Licenziamento, competente il giudice dove ha sede la società (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 9 ottobre 2020, n. 21762).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 21761-2019 proposto da:

REKEEP RAIL SRL, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY n. 5, presso lo studio dell’avvocato Giovanna GARANTIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Andrea RONDO;

– ricorrente –

contro

DE STEFANO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI POZZO PANTALEO 54, presso lo studio dell’avvocato Mario Vincenzo BELCASTRO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo GRANDINETTI, Enzo GRANDINETTI;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 10/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARI A LEONE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO che visto l’art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro, con le conseguenze di legge.

RILEVATO CHE

Il tribunale di Bologna con ordinanza del 10.7.2019, nella causa promossa da Rekeep Rail srl nei confronti di De Stefano Raffaele, ai sensi dell’art. 1 co. 48 I. n. 92/2012, aveva ritenuto fondata la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal De Stefano, dichiarato la propria incompetenza e rimesso la causa dinanzi al tribunale di Cosenza.

Il Tribunale, sulla domanda di accertamento della legittimità del licenziamento proposta dalla società, aveva valutato che la sede competente era da individuarsi in quella in cui era sorto il rapporto di lavoro ed in cui il lavoratore prestava la propria opera.

Non rilevante era ritenuta dal giudice la circostanza che la società avesse sede legale in Bologna in quanto nel verbale di accordo 22.6.2015 relativo al cambio appalto era specificato che la commessa riguardava un complesso aziendale di più città tra cui Cosenza, cui era adibito il lavoratore.

De Stefano Raffaele si costituiva ponendo preliminarmente il tema della ammissibilità del regolamento di competenza nelle controversie regolate dall’art. 1 co. 47 I. n. 92/2012.

Nel merito rilevava che la società non aveva dato prova di quanto assunto circa le condizioni che radicavano la competenza nel tribunale di Bologna.

Richiamava altresì ai fini del radicamento della competenza a Cosenza la circostanza che il tentativo obbligatorio di conciliazione si era svolto in quella città.

Il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Bologna.

CONSIDERATO CHE

1) Con unico motivo la società ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 413 co.2 c.p.c, per aver, il tribunale, errato nel ritenere competente il tribunale di Cosenza in ragione del luogo di svolgimento della prestazione, disattendendo la circostanza che la sede dell’impresa era situata in provincia di Bologna.

2) Risulta preliminare, rispetto all’esame del merito del motivo sopra enunciato, valutare la eccezione sollevata dal De Stefano di inammissibilità del regolamento di competenza nelle controversie regolate dal rito c.d. “Fornero” (art. 1 co. 47 I. n. 92/2012).

Questa Corte sul punto ha chiarito che , sebbene la giurisprudenza (Cass., Sez. Un., 9 luglio 2009, n. 16091; Cass., Sez. Un., 29 luglio 2013, n. 18189) abbia affermato l’inammissibilità della proposizione del regolamento di competenza in materia di procedimenti cautelari, essa ha motivato tale decisione facendo leva esclusivamente sulla natura giuridica di un provvedimento declinatorio della competenza in sede cautelare, che, in quanto caratterizzato dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata, non potrebbe essere oggetto di una procedura di regolamento, atteso che l’eventuale decisione sarebbe priva del requisito della definitività.

Nel caso del procedimento ai sensi dell’art. 1, commi 48 e segg., della legge n. 92 del 2012, invece, analoga pronuncia, emessa nella fase sommaria, è dotata di stabilità e pertanto, non sussistendo le ragioni che inducono a negare l’ammissibilità del regolamento di competenza nel caso dei procedimenti cautelari, il regolamento di competenza deve ritenersi ammissibile (Cass., Sez. Un., 31 luglio 2014, n. 17443, con riferimento alla litispendenza; Cass. n. 17283/2016).

L’eccezione deve quindi essere disattesa.

3) Passando quindi al merito del regolamento proposto se ne deve affermare la fondatezza alla luce del disposto dell’art. 413 co. 2 c.p.c.

Nel rito del lavoro, si applica anche alle controversie introdotte dal datore di lavoro il principio secondo il quale i fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall’art. 413, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre, e cioè quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l’azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto), non consentendo la lettera della legge l’unificazione dei fori nel luogo di svolgimento dell’attività lavorativa; né della legittimità costituzionale della disciplina può dubitarsi, attesa la discrezionalità del legislatore (v. Corte cost. n. 362 del 1985 e 241 del 1993) nella fissazione dei criteri di competenza territoriale (Cass. n. 13530/2012).

Nel caso di specie il ricorso è stato introdotto dalla società datrice di lavoro davanti al tribunale di Bologna, sede ritenuta territorialmente competente in ragione della sede della società. Quest’ultima ha allegato documentazione attestante la sede legale sita a Zola Predosa (Bo) via Ubaldo Poli n. 4, così dando conto della scelta di adire il tribunale bolognese.

Questa Corte ha chiarito anche di recente che in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati nel richiamato articolo 413 co. 2 c.p.c), grava sul convenuto che eccepisca l’ incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l’ onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione.

In mancanza, l’eccezione deve essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlata competenza del giudice adito (Cass.n.17311/2018).

L’onere probatorio così previsto non risulta nella specie essere stato soddisfatto dal mero richiamo a circostanze differenti, quale il luogo della prestazione, attesa l’alternatività dei criteri previsti e la non prevalenza dell’uno rispetto all’altro.

La determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia “prima facie” artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge (Cass. n. 11405/2007, Cass. n. 7182/2014).

Non risultando nessuna di queste condizioni ed invece risultando provato e non contestato il luogo della sede della società, ed infine irrilevante il luogo del tentativo obbligatorio di conciliazione, trattandosi di atto amministrativo non influente sulla individuazione del giudice competente, deve ritenersi sussistere la competenza del tribunale di Bologna.

4) Il ricorso deve quindi essere accolto e le parti rimesse davanti al giudice dichiarato competente (Tribunale di Bologna), il quale provvederà alla regolazione delle spese del giudizio di Cassazione.

Sussistono i presupposti di cui all’art 13 , comma 1 quater, dpr n. 115/2002.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per regolamento di competenza e rimette le parti dinanzi al tribunale di Bologna nei termini di legge, anche per le spese del presente regolamento.

Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis , dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.