’altro conducente è ristretto e va percorso con particolare cautela.

Ciò nonostante, l’esigenza di preservare la già evocata dimensione soggettiva della colpa (id est la concreta rimproverabilità della condotta) ha condotto questa Corte ad enunciare che, come si è prima esposto, le particolarità del caso concreto possono dar corpo ad una condotta realmente imprevedibile.

Alla prima ampia configurazione della responsabilità la giurisprudenza più recente ha dunque costantemente apposto il limite della imprevedibilità (cfr. Sez. 4, n. 41029 del 24/9/2008, Moschiano, Rv. 241476 che ha ritenuto integrare il reato di lesioni colpose la condotta del conducente di un veicolo che investa un pedone in autostrada quando quest’ultimo già si trovi sulla carreggiata nel momento in cui l’agente abbia percepito la sua presenza, atteso che in tale situazione appare prevedibile la pur imprudente intenzione dello stesso pedone di attraversare la carreggiata ed è dunque dovere del conducente porre comunque in atto le manovre necessarie ad evitare il suo investimento.

In motivazione la Corte ha precisato che diversamente, qualora il pedone fosse stato fermo sulla piazzola di sosta, la particolare conformazione dell’autostrada quale sede destinata al traffico veloce avrebbe consentito legittimamente al conducente di escludere l’intenzione del pedone di attraversare la carreggiata, trattandosi di comportamento in tali condizioni non prevedibile) che talvolta si è richiesto essere assoluta (così Sez. 4, n. 26131 del 3/6/2008, Garzotto, Rv. 241004 che ha escluso la colpa generica del conducente dell’autovettura coinvolta in un sinistro stradale cui era seguita la morte della persona trasportata, poiché si è ritenuto che il conducente dell’altra autovettura aveva provocato imprevedibilmente l’incidente, ponendosi alla guida in stato d’etilismo acuto che non gli consentiva di controllare adeguatamente la marcia del proprio veicolo).

In altra più recente pronuncia, in senso maggiormente condivisibile, si è ritenuto che le imprudenze altrui fossero ragionevolmente prevedibili (così Sez. 4, n. 46818 del 25/6/2014, Nuzzolese, Rv. 261369 in una fatti- specie in cui la Corte ha ritenuto circostanza prevedibile l’ingombro della carreg- giata da parte di un altro veicolo in un incrocio cittadino).

Va dunque, ad avviso del Collegio, riaffermato il principio che l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa.

Se questi sono i principi giuridici di riferimento, va perciò osservato come, nel caso che ci occupa, nella situazione di fatto di una strada curvilinea destrorsa e di ampio raggio con visione semilibera in leggera salita, alle prime luci dell’alba, in pieno autunno, con la sola visibilità garantita dai fari, con ai lati della propria di- rettrice di marcia diverse intersezioni con accessi a proprietà private, appaia adeguatamente supportato il giudizio di “ragionevole prevedibilità” della condotta della vittima ed è, proprio in riferimento al contesto in cui è avvenuto il fatto che si rileva una plausibilità della motivazione della sentenza impugnata.

Questa Corte di legittimità ha in più occasioni affermato che il conducente di un veicolo deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità o la guida anomala e scorretta da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle con- dizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità (vedasi anche, oltre la già citata Sez. 4, n. 12361 del 7/2/2008, Biondo Rv. 239258 relativa al caso, ben meno grave di quello che ci occupa, del mero ingom- bro di un crocevia; ed anche Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013 dep. il 2014, Saporito, Rv. 259277).

Il tema, dunque, non è se il Cecili procedesse a 80, 90 o 100 chilometri orari. Egli, infatti, per la velocità cui procedeva, non era comunque in grado – come già ricordato dal giudice di primo grado – di compiere tutte le manovre necessarie in sicurezza, come prescritto, dalla regolare cautelare generale di cui all’art. 141, co. 1 e 2 D.Lgs. 285/92 che impone al soggetto alla guida una valutazione complessiva – della situazione concreta del traffico, del veicolo, dello stato della – circolazione e di ogni altra circostanza, stabilendo di adeguare a tale valutazione la velocità da tenere, così da poter assicurare l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile (così anche la richiamata Sez. 4 n. 24823/2007).

