L’imputato, responsabile di truffa, viene condannato per ricettazione. Annulla con rinvio (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 24 luglio 2020, n. 22483).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente –

Dott. ALMA Marco Maria – Consigliere –

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Sergio – Rel. Consigliere –

Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MARCHETTA ALESSIO nato a MESSINA il 19/09/1993;

avverso la sentenza del 09/09/2019 della Corte d’appello di Messina;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza per estinzione del reato.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 9 settembre 2019, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 10 novembre 2017, nei confronti di Marchetta Alessio, riqualificava il fatto contestato come ricettazione di una scheda telefonica (ottenuta mediante l’attività fraudolenta commessa dall’originaria coimputata), nel reato di truffa, rideterminando la pena.

2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione della legge penale, in riferimento all’art. 521 cod. proc. pen.; la sentenza impugnata aveva pronunciato la sentenza di condanna dell’imputato per un fatto completamente diverso da quello contestato e per il quale il Marchetta era stato condannato in primo grado, senza che nell’originaria imputazione vi fosse alcuna descrizione delle componenti di fatto e soggettive, necessarie per descrivere la condotta di cui all’art. 640 cod. pen.

3. La Corte ha proceduto alla trattazione del ricorso con le modalità di cui all’art. 83, comma 12 ter, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla I. 24 aprile 2020 n. 27.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il ricorso è fondato.

La modifica dell’imputazione ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen. è operazione consentita, nel rispetto dei diritti di difesa dell’imputato, quando nel capo di imputazione siano contenuti gli elementi fondamentali del fatto idonei a porre l’imputato in condizioni di difendersi dal reato poi ritenuto in sentenza; conseguentemente, “la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d’imputazione non contiene l’indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva” (Sez. 6, n. 54457 del 17/11/2016, Marchiafava, Rv. 268957).

La stessa struttura della fattispecie del delitto di ricettazione, nella parte in cui contempla la clausola di riserva per le ipotesi nelle quali l’autore del fatto abbia concorso nella commissione del reato presupposto, mette in evidenza l’inconciliabilità logica tra la contestazione del delitto di ricettazione e quella del reato presupposto; ed infatti le uniche fattispecie in cui è stata riconosciuta la possibilità della diversa qualificazione giuridica del fatto originariamente contestato quale ipotesi di ricettazione nel reato presupposto riguardavano imputazioni che contenevano la descrizione della condotta presupposta di sottrazione, escludendosi così la violazione del diritto di difesa in quanto in tal modo risultano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza (Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403; Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, dep. 2019, Scardina, Rv. 275770; Sez. 2, n. 18729 del 14/04/2016, Russo, Rv. 266758).

2. Nella fattispecie in esame, se pur la diversa qualificazione operata dalla sentenza riguardava esattamente la condotta costituente il reato presupposto del contestato delitto di ricettazione, la descrizione della fattispecie, i suoi elementi costitutivi, la struttura del reato era radicalmente diversa, considerata l’originaria imputazione di ricettazione di una scheda telefonica, provento della condotta 2 e fraudolenta posta in essere da altro soggetto, e l’addebito di aver preso parte -alle condotte artificiose e fraudolente mediante le quali il -correo, che materialmente riuscì a trarre in inganno la vittima sulla conclusione di un contratto per l’attivazione di una linea telefonica fissa, ottenne il profitto della disponibilità di due schede telefoniche, una di esse poi rinvenuta nella disponibilità dell’odierno imputato.

Deve, peraltro, considerarsi che il giudizio sull’imputazione del delitto presupposto si è svolto separatamente nei confronti del responsabile della truffa, sicché anche sotto il profilo dell’acquisizione delle prove a carico dell’imputato deve escludersi che l’imputato potesse prevedere un differente esito del giudizio.

3. La riconosciuta fondatezza dell’indicato motivo (non essendo ancora maturato il termine massimo di prescrizione del reato così come ritenuto in sentenza dalla Corte d’appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 160 cod. pen., computando i periodi di sospensione, compresa quella disposta dall’art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla I. 24 aprile 2020 n. 27, che maturerà il 19 settembre 2020) comporta l’annullamento della sentenza impugnata per nuovo giudizio ad opera della Corte d’appello che, ove ravviserà la diversità del fatto contestato, adotterà i provvedimenti ex art. 604 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata per nuovo giudizio con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Così deciso il 20 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.