REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. GALTERIO Donatella – Rel. Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIULIANI MASSIMO, nato a Roma 5.8.1970;
MARTINO FABIO, nato a Serra San Bruno il 19.4.1991;
LOMBARDO VALERIO, nato in Svizzera il 3.4.1974;
REGA SIMONE, nato a Roma ii 24.1.1984;
ALESSANDRO GALANTI, nato a Roma i! 5.8.1981;
TASSONE COSIMO DAMIANO, nato a Nardodipace il 22.2.1969;
SAINATO DOMENICO, nato a Locri il 6.8.1985;
DAVIDE PERRACINO, nato a Torino il 12.10.1974;
avverso la sentenza in data 13.3.2018 della Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità per i ricorsi di Lombardo e Perraccino, il rigetto dei ricorsi di Giuliano e Martino, l’annullamento per rideterminazione della pena per Rega, Galanti, Tassone e Sainato con rigetto dei relativi ricorsi nel resto;
uditi i difensori, avv. Francesco Tagliaferri che per Perraccino si riporta ai motivi e per Galanti e Rega insiste nell’accoglimento dei ricorsi associandosi in subordina alle conclusioni del PG;
avv.ti Nunzia De Caglia e Cesare Piraino per Tassone;
avv. Federica D’Angelo per Giuliani;
avv.ti Pier Paolo Emanuele e Giacinto Lupia per Martino;
avv. Fabrizio Merluzzi per Lombardo;
avv. Guido Contestabile per Sainato che hanno concluso per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. I reati oggetto del presente procedimento, ascritti a vario titolo agii odierni ricorrenti con la sentenza pronunciata in data 13.3.2018 dalla Corte di Appello di Roma, sono costituiti dal reato di associazione dedita al narcotraffico (capo A), da due reati fine, ossia il tentativo di importazione di un ingente quantitativo di cocaina con la nave Noble Rigel proveniente dalla Colombia e diretta a Livorno di cui al capo D), il tentativo di importazione di un ingente quantitativo di cocaina con la motonave Grande San Paolo proveniente dal Sudamerica e diretta al porto di Rotterdam di cui al capo H), e da due reati ad essi connessi, ossia il reato di tentata estorsione ex art. 629 cod. pen. di cui al capo G) ed il reato di riciclaggio di danaro proveniente dal traffico di stupefacenti e trasferito attraverso operazioni di mascheramento dall’Italia al Brasile per acquistare una partita di cocaina di cui al capo F).
Avverso il suddetto provvedimento gli imputati hanno proposto, per il tramite del proprio difensore, ognuno con separato atto, ricorso per cassazione, articolando i motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Massimo Giuliani, condannato alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione per il reato associativo e per il reato di tentata estorsione, ha articolato otto motivi.
2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione dì legge riferito agli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, l’utilizzabilità delle intercettazioni effettuate sulle chat dei dispositivi Blackberry in assenza di rogatoria all’estero e la ritualità della decriptazione effettuata sul rilievo che, contrariamente a quanto assunto dalla sentenza impugnata, il sistema Blackberry prevede che l’operazione di decriptazione dei dati trasmessi via cellulare si svolga all’estero presso uno dei server della RIM, nella specie dall’azienda canadese produttrice dei relativi dispositivi, cui il messaggio proveniente dall’utente viene inoltrato via internet dall’operatore telefonico italiano, al di fuori di qualsiasi controllo dell’autorità giurisdizionale nazionale.
I dati trasmessi al server della Procura della Repubblica sono perciò, secondo la difesa, integralmente elaborati all’estero come si evince dalla deposizione del teste Pira che chiarisce, con ciò sconfessando anche la correttezza dell’interpretazione giurisprudenziale avallata dalle sentenze della Cassazione n. 5818/2016 e 1342/2016 fondate sull’erroneo presupposto che la decriptazione avvenga sul server italiano, come senza la chiave di codifica proveniente dalla RIM il server della Procura, non potrebbe leggere il messaggio e come il flusso di comunicazioni venga irreversibilmente modificato mediante l’operazione di decriptazione eseguita all’estero. Contesta la distinzione tra originale e copia seguita dalla Corte di merito per superare il dato oggettivo della ontologica diversità tra il flusso di dati trasmesso dal dispositivo Blackberry in uscita e quello pervenuto agli uffici della Procura rimasto nell’esclusivo dominio della RIM nell’operazione di decifratura.
2.2. Con il secondo motivo deduce in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., l’inutilizzabilità patologica delle intercettazioni avendo il GUP provveduto negativamente sull’istanza di accesso inoltrata dalla difesa al Server della Procura della Repubblica al fine di accertare, attraverso la consultazione dei dati informatici trasmessi in originale dalla società canadese (cd. dato grezzo), la genuinità della prova.
