L’esposizione all’amianto non provoca automaticamente il carcinoma gastrico (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 10 maggio 2024, n. 12786).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO BERRINO              – Presidente –

Dott. GABRIELLA MARCHESE         – Consigliere –

Dott. FRANCESCO BUFFA               – Consigliere –

Dott. LUCA SOLAINI                         – Rel. Consigliere –

Dott. ANGELO CERULO                   – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

suI ricorso 31852-2018 proposto da:

(omissis) (omissis) elettivamente domiciliato in Roma, (omissis), presso lo studio dell’avvocato (omissis) (omissis) rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis) (omissis);

ricorrente

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA (omissis) presso lo studio degli avvocati (omissis) (omissis), (omissis) (omissis) che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 762/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/08/2018 R.G.N. 409/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 31852/18

Rilevato che:

Con sentenza del giorno 2.8.2018 n. 762, la Corte d’appello di Bologna accoglieva il gravame proposto dall’Inail, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva accolto il ricorso proposto da (omissis) (omissis) volto a chiedere il riconoscimento dell’origine professionale della malattia e la correlata menomazione alla integrità psicofisica nella misura del 60%, con condanna alla erogazione dell’indennizzo di legge, in rendita o capitale,  a carico dell’Inail.

II tribunale, in accordo con le risultanze della consulenza, accertava la sussistenza in capo al ricorrente della malattia professionale di carcinoma dello stomaco con menomazione pari al 25%, condannando l’Inail  all’indennizzo corrispondente.

La Corte territoriale, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inail, in adesione alla nuova consulenza tecnica d’ufficio disposta in grado di appello, in punto di nesso eziologico tra attività lavorativa e malattia professionale “non tabellata” (il cui onere della prova era totale carico del lavoratore), pur essendo consapevole della convenzionalità del criterio statistico, della sua criticabilità metodologica e della possibile provvisorietà delle specifiche conoscenze, riteneva che nella specie, la correlazione tra attività morbigena e malattia professionale, pur certamente possibile, non superava probabilisticamente la soglia della “qualificazione”.

Infatti, secondo la Corte del merito, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, il concreto caso oggetto di controversia non consentiva di operare una valutazione del superamento della soglia del “più probabile che non” quanto all’inferenza causale, nella eziopatogenesi della malattia dell’esposizione all’amianto.

Infatti, da entrambe le consulenze di ufficio emergeva che nella comunità scientifica e insussistente un dato di valenza scientifica che consenta di inferire un giudizio di regolarità tra esposizione all’absesto e la genesi di un carcinoma gastrico ed anzi il dato statistico che si era potuto rilevare nel corso degli studi compiuti non aveva fornito alcun concreto supporto statistico scientifico, utile a concretare un rapporto di causa-effetto avente valenza dimostrativa.

A fronte di patologie multifattoriali a genesi incerta, quale quella del carcinoma gastrico, ad avviso della Corte territoriale, non era possibile individuare le cause concrete genetiche, ma solo alcune cause favorenti la malattia che non consentivano di concretare, in assenza di ulteriori condizioni relative al caso concreto, quel criterio del “più probabile che non” che governa il principio di causalità in ambito civile.

Avverso tale sentenza, (omissis) (omissis) ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre l’Inail resiste con controricorso.

II Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che:

Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce error in procedendo et iudicando, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., perché la Corte d’appello di Bologna non si era conformata ai principi di diritto dominanti nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui nella valutazione della ricorrenza del nesso eziologico tra attività, anche “non tabellata”, e malattia professionale, é escluso un approccio rigidamente deterministico al tema causale, perché non é indispensabile che si raggiunga sempre la certezza assoluta, tra i due termini del predetto nesso causale, ma é sufficiente una relazione probabilistica, purché la correlazione tra fatto ed evento raggiunga un livello di “alta probabilità logica”: in particolare, la valutazione della Corte d’appello era stata contraddittoria, frutto di una valutazione apodittica degli elementi di prova, alla luce del fatto che il ctu aveva escluso la ricorrenza di concause, nell’insorgenza della malattia del carcinoma allo stomaco.

II motive é infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all’assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti é tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa “ex officio”, diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all’entità dell’esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall’assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (Cass. n. 8773/18, 17438/12).

Nella specie, dalla consulenza d’ufficio di secondo grado per quanto riportata alle pp. 9-10 del ricorso (oltre che nella sentenza impugnata) si afferma, in riferimento al nesso eziologico tra esposizione all’amianto e carcinoma gastrico, che “é lasciato ampio spazio ad elementi causali ignoti” ed anche che “pur essendoci, in tesi generale, il sospetto di un effetto causale dell’amianto sul cancro gastrico, tale nesso non pare raggiungere la significati vita statistica”: pertanto, dall’istruttoria svolta, correttamente la Corte d’appello ne ha desunto che la correlazione tra esposizione lavorativa e patologia riscontrata, pur certamente possibile, tenuto conto degli studi scientifici a carattere epidemiologico, non raggiunge la soglia della qualificazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato dal ricorrente, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare all’Inail le spese di lite che liquida nell’importo di € 3. 500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.1.2024

Il Presidente

Dott. Umberto Berrino

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.