La disciplina della circolazione stradale, infatti, contiene norme che estendono l’obbligo di attenzione e di prudenza, sino a comprendere il dovere di prospettarsi le altrui condotte irregolari, come nel caso degli artt. 141, 145 e 191 che tratteggiano obblighi di vasta portata anche perché le condotte imprudenti in tale ambito sono così frequenti da rappresentare un rischio tipico, prevedibile, da governare, nei limiti del possibile.

Principio fondamentale della circolazione veicolare che pure risulta violata nel caso che ci occupa, è anche quello, codificato all’art. 140 D. Lgs. 285/92, relativo all’obbligo di adeguare la condotta di guida alle contingenti circostanze in cui essa trova estrinsecazione.

7. Alla luce dei principi sin qui ricordati, il terzo e il quarto motivo di ricorso, oltre che manifestamente infondati, sarebbero ininfluenti ai fini dell’odierno decidere.

Gli stessi sono volti, più che a confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato, ad ottenere un nuovo accertamento di merito sulla sussistenza del limite di velocità, che nemmeno era stata contestata con l’atto di appello (cfr. atto di appello del 25.2.2011 a firma dell’avv. Favino, in atti) e la cui esistenza è stata comunque verificata dal consulente del PM, non essendovi alcun elemento che possa far ipotizzare che la stessa fosse variata tra il momento dell’incidente e quello dell’accertamento tecnico.

Peraltro, va ribadito, si tratta di una questione che non aveva costituito oggetto del gravame di merito. Ed è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, Grazioli Gau- thier, Rv. 255577; conf. Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, Di Domenica, Rv. 255940; Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993 dep. il 1994, Etzi e altro, Rv. 196414).

In altra successiva pronuncia, condivisibilmente, è stato ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con l’atto di appello, non avendo l’intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante “ex post” (Sez. 3, n. 21920 del 16/5/2012, Hajmohamed, Rv. 252773).

Diversamente opinando, del resto, diverrebbe estremamente difficile se non impossibile, per la Corte di Cassazione, mancando un motivo di appello sul punto e, dunque, una doglianza ritualmente sollevata, procedere a verificare anzitutto i termini esatti della doglianza stessa e, conseguentemente, la congruenza della relativa risposta della Corte.

Sul punto va anche ricordato che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma settimo, Cost., nella parte in cui dispone che il ricorso per cassazione proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello è inammissibile, perché la disposizione appena richiamata detta una disciplina ragionevole di regolazione del diritto di ricorrere per cassazione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, limitandolo, per ragioni di funzionalità complessiva del sistema, soltanto per il caso in cui la parte abbia inteso adire tutti i tre gradi di giudizio (Sez. 2, n. 40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv. 235504).

8. In ultimo, parimenti inammissibile appare il quarto motivo di ricorso, pure costituito da mere doglianze in punto di fatto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito.

Questi ultimi, peraltro, hanno evidenziato come il consulente della difesa non abbia contrapposto una diversa ricostruzione delle diverse fasi dell’incidente, sostenendo soltanto – senza, però, il supporto di argomentazioni tecniche (la Corte territoriale richiama sul punto la relazione scritta dell’ing. Vincenti, nella quale non sono state determinate la velocità dei mezzi, il punto d’urto e non vengono posti in evidenza dati a conforto delle diverse conclusioni ivi riportate), che l’incidente non sarebbe stato evitabile dal (OMISSIS) anche se avesse mantenuto una velocità nei limiti consentiti.

Tuttavia, rilevano ancora i giudici del gravame del merito, che nemmeno risulta come l’ing. Vincenti abbia calcolato che il (OMISSIS) aveva avuto la disponibilità di uno spazio di 15 metri al momento dell’avvistamento del veicolo dell'(OMISSIS), insufficiente per porre in essere una qualunque manovra d’emergenza idonea a evitare lo ‘scontro.

Va in proposito ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se, come nel caso che ci occupa, sorretti da adeguata motivazione (ex pluribus, Sez. 4, 10 febbraio 2009, Pulcini).

9. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il giorno 7 gennaio 2020.

SENTENZA