Sostiene che la limitazione del diritto della difesa di ascoltare le registrazioni di conversazioni intercettate, equiparabile all’accesso al dato grezzo nel caso di dispositivi Blackberry presso il server della Procura, aveva dato luogo ad una nullità di ordine generale, non superabile dal fatto che si trattasse nella specie di un rito abbreviato stante la sanzione di inutilizzabilità che colpisce tutti gli atti a contenuto probatorio acquisiti in violazione di legge.
2.3. Con il terzo motivo contesta l’omessa motivazione in ordine all’attribuibilità all’imputato di un dato nickname sostenendo che solo in pochissimi casi le celle della Sim card erano coincidenti a quelle agganciate alle utenze personali dei singoli imputati e che comunque coprono un’area vastissima estesa fino a 50 km, così da escludere ogni valutazione di certezza, tanto è vero che la stessa polizia giudiziaria si esprime sempre in termini dubitativi al riguardo usando il condizionale.
2.4. Con il quarto motivo contesta, in relazione ai vizio motivazionale, la sussistenza del reato associativo finalizzato all’introduzione in Italia di ingenti quantitativi di stupefacenti evidenziando come i protagonisti dei reati fine, ovverosia delle contestate importazioni di droga non coincidessero con i presunti sodali posto che ben quattro dei presunti associati, ovverosia il Protani, il Martino, il Lombardo e lo stesso imputato non avevano preso parte ad alcuna attività di importazione, come anche Rega, Galanti e Sebastiani fossero stati assolti in appello del reato associativo, come il lasso temporale di circa un anno, intercorso tra il reato di cui al capo H) perfezionatosi a marzo 2015 e gli altri reati fine risalenti all’aprile 2014 escludesse la permanenza del vincolo, come l’identificazione della casa del Tassoni a Colle Mattia come “covo” dell’associazione” non potesse trovare giustificazione in frequentazioni legate a tutt’altro ordine di ragioni posto che lo stesso Giuliani risiedeva a Colle Mattia, che il Lombardo si stava occupando della ristrutturazione dell’immobile, che il Protani forniva i materiali per i lavori e che il Martino la frequentava in quanto cugino del Tassoni e come non fosse stata né dimostrata l’esistenza di una cassa comune né fornita alcuna prova della operazioni illecite che avrebbero fruttato le ingenti somme indicate dalla sentenza quali l’importo di C 1.300.000 trasferito in Spagna ed il riciclaggio di C 1.500.000 in Brasile, essendo stata contestata solo un’ipotesi di tentata importazione di droga.
Lamenta la manifesta illogicità dell’intera ricostruzione del reato associativo la quale prende le mosse da un episodio legato ad un certo Ranicchi che, non costituendo reato, non poteva essere indicativo della volontà di perseguire propositi criminosi, valorizza i rapporti tra il Tassone e tale Fazio senza considerare che la misura custodiale emessa nei confronti di quest’ultimo era stata annullata dal Tribunale del Riesame per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, annovera tra i suoi membri, in tutto sei, quattro soggetti, come il Giuliani, il Protani, il Lombardo e il Martino estranei a qualsiasi ipotesi di associazione e desume l’importazione di ingenti carichi di droga dall’estero, con evidente salto logico, da vicende o marginali concernenti la cessione di modesti quantitativi di droga o estranee al preteso sodalizio come la perdita di un carico di stupefacente nel porto di Rotterdam da parte dei soli Tassoni e Protani, o il viaggio del Lombardo in Brasile, di per sé privo di connotazioni illecite, o la valigia scaricata dall’imputato, condotta questa esente da collegamenti con l’attività associativa.
Lamenta, ancora, l’illogicità della motivazione in ordine alle disponibilità economiche della pretesa associazione, di cui non era emersa alcuna evidenza non essendo stati i giudici neppure in grado di indicare quali fossero state le operazioni di traffico di stupefacente portate a compimento fruttando le somme apoditticamente definite guadagno dell’attività illecita.
Con riferimento alla posizione del Giuliani ne contesta l’appartenenza all’associazione facendo presente come l’unico reato contestatogli, ovverosia la tentata estorsione, esulasse dai reati fine legati alla sussistenza del sodalizio e come la sua presenza all’interno della compagine associativa, operativa per oltre due anni secondo l’accusa (dal luglio 2013 al marzo 2015), fosse del tutto saltuaria, riducendosi soltanto a quattro episodi, e fosse in ogni caso scandita da intervalli temporali significativamente ampi, durante i quali non vi era stato alcun contatto neppure telematico con gli altri sodali, indici questi che ne eludevano una stabile e permanente collaborazione.
