L’imputato sostiene che l’etilometro non poteva funzionare col tasso di umidità in atto (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 17 febbraio 2020, n. 5964).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Rel. Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Claudio nato a LENDINARA il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 13/06/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Donatella FERRANTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Assunta COCOMELLO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

E’ presente l’avvocato (OMISSIS) Nicola del foro di ROVIGO in difesa di (OMISSIS) Claudio che illustrando i motivi del ricorso insiste per l’accoglimento ed in subordine per la prescrizione.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha riformato la sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste, del Tribunale di Rovigo del 7.06.2016 e ha dichiarato la penale responsabilità di (OMISSIS) Claudio, in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. b) 2 sexies, cod. strada, aggravato dall’orario notturno (tasso alcolemico riscontrato 1,15 -1,17 g/I). In Canda il 21.09.2013.

1.1. La Corte territoriale, a differenza del Primo Giudice, a seguito dell’appello del Procuratore Generale, ha ritenuto:

– che non vi fossero dati metereologici certi per ritenere che in Canda vi fosse un tasso di umidità del 100%, tale da impedire il funzionamento dell’etilometro;

– che la prova dell’acoltest era stata eseguita dentro l’abitacolo dell’autovettura e che se l’etilometro avesse avuto problemi di funzionamento sarebbe dovuta apparire la dicitura “test non corretto”, mentre i due scontrini riportano la dicitura “autotest corretto”.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore dell’imputato, articolando i seguenti motivi di ricorso, di seguito sinteticamente illustrati.

I) Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di elementi probatori certi per ritenere la penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

Deduce che il consistente grado di umidità, certificato nei paesi limitrofi, tra il 95% e il 100 %, non consentiva di ritenere attendibile il funzionamento dell’apparecchio, tanto più che l’imputato non mostrava segni esterni di ebbrezza.

3. Sussistono i presupposti per rilevare l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni cinque.

Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità.

Pertanto, ricorrono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (la sentenza di secondo grado è stata resa in data 13.06.2018, mentre il termine di prescrizione risulta spirato, tenuto conto periodo di interruzione ex art. 161 cod. pen., il 21.09.2018).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l’insussistenza del fatto-reato.

4. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso il 4.02.2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.