L’elezione di domicilio fatta in fase di cognizione non è valida nel giudizio di esecuzione (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 27 ottobre 2022, n. 40826).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico – Rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) DENALDO nato il 16/08/19xx;

avverso l’ordinanza del 27/01/2022 del TRIBUNALE di PERUGIA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DOMENICO FIORDALISI;

lette le conclusioni del PG.

Il Procuratore generale, Dott. Ettore Pedicini, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Denaldo (OMISSIS) ricorre avverso l’ordinanza del 27 gennaio 2022 del Tribunale di Perugia che, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi sei di reclusione, precedentemente concesso dal Tribunale di Perugia con sentenza del 22 ottobre 2014, definitiva il 23 gennaio 2015, in ordine ai reati di resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 337 e 341 bis cod. pen.

Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che (OMISSIS), nel quinquennio dalla concessione del predetto beneficio, l’11 giugno 2015 aveva commesso i reati di resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale aggravata, ai sensi degli artt. 337, 582, 585 e 61, primo comma, n. 2, cod. pen., in ordine ai quali era stato condannato dal Tribunale di Perugia con sentenza del 9 maggio 2018, definitiva il 31 maggio 2018.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamente notificato al condannato l’avviso di fissazione dell’udienza camerale presso lo studio del difensore, nonostante non vi fosse agli atti alcuna elezione di domicilio inerente il giudizio di esecuzione. Il ricorrente, pertanto, denuncia l’omessa notifica di tale atto alla parte interessata.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 164, 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice dell’esecuzione, preso atto del fatto che il beneficio era stato concesso in presenza di cause ostative, non avrebbe potuto revocarlo, se non dopo aver controllato che tali cause ostative non fossero documentalmente note al giudice che aveva concesso la sospensione condizionale della pena, circostanza non avvenuta nel caso in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate.

1.1. Giova premettere che, poiché nel procedimento esecutivo penale devono considerarsi estese al soggetto interessato tutte le garanzie previste dall’ordinamento per l’imputato nel procedimento di cognizione, in quanto praticabili, anche il procedimento di notificazione – nell’ambito dell’esecuzione – deve compiersi con l’osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all’imputato (Sez. 1, n. 7412 del 02/02/2006, Jemaa Hassine, Rv. 234076).

Con particolare riferimento alla notifica dell’avviso di fissazione udienza, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di procedimento camerale di esecuzione, è nulla la notifica all’interessato effettuata mediante consegna al difensore presso il domicilio eletto nel corso del giudizio di cognizione, perché la sua efficacia non si estende al giudizio di esecuzione (Sez. 3, n. 22778 del 11/04/2018, Scicolone, Rv. 273154).

La determinazione del domicilio dichiarato o eletto, infatti, opera solo nel giudizio di cognizione sino alla conclusione irrevocabile dello stesso e non si estende pertanto al giudizio di esecuzione (Sez. 3, n. 14930 del 11/02/2009, Amato, RV. 243385).

Ciò perché la fase dell’esecuzione è diversa da quella della cognizione per forma e contenuto: va rilevato, infatti, che la nomina del difensore di fiducia da parte dell’imputato nel corso del giudizio di cognizione non può avere efficacia anche nell’autonoma e distinta fase dell’esecuzione, che solo eventualmente potrà essere instaurata a seguito dell’irrevocabilità della sentenza.

Nel caso in esame, pertanto, il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto considerare perfezionata la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale effettuata presso il domicilio eletto dal condannato nella fase di cognizione.

L’omesso avviso all’interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, D’Alfonso, Rv. 280189; Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020, Cafarelli, Rv. 279443 ).

Tale nullità, pertanto, travolge il provvedimento impugnato, che deve essere annullato.

1.2 Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito per l’accoglimento del primo.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia.

Così deciso il 14/06/2022.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.