2.5. Con il quinto motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 629 cod. pen. e al vizio motivazionale, che l’azione intimidatoria asseritamente posta in essere dal Giuliani seguendo le direttive del Tassone risulta smentita dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni di una delle p.o., Davide Perracino, da cui si evince, al contrario, la reazione adirata del Tassone nei confronti dell’imputato proprio perché discostatosi dalle sue indicazioni circa le minacce che avrebbe dovuto rivolgere alle vittime, nonché i toni confidenziali e distesi del colloquio intercorso con il Perracino, a dimostrazione dello stretto legame amicale tra i due: eccepisce pertanto, anche in relazione alla mancata valorizzazione delle dichiarazioni rese dal coimputato Massimiliano Carlesi, il travisamento della prova, non emergendo dal compendio istruttorio alcuna azione violenta o minacciosa posta in essere dall’imputato nei confronti del Perracino, alla cui versione era stata iopinatamente attribuita credibilità incondizionata.
Lamenta infine l’insussistenza degli elementi costituivi dell’ingiusto profitto e dell’altrui danno, in assenza di prova oltre il ragionevole dubbio dell’esclusiva riconducibilità della somma di $ 6.000.000 al Tassone, nonché della provenienza illecita della stessa, tantomeno da un’operazione legata al traffico di sostanze stupefacenti
2.6. Con il sesto motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 393 cod. pen. e al vizio motivazionale, la mancanza della condizione di procedibilità dovendo il reato di cui al capo G) dell’imputazione essere riqualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni atteso che, in mancanza di prova che la somma di $ 6.000.000 costituisse il corrispettivo di una partita di sostanza stupefacente riconducibile all’associazione criminosa, l’elemento soggettivo del reato non poteva essere costituito dal perseguimento da parte dell’agente di un profitto sul quale egli era consapevole di non poter vantare alcuna pretesa, secondo lo schema del delitto di estorsione, avendo semmai l’imputato agito spinto dalla volontà di esercitare un diritto nella ragionevole convinzione della sua sussistenza, come previsto dall’art. 393 cod. pen..
2.7. Con il settimo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 610 cod. pen. e al vizio motivazionale, che il reato sul G) avrebbe dovuto essere qualificato in via subordinata come semplice violenza o minaccia diretta a costringere il soggetto passivo ad un comportamento commissivo od omissivo, non sussistendo l’elemento finalistico relativo al conseguimento dell’ingiusto profitto con altrui danno caratterizzane l’estorsione.
Sostiene al riguardo che la circostanza secondo cui il danaro mancante sì sarebbe trovato in Brasile e l’azione intimidatoria contestata all’imputato fosse diretta a costringere le vittime a ripagare di tasca propria l’ammanco, costituiva una mera congettura, non supportata dal alcuna evidenza probatoria.
2.8. Con l’ottavo motivo contesta, in relazione al vizio motivazionale, la quantificazione della pena quantificata in 12 anni di reclusione, ovverosia in misura ben più severa rispetto a quella irrogata ad altri imputati incaricati della ricerca di canali di approvvigionamento esterni, laddove ai Giuliani era stato affidato il compito, sicuramente meno rilevante, di attivarsi nel mercato interno, senza tener conto della sua giovane età e del ruolo di mero esecutore materiale che avrebbe imposto un più mite trattamento sanzionatorio.
3. Valerio Lombardo, condannato alla pena di 6 anni e 2 mesi di reclusione in quanto ritenuto responsabile del reato associativo e di tentata estorsione, ha affidato le proprie censure quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 74 d.P.R. 309/1990 e al vizio motivazionale, che gli elementi evidenziati dalla Corte distrettuale identifichino il reato associativo delineando piuttosto il paradigma proprio della fattispecie concorsuale rispetto alla quale assumeva ruolo di centralità il coimputato Tassone come soggetto capace di intrattenere rapporti continuativi ma separati gli uni dagli altri con i vari imputati, intessendo con ciascuno di essi un legame fiduciario, avvalendosi della collaborazione di soggetti ogni volta diversi e perseguendo singoli e specifici obiettivi.
Lamenta al riguardo l’indebita confusione effettuata dalla Corte di Appello tra le categorie dogmatiche della stabilità organizzativa e della frequenza degli incontri con gli altri coimputati, elemento quest’ultimo che, essendo l’unico evidenziato a sostegno del reato associativo, era di per sé pienamente compatibile con l’ipotesi del concorso di persone, a favore della quale militava altresì l’assoluzione dal reato di cui al capo A) del Rega, del Sebastiano e del Galanti, costituente un’evidente contraddizione in termini rispetto alla fattispecie criminosa contestata posto che è esclusivamente sulle intercettazioni di costoro, evidentemente estranei al sodalizio, che si fonda la configurabilità dell’associazione delittuosa.
3.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 629 cod. pen. e al vizio motivazionale, che essendo stato ben messo in luce dalla stessa sentenza impugnata come gli operatori finanziari di Prato non fossero i responsabili dell’ammanco del danaro indebitamente trattenuto invece dagli operatori in Brasile, e che di ciò era ben consapevole l’imputato, le minacce da costui poste in essere nei confronti del Perracino e del Castagnozzi dovevano necessariamente ritenersi dirette ad ottenere da costoro non già una pretesa economica, bensì un facere: le minacce erano infatti volte a spingerli a mettersi in contatto con i referenti in Brasile affinché restituissero il danaro indebitamente sottratto, configurando perciò secondo la difesa gli estremi della violenza privata e non dell’estorsione contestata.
3.3. Con il terzo motivo lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, senza che alla determinazione assunta si fosse accompagnata alcuna motivazione, nonché l’assenza di giustificazioni in ordine alla quantificazione della pena, quantunque il mancato adeguamento della pena al concreto disvalore del fatto avesse formato oggetto di specifica censura nell’atto di appello.
3.4. Con il quarto motivo eccepisce l’incostituzionalità dell’art. 74 d.P.R. 309/1990 in ordine alla cornice edittale non conforme a quanto stabilito dall’Unione Europea con la decisione quadro 2004/757/GAI, né a quanto rilevato dalla Corte Costituzionale con il monito contenuto nella sentenza 179/2017 in ordine all’asimmetria punitiva tra il primo ed il quinto comma dell’art. 73 del medesimo d.P.R., dal quale è ben desumibile un invito alla rivisitazione di tutte le cornici edittali della normativa in materia di stupefacenti.
4. Il ricorso di Simone Reqa, condannato per il reato di tentata importazione di cocaina di cui al capo D) alla pena di 4 anni ed 8 mesi di reclusione ed C 14.000 di multa, si compone di quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo si contesta l’identificazione dell’imputato con l’utilizzatore del dispositivo “BB Tiziocaio”, fondata sulla circostanza che un servizio di OCP avrebbe verificato che egli si era recato a casa del Tassone in data 1.4.2014 dopo che quest’ultimo lo aveva invitato tramite un sms intercettato l’utilizzatore di tale dispositivo a passare da lui: eccepisce al riguardo l’intervenuto travisamento della prova da parte della Corte di Appello posto che nessun servizio di OCP vi era stato in quella data, di cui neppure la sentenza dì primo grado aveva fatto menzione, avendo parlato di un diverso atto istruttorio, ovverosia dell’intercettazione ambientale effettuata quel giorno.
Deduce che conseguentemente viene meno il presupposto fondante l’ascrivibilità all’imputato del reato di cui al capo D) dell’imputazione.
Contesta altresì l’identificazione della voce nelle conversazioni ambientali intercettate nell’abitazione del Tassone con quella dell’imputato attesi i malfunzionamenti dell’apparecchio captativo e gli assordanti rumori di fondo dovuti ai lavori di ristrutturazione ivi in corso, reputando irrilevante la circostanza che gli interlocutori si chiamassero per nome fatto questo non dirimente trattandosi di nomi molto comuni e comunque insufficiente per una certa identificazione del prevenuto.
4.2. Con il secondo motivo si contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 49, secondo comma cod. pen. e al vizio motivazionale, la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui al capo D), costituito dal tentativo di importazione sul territorio italiano di una partita di cocaina di ingente quantità a bordo di una nave proveniente dalla Colombia, stante l’inesistenza dell’oggetto per non essere stata la droga mai caricata sull’imbarcazione, come comprovato dall’esito negativo delle minuziose ricerche eseguite dalla PG al suo arrivo al porto di Livorno.
Lamenta che nessuna motivazione sia stata resa al riguardo dalla Corte distrettuale limitatasi ad asserire la configurabilità del tentativo, nonostante la dispiegata eccezione, ritualmente formulata con l’atto di appello, costituisca un antecedente logico necessario, in quanto afferente alla stessa inconfigurabilità del delitto, sia pure nella forma tentata, per l’originaria inefficacia causale dell’azione a realizzare l’evento dannoso.
Sostiene che in tanto possa ritenersi sussistente il delitto tentato quando l’oggetto manchi solo temporaneamente o accidentalmente e non già come nel caso di specie quando non vi sia mai stato in concreto, dovendo equipararsi all’assenza del bene aggredito in rerum natura la sua inesistenza originaria, ricorrente nella specifica contingenza per non essere stata la droga mai stata caricata presente sulla nave che avrebbe dovuto trasportarla dal Sud America in Italia.
4.3. Con il terzo motivo invoca l’illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’accordo tra i coimputati, in relazione allo stesso reato di cui al capo D) ed alla conseguente configurabilità del tentativo, con i fornitori stranieri accertato dalla Corte territoriale sulla base delle sole emergenze probatorie positive, tralasciando integralmente quelle che dimostravano la sua inesistenza e senza alcuna valutazione in ordine alla serietà ed affidabilità delle intese raggiunte.
Eccepisce che si imponeva preliminarmente al giudice la verifica della sussistenza di riserve mentali o, peggio ancora di intenti fraudolenti ad opera di una delle parti contraenti che, ove riscontrate, avrebbero impedito la ravvisabilità di un’effettiva intesa negoziale costituente il presupposto dei contestato tentativo.
4.4. Con il quarto motivo lamenta l’illogicità delle ragioni addotte dalla Corte di Appello a fondamento dell’aggravante dell’ingente quantità, rimasta del tutto priva di motivazione nella sentenza di primo grado, costituite dal quantitativo di droga caricato sulla nave, dal valore economico dell’operazione e dall’entità del prezzo pagato.
Deduce che tutti i suddetti elementi, seppur astrattamente idonei a configurare la contestata aggravante, non potevano assumere alcuna rilevanza nel caso di specie in cui all’accordo non aveva fatto seguito alcun adempimento da parte dei fornitori stranieri dell’obbligazione a loro carico per non essere la merce oggetto della compravendita mai arrivata a destinazione, di talché, in assenza di un dato certo, costituito dal quantitativo effettivamente importato o tentato di importare da parte dell’imputato, gli elementi evidenziati dalla sentenza impugnata rappresentano soltanto proiezioni di propositi criminosi abortiti prima ancora di nascere, mancando alla radice la stessa configurabilità dell’accordo negoziale, verosimilmente configurante una truffa ai danni degli importatori dello stupefacente, in assenza di qualsivoglia verifica di un’effettiva serietà delle trattative prodronniche alla conclusione di un valido contratto.
5. Cosimo Damiano Tassone, condannato alla pena di 14 anni di reclusione essendo stato ritenuto responsabile del reato associativo con il ruolo di promotore e dei reati di cui ai capi D), G) e H), ha presentato due ricorsi, ognuno per il tramite di diverso difensore.
5.1. Il ricorso a firma dell’avv. Cesare Piraino si compone di dieci motivi.
5.1.2. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, l’utilizzabilità delle intercettazioni effettuate sulle chat dei dispositivi Blackberry svolgendo censure analoghe a quelle di cui al primo motivo del ricorso del Giuliani.5.1.3. Con il secondo motivo deduce in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., l’inutilizzabilità patologica delle intercettazioni, con censure sovrapponibili a quelle di cui al secondo motivo del ricorso del Giuliani.
5.1.3. Con il terzo motivo censura la mancanza di motivazione sull’attribuibilità all’imputato del dispositivo Blackberry incriminato, questione che quantunque avesse costituito oggetto di specifica censura con i motivi di appello, era stata solo apparentemente affrontata dalla Corte di Appello con generiche e stereotipate argomentazioni.
Ribadisce quanto già evidenziato nella precedente impugnativa, ovverosia l’irrilevanza, quanto ad un dispositivo, della coincidenza tra le celle della Sim card associata a quelle agganciate dall’utenza personale del Tassone alla luce della vastissima area avente un raggio ben 50 chilometri coperta dalle celle, nonché la circostanza che l’utilizzatore del Blackberry dichiarava di essere il “pelato”, caratteristica questa comune ad altri coimputati, l’equivocità della presenza in loco dell’autovettura Golf trattandosi di mezzo non di proprietà del prevenuto e comunque utilizzato anche da altri soggetti, il fatto che l’interlocutore fosse non già l’imputato ma la donna a lui legata sentimentalmente e, quanto all’altro dispositivo, che lo stesso non gli era stato nemmeno attribuito dalla Polizia Giudiziaria.
5.1.4. Con il quarto motivo deduce che in relazione al reato di cui al capo D) le conversazioni intercettate mettevano in luce una pluralità di elementi che non consentivano di ritenere le stesse riferite al fatto in contestazione con conseguente illogica valutazione dei dati acquisiti da parte dei giudici di appello e comunque carente motivazione.
Deduce che il riferimento nelle chat intercettate al carico della nave da parte di un soggetto soprannominato il Grande, ed identificato nel coimputato Rega, avvenuto in Ecuador non potesse riguardare la nave Noble Rigel che in tale paese non era mai transitata, che il richiamo a fatti avvenuti sei mesi prima rendeva la vicenda inconciliabile con il carico del 7 aprile così come il riferimento al fatto che l’imbarcazione fosse diretta in un porto dove in passato era accaduto qualcosa di negativo non poteva indicare il porto di Livorno dove non si erano mai verificati episodi sfavorevoli per gli imputati.
Deduce in ogni caso che la vicenda di cui all’imputazione aveva dato luogo ad un reato impossibile posto che il mancato rinvenimento della droga sulla nave era indicativo di un mancato accordo tra l’imputato ed i fornitori brasiliani e che non era comunque mai stato pagato il prezzo della partita di droga; censura conseguentemente la configurabilità del tentativo atteso che l’avvenuto pagamento della fornitura era smentito dalla riduzione della fornitura della merce, passata da 200 a 135 chilogrammi, la quale rendeva inverosimile un versamento anticipato riferito ad un quantitativo maggiore a quello teoricamente inviatogli e che la conclusione dell’accordo, oltre a non trovare alcun aggancio nelle conversazioni captate, era sconfessata dalla mancata definizione della stessa entità della partita, elemento essenziale ai fini del perfezionamento del contratto.
5.1.5. Con il quinto motivo lamenta che la penale responsabilità dell’imputato con riferimento al reato di cui al capo H) sia ancorata a mere congetture e sia soprattutto priva di motivazione per avere la Corte di Appello apoditticamente ritenuto che “i calabresi” cui faceva riferimento nelle chat intercettate uno dei coimputati fossero identificabili nel Tassone limitandosi a menzionare, a supporto delle conclusioni raggiunte, due conversazioni tra quest’ultimo ed il Virzì, una avvenuta lo stesso giorno e l’altra relativa all’incontro avvenuto tra i due il 6.3.2015 in un bar, senza che neppure ne fosse stato analizzato il contenuto.
Deduce che avendo, invece, il Galanti escluso di aver raggiunto accordi con i calabresi non vi erano, secondo la stessa prospettiva imbracciata dalla Corte di Appello, i presupposti per l’attribuibilità dei reato all’imputato e che la sua insistenza per acquistare una parte del carico, manifestata solo quando aveva appreso che la nave era partita dal Sud-america escludeva che egli avesse prestato alcun contributo fattivo all’illecita importazione della partita di cocaina, già perfezionatasi al momento in cui l’imbarcazione era salpata in direzione della Germania.
5.1.6. Con il sesto motivo deduce che la Corte di Appello ha ricondotto il fatto contestato al capo G) al delitto di tentata estorsione sul presupposto che il profitto perseguito dall’imputato fosse ingiusto in quanto la somma di $ 600.000 che intendeva costringere i fornitori di Prato a farsi consegnare costituiva il provento di attività delittuose, laddove invece non vi era alcun elemento che supportasse tale conclusione.
Eccepisce in ogni caso che anche accedendo alla ricostruzione patrocinata dalla Corte territoriale mancava il danno subito dai soggetti passivi, con conseguente insussistenza delia contestata estorsione: dovendo infatti il pregiudizio di cui all’art. 629 cod. pen. corrispondere ad una diminuzione patrimoniale delle vittime, la circostanza che costoro fossero state condannate per riciclaggio non consentiva di ritenere che le somme richiestegli dagli estorsori facessero parte del patrimonio di cui le stesse vittime potessero lecitamente disporre.
5.1.7. Con il settimo motivo lamenta, in relazione al vizio motivazionale, la sussistenza del reato associativo, svolgendo censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle articolate dal Giuliani con il quarto motivo di ricorso.
5.1.8. Con l’ottavo motivo contesta l’illogicità della motivazione in ordine al ruolo di promotore dell’associazione rivestita dall’imputato.
Nel premettere che tale posizione implica lo svolgimento di compiti di coordinamento dell’attività degli associati in modo da assicurare la piena funzionalità dei consesso criminale, deduce che i segni distintivi di tale figura sono del tutto mancanti nella sentenza impugnata che si limita a menzionare le esternazioni autoincensanti profferite dallo stesso imputato, che si vantava dei suoi trascorsi così come dei suoi contatti, senza che ne fosse risultata alcuna evidenza, mentre la circostanza che gli altri coimputati lo indicassero come “il principale”, ma non consentiva di individuare alcuna funzione referenziale o carismatica del Tassoni dalla quale desumere che le azioni criminose poste in essere da altri coimputati fossero l’esecuzione di suoi ordini o direttive.
Eccepisce infine che del tutto irrilevante, rispetto all’associazione finalizzata al narcotraffico di ingenti quantitativi di stupefacenti importati dall’estero, fosse il ruolo da costui rivestito nella vicenda relativa al Varricchio implicante uno spaccio di ben più modesta caratura avente ad oggetto modeste cessioni di droga riconducibili al 5 comma dell’art. 73 d.P.R.309/1990.
5.1.9. Con il nono motivo lamenta, in relazione al vizio motivazionale, l’omessa perizia volta all’accertamento della capacità di intendere e di volere dell’imputato in presenza di chiari segni di una condizione patologica pregressa trattandosi dì soggetto già soggetto a terapia farmacologica e che aveva addirittura tentato il suicidio a 18 anni, e l’omesso esame della documentazione di supporto prodotta dalla difesa.
5.1.10. Con il decimo motivo lamenta l’illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatolo, stante l’applicazione della riduzione conseguente alle attenuanti generiche in misura del tutto ridotta, pari ad appena 1/6, così da vanificare nella sostanza lo stesso beneficio riconosciutogli e valutare due volte lo stesso elemento fattuale atteso che il suo ruolo di promotore dell’associazione era già stato considerato nella quantificazione della base ai sensi dell’art. 74, primo comma d.P.R. 309/1990, in misura peraltro superiore al minimo edittale.
5.2. Il ricorso redatto dall’avv. Nunzia De Ceglia si compone di cinque motivi.
5.2.1. Con il primo motivo censura preliminarmente la scelta, dì per sé contraddittoria, della Corte di Appello di revocare la perizia disposta al fine di ottenere chiarimenti tecnici sulle procedure di estrazione dei dati delle conversazioni intercettate a mezzo di dispositivi Blackberry, e perciò evidentemente ritenuta necessaria per valutare l’utilizzabilità dei suddetti dati, in ragione della difficoltà, di natura del tutto contingente, di reperire un perito il giorno dell’udienza e soprattutto di poter sopperire al mancato accertamento tecnico con l’escussione del funzionario dipendente della società che aveva collaborato con la Procura nell’attività di intercettazione, sentito come teste.
Eccepisce in ogni caso l’irritualità della deposizione di quest’ultimo volta ad acquisire regole tecniche per la valutazione dei fatti, la quale spetta soltanto al perito nella sua veste di ausiliario del giudice alle cui competenze specialistiche quest’ultimo è chiamato a far riferimento laddove necessario, nonché le gravi lacune del ragionamento seguito, sulla sua falsariga, dalla sentenza impugnata non essendo stato il teste in grado di confrontarsi con sistemi hardware diversi da quelli operativi nella società dove presta attività lavorativa, né di ricostruire i dati relativi al periodo temporale di interesse essendo stato assunto dopo la chiusura delle indagini preliminari del presente procedimento, né di riferire quale fosse stato il luogo della decriptazione del dato grezzo o se i server utilizzati contenessero la codifica Hash, ovverosia la chiave che dimostra che il contenuto di un file è rimasto inalterato.
Contesta pertanto il diniego di rinnovazione dell’istruttoria non supportato da adeguata motivazione in ordine alla censurata utilizzabilità del materiale captato.
5.2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata applicazione dell’art. 49 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo D) sotto il profilo del vizio di violazione di legge e del vizio motivazionale, svolgendo censure di analogo tenore a quelle contenute, in punto di reato impossibile, nel quarto motivo dell’altro ricorso del Tassone.
5.2.3. Con il terzo motivo si duole, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 73 d.P.R. 309/1990 e al vizio motivazionale, della mancata dimostrazione del contributo causale fornito dall’imputato al perfezionamento del reato di cui al caso D), essendo l’accertato ruolo di concorrente invece smentito dalla richiesta di informazioni al Rega sul quantitativo di merce importata, operazione questa perciò pianificata da soggetti diversi e comunque configurante al più una manifestazione di intenti.
Evidenzia altresì una serie di elementi che non consentono di riferire le conversazioni intercorse tra il Tassone ed il Rega al trasporto di cocaina oggetto di contestazione, quali il carico effettuato in Ecuador, luogo in cui la nave non era mai transitata, l’inesistenza di termini in codice essendo le navi Linda e Sabrina realmente esistenti.
Deduce inoltre, con riferimento al reato di cui al capo H), che il coinvolgimento del Tassone si fonda sulla sua volontà di acquisire una parte del carico importato manifestata al Virzì, soggetto nemmeno indagato, dalla quale non era evincibile alcun contributo causale alla realizzazione dell’azione criminosa già perfezionatasi con la pianificazione dell’importazione.
5.2.4. Con il quarto motivo contesta, in relazione al vizio di violazione dì legge riferito all’art. 629 cod. pen. e al vizio motivazionale, che la somma inviata dall’imputato in Brasile provenisse da attività delittuosa atteso che emerge dal complessivo compendio istruttorio non soltanto la mancanza di guadagni derivanti dall’attività inerente il traffico di sostanze stupefacenti, ma al contrario le ingenti perdite subite dall’imputato.
5.2.5. Con il quinto motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 74 d.P.R. 309/1990 e al vizio motivazionale, la sussistenza del reato associativo evidenziando in primo luogo, come a parte i due reati fine di cui ai capi D) ed F), da tutti gli altri episodi relativi al traffico di stupefacente l’imputato era stato assolto e che comunque non era stata fornita alcuna prova né dell’accordo criminoso volto alla commissione di una pluralità di reati, né dell’elemento soggettivo risolvendosi il ruolo dei pretesi sodali in interventi estemporanei limitati a singole operazioni di compravendita di stupefacente. svolgendo censure analoghe a quelle sviluppate nel settimo motivo del ricorso già esaminato.
6. Anche Fabio Martino, condannato a 6 anni per il delitto associativo, ha proposto due ricorsi, uno a firma dell’avv. Giacinto Lupia e l’altro redatto dall’avv. Pierpaolo Emanuele.
6.1. Il primo ricorso si compone di quattro motivi.
6.1.1. Il primo motivo, con cui si contesta l’utilizzabilità delle intercettazioni dei dispositivi Blackberry, si compone di censure analoghe a quelle di cui al primo motivo del ricorso del Giuliani.
6.1.2. Il secondo motivo, afferente alia sussistenza del reato associativo ricalca le doglianze oggetto del quarto motivo del ricorso proposto dal Giuliani, concludendo in estrema sintesi che il quadro tratteggiato dalla Corte di Appello valeva al più a delineare singole ipotesi concorsuali il cui unico comune denominatore era la figura del Tassone sussumibili nello schema del concorso di persone.
6.1.3. Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio motivazionale, la partecipazione dell’imputato all’associazione in primo luogo sul rilievo che l’attribuzione al prevenuto di plurimi nicknanne (Diavoletto, Tornado, Francesco, Coca Cola, Mimmo, Pince Naseem e Lili) imponeva alla Corte di Appello l’obbligo, rimasto inadempiuto, di fornire una specifica motivazione per ogni singolo dispositivo Blackberry posto che per ciascuno erano state mosse con l’atto di appello puntuali e differenti contestazioni.
Eccepisce in secondo luogo la contraddizione di fondo che inficia la sentenza impugnata che ha valorizzato, con riferimento alla peculiare posizione del Martino, elementi relativi al suo contributo alla realizzazione del programma criminoso reputati tuttavia insufficienti per elevare contestazioni concernenti i singoli reati-fine, tralasciando altresì la circostanza, invece dirimente, che, trattandosi di associazione dedita all’importazione dì ingenti quantitativi dì stupefacente dall’estero, non poteva essere apprezzato a tal fine qualunque tipo di apporto, ma solo quelli finalizzati alla realizzazione degli scopi specifici propri del sodalizio.
Sotto tale profilo evidenza come la circostanza che ii Martino fosse il referente del traffico di stupefacenti nel mercato italiano fosse di per sé il frutto di un’evidente forzatura risultando che costui si fosse soltanto occupato della cessione di modesti quantitativi di stupefacente a tale Rino Varricchio che, in quanto non costituenti oggetto di alcuna contestazione elevata dalla Procura, non possono rilevare ai fini della sua partecipazione al consesso criminale, che si assume implicato in traffici di ingenti quantitativi di droga introdotta nel territorio nazionale mediante container stivati nelle navi.
La mancanza di correlazione tra la condotta della cessione al dettaglio, astrattamente sussumibile nel piccolo spaccio, e la partecipazione all’associazione è resa, secondo la difesa, ancor più evidente, dal fatto che gli unici due reati fine per i quali era stata raggiunta la prova si riferiscono a due tentativi di importazione che in quanto non arrivati a buon fine non hanno consentito l’introduzione di alcuna sostanza stupefacente nel territorio nazionale.
L’ulteriore elemento su cui si fonda la penale responsabilità dell’imputato, ovverosia la sua presenza agli incontri svoltisi presso l’abitazione del Tassone, risulta, stando alla censura difensiva, illogico ed in conferente ove si consideri che il Martino aveva ben altre ragioni di trovarsi in quel luogo essendo l’autista del capo, nonché suo nipote diretto. Eccepisce infine che le restanti condotte evidenziate nella sentenza impugnata, quali il sotterramento nel terreno circostante la casa del Tassone di una valigia, della quale neppure è dato conoscere il contenuto essendo stato in tale luogo rinvenuto nel corso delle successive indagini solo un bidone contenente una pistola, o le confidenze ricevute dallo zio circa i suoi progetti futuri nei colloqui del 13 gennaio e del 3 febbraio 2014, non hanno alcun nesso causale con il programma dell’associazione.
6.1.4. Con il quarto motivo contesta la eccessiva severità della pena base quantificata in 13 anni e 6 mesi di reclusione, senza che si fosse tenuto conto della giovanissima età del prevenuto e dei ruoli del tutto marginali attribuitigli, nonché la sua iniquità rispetto al trattamento sanzionatorio ben più clemente riservato agli altri coimputati con il ruolo di approvvigionatori della droga proveniente dall’estero, senza alcuna posizione di subalternità rispetto al Martino.
6.2. Il secondo ricorso si compone di due motivi.
6.2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 696, 727 e 729 cod. proc. pen., l’utilizzabilità dei dati intercettati in assenza di rogatoria internazionale prevista ogni qualvolta sia necessario acquisire elementi probatori in territorio estero, deducendo che la distinzione interna all’operazione intercettiva tra la fase di captazione e quella di registrazione, entrambe volte all’acquisizione del dato probatorio costituito dal flusso telematico, impone il rispetto della procedura internazionale essendosi nella specie l’attività di captazione svolta all’estