Le norme sulle distanze legali non sono derogabili dalle norme secondarie. Il concetto civilistico di costruzione, stabilito e disciplinato a livello statale, deve essere unico e non può subire deroghe da parte di norme secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali. A tal proposito, il rinvio ai regolamenti locali, è infatti circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore tra edifici o dal confine.