L’imputato chiede la revoca dell’obbligo alla presentazione alla P.G., per motivi di lavoro. Rigettata (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 17 dicembre 2020, n. 36242).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente –

Dott. GAI Emanuela – Consigliere –

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere –

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) SALVATORE nato a CAPIZZI il 16/04/1968;

avverso l’ordinanza del 13/08/2020 del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;

lette le conclusioni del PG, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PIETRO MOLINO che ha chiesto l’Inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni dell’avvocato difensore, Avv. Gaetano GIUNTA, che chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Caltanisetta, in sede di riesame, con ordinanza del 13 agosto 2020, ha rigettato l’appello di (OMISSIS) (OMISSIS) Salvatore, avverso la decisione di rigetto dell’stanza di revoca dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria della Corte di appello di Caltanisetta del 2 luglio 2020.

2. Ricorre in cassazione (OMISSIS) (OMISSIS) Salvatore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

2.1. Violazione di legge (art. 24, 111, 117 Cost., 5, 13 Cedu, 125 e 274 cod. proc. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Per il Tribunale del riesame non ci sarebbero elementi di novità, ex art. 299 cod. proc. pen., tali da far venir meno le residue esigenze cautelari, connesse alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.

Invece il notevole decorso del tempo e l’attività lavorativa documentata dal ricorrente, unitamente all’osservanza di tutti gli obblighi, risultano elementi da valutare adeguatamente per la revoca della misura.

3. Il Tribunale del riesame omette ogni motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari per la prosecuzione della misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.

3.1. Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta inammissibile in quanto reitera i motivi dell’appello, articolato in fatto e con motivi manifestamente infondati.

2. L’ordinanza del Tribunale adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il decorso del tempo non risulta da solo idoneo a far venire meno le esigenze cautelari e come l’orario di presentazione alla P.G. (dalle ore 19 alle 20) non incide sullo svolgimento dell’attività lavorativa del ricorrente (operaio presso il Consorzio di Bonifica); inoltre, nell’ipotesi di incompatibilità degli orari ben poteva il ricorrente chiedere una modifica dell’orario di presentazione alla P.G.

Sul punto il ricorso è estremamente generico ed in fatto, limitandosi a sostenere che il decorso del tempo e il lavoro erano elementi idonei per la revoca, senza motivi specifici di legittimità avverso la motivazione del Tribunale del riesame.

Del resto, il decorso del tempo e l’adempimento di tutti gli obblighi relativi alle misure cautelari non sono sufficienti – da soli – ad attenuare le originarie esigenze cautelari: “Ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, l’attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare” (Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018 – dep. 10/10/2018, D, Rv. 27413301; vedi anche Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018 – dep. 07/05/2018, Ben Aicha, Rv. 27313901).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/11/2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.