Liberazione anticipata, il giudizio negativo su un semestre può coinvolgere quelli anteriori (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 8 aprile 2020, n. 11673).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Rel. Consigliere

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Apice Giancarlo, nato a Reggio Calabria il xx/xx/xxxx;

avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria in data 11/6/2019;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Carlo Renoldi;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del secondo motivo di doglianza e, dunque, il parziale annullamento dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11/6/2019, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria rigettò il reclamo, proposto nell’interesse di Giancarlo Apice, avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza aveva respinto, in data 21/2/2019, la richiesta del beneficio di cui all’art. 54 Ord. pen. in relazione ai semestri intercorrenti tra il 21/9/2016 e il 20/9/2018 sul presupposto che il medesimo non avesse abbandonato comportamenti devianti, accogliendola, invece, nella misura di 180 giorni in relazione al periodo espiato dal 21/9/2014 al 20/9/2016.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Apice per mezzo del difensore di fiducia, avv. Francesco Calabrese, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto dell’istanza con riferimento ai semestri compresi tra il 21/9/2016 e il 20/9/2018.

La reiezione dell’istanza sarebbe, invero, avvenuta valorizzando, in primo luogo, un episodio avvenuto in data 8/6/2017 (relativamente alla denuncia per una minaccia ai danni di una vittima di estorsione e usura); nonché due episodi verificatisi, rispettivamente, il 16/10/2018 (relativo alla segnalazione del soggetto “nell’androne del palazzo e fuori dalla propria abitazione, in compagnia della madre, dei familiari e di un operaio”) e il 7/11/2018 (in cui egli si sarebbe accompagnato a un soggetto pregiudicato).

Quanto al primo di essi, il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di pronunciarsi in relazione alle deduzioni difensive, espresse in sede di reclamo, con cui veniva contestata finanche la verificazione del medesimo sul piano materiale, che una mera denuncia non sarebbe stata certo in grado di provare, anche tenuto conto della comunicazione di reato inoltrata dal Commissariato di Polizia, che non avrebbe consentito di pervenire a una compiuta ricostruzione del fatto. E in ogni caso il Tribunale non avrebbe compiuto alcuna concreta valutazione dell’episodio, né intrinseca, né comparativa rispetto agli altri semestri per cui il beneficio era stato chiesto.

Quanto agli ulteriori due episodi, essi si sarebbero posti al di fuori del periodo in valutazione, conclusosi in data 20/9/2018, con violazione del principio c.d. di “sernestralizzazione”, in relazione al quale il Tribunale avrebbe serbato un immotivato silenzio.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 4, comma 1, decreto legge n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della liberazione anticipata “speciale” per i semestri intercorrenti tra il 21/9/2014 e il 20/9/2016, ossia durante il periodo di vigenza del decreto legge n. 46/2013.

Il diniego sarebbe stato motivato con la circostanza secondo cui l’istante, nel periodo successivo, non avrebbe mantenuto una condotta regolare, sicché, pur a fronte di una valutazione positiva dei semestri dal 2014 al 2016, per i periodi di vigenza del decreto legge il Magistrato avrebbe ritenuto di poter concedere soltanto la liberazione anticipata ordinaria.

In questo modo, tuttavia, il provvedimento impugnato avrebbe interpretato estensivamente il secondo comma dell’art. 4, ritenendo necessaria una valutazione circa la prosecuzione dell’opera di rieducazione anche per coloro che, come il richiedente, non avevano ancora usufruito della liberazione anticipata per quei semestri, in violazione del chiaro dato letterale, secondo in presenza di una positiva adesione all’opera di rieducazione in relazione ai semestri indicati dal D.L. 146/2013, dovrebbero concedersi 75 giorni per ogni semestre di riferimento.

3. In data 13/11/2019, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’accoglimento del ricorso relativamente ai periodi dal 21/9/2014 al 20/9/2016, con conseguente concessione della liberazione anticipata, per detti semestri, nella misura complessiva di 300 giorni, rigettando nel resto il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.

2. Muovendo dall’analisi del primo motivo di ricorso, va premesso che, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 Ord. pen., non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori.

Nondimeno, affinché questo possa ammettersi, è necessario che si tratti di una violazione, particolarmente grave, che manifesti l’assenza di effetti positivi dell’opera di rieducazione sul detenuto (Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406; Sez. 1, n. 30299 del 30/3/2011, Barbi, Rv. 250906; Sez. 1, n. 14610 del 24/1/2011, Punzetti, Rv. 249852).

Tale giudizio esige una puntuale e approfondita motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati nei fatti ai quali viene attribuita valenza negativa retroattiva (Sez. 1, n. 5819 del 22/10/1999, Signoriello, Rv. 215119).

Nel caso di specie, tale motivazione è stata offerta attraverso l’autonoma valutazione degli episodi verificatisi fuori dai semestri in valutazione, così come dei fatti oggetto della denuncia per minaccia, rispetto ai quali ultimi, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, la valutazione del magistrato di sorveglianza costituisce oggetto di un apprezzamento autonomo rispetto alla differente valutazione di tale condotte da parte del giudice della cognizione (cfr. Sez. 1, n.2380 del 11/10/2018, dep. 2019, La Martina, Rv. 274870).

Tale valutazione si mantiene nei limiti di una fisiologica opinabilità di apprezzamento ed essendo stata esplicitata con motivazione congrua e logica si sottrae a qualunque possibilità di censura in sede di legittimità. Ne consegue la manifesta infondatezza della relativa censura.

3. Venendo, quindi, al secondo motivo di ricorso, giova premettere che con il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è stata introdotta la liberazione anticipata “speciale”, che con l’art. 4, comma 1, del decreto consente, per un periodo di due anni dall’entrata in vigore del provvedimento, la riduzione di 75 giorni per ciascun semestre di pena scontata; mentre al successivo comma 2 statuisce che “ai condannati che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione”.

Orbene, mentre nel caso stabilito dal comma 2, il magistrato di sorveglianza è chiamato a verificare se, rispetto alla condotta tenuta successivamente rispetto al beneficio già concesso, l’interessato abbia dato prova di voler proseguire il percorso rieducativo (cfr. Sez. 1, n. 15896 del 20/1/2015, Millefiori, Rv. 263094), nessuna discrezionalità può, al contrario, configurarsi nel caso previsto dal primo comma dell’art. 4, il quale prospetta la sola alternativa tra la mancata concessione del beneficio ovvero la concessione di una detrazione che, in tale evenienza, deve essere necessariamente pari a 75 giorni per ciascun semestre di detenzione.

E ciò in quanto, in quest’ultimo caso, il provvedimento non deve procedere ad alcuna “maggiorazione” di una riduzione già concessa, quanto piuttosto all’applicazione di un beneficio che, in ragione di una scelta legislativa non sindacabile, ha assunto una maggiore ampiezza, sia pure in relazione a uno specifico e circoscritto periodo di tempo (Sez. 1, n. 356 del 13/9/2017, dep. 2018, Cutrufello, Rv. 271997).

Una interpretazione, questa, che si colloca nel solco anche della giurisprudenza costituzionale, secondo cui la liberazione anticipata “speciale” partecipa delle finalità rieducative di quella “ordinaria”, tanto è vero che l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 146 del 2013, non configura alcuna autonomia della liberazione anticipata speciale rispetto a quella “ordinaria”, né sotto il profilo delle condizioni per accedervi, né riguardo ad ogni altro aspetto che non consista nell’entità della riduzione di pena (così Corte costituzionale, sentenza n. 32 del 2016).

Pertanto, deve ribadirsi che, a mente del comma 1 dell’art. 4, per il periodo in valutazione, compreso nei due anni dall’entrata in vigore del provvedimento, la riduzione di pena, una volta ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio, deve essere, necessariamente, di 75 giorni a semestre.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente al periodo compreso tra il 21/9/2014 e il 21/3/2016, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio sul punto, determinando, in relazione a tali semestri, in 225 giorni la riduzione di pena a titolo di liberazione anticipata speciale che deve essere applicata. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al periodo compreso tra il 21.09.2014 e il 21.03.2016 e determina in giorni 225 la riduzione di pena a titolo di liberazione anticipata speciale, per tali semestri.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in data 22/1/2020.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) del d.p.c.m. 8 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria l’8 aprile 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.