La legge 104/1992 detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata.
Va anzitutto precisata la differenza tra l’handicap e l’invalidità: la normativa, rivolgendosi ai portatori di handicap, all’art. 3 identifica i destinatari della legge in coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione; l’invalidità,invece, rappresenta la riduzione della capacità lavorativa, valutato a mezzo di criteri medico-legali o tramite percentuali.
Invece, la legge 104 prevede che gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, debbano essere effettuati da unità sanitarie locali mediante apposite commissioni mediche.
La distinzione non è priva di importanza, essendo diversi anche i criteri di valutazione dei due accertamenti: ciò comporta che i due concetti non solo legati in maniera proporzionale o consequenziale, tanto che sarebbe astrattamente possibile ottenere lo stato di handicap grave in assenza del riconoscimento di un’invalidità civile inferiore a 100%.
La legge 104 prende in considerazione tre diversi livelli di disabilità a cui si ricollegano precise disposizioni normative: handicap non grave, handicap con connotazione di gravità e handicap superiore ai 2/3 (art. 21 Legge 104 del 1992).
La situazione assume connotazione di gravità, spiega l’art. 3, terzo comma, della legge 104/1992, qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Per i portatori di handicap la legge 104/1992 prevede diverse agevolazioni fiscali, ad esempio sull’acquisto di veicoli con applicazione di IVA agevolata al 4% e detrazione del 19% del costo, nonchè esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione; una detrazione per i figli a carico e per le spese mediche, sanitarie e i mezzi di ausilio.
Ancora, sono previste agevolazioni lavorative, ad esempio poter usufruire di 3 giorni di permesso retribuito, della possibilità di prolungare il congedo parentale e fruire di quello straordinario, la scelta della sede di lavoro, anche con priorità per portatori di handicap con gravità superiore ai 2/3 in caso di assunzione presso enti pubblici (art. 21 legge 104/1992).
Invece, sono numerosi e diversi i benefici per i portatori di invalidità, che comprendono sia prestazioni assistenziali che benefici previdenziali in caso di riduzione ella capacità lavorativa.
Tra queste si rammentano l’indennità di accompagnamento, per invalidi al 100%, impossibilitati a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; l’assegno mensile di assistenza che spetta agli invalidi civili di età compresa tra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno di età nei cui confronti sia accertata una riduzione di capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, in presenza di determinate condizioni reddituali; la pensione di inabilità che spetta ad invalidi al 100% in presenza di determinate condizioni di reddito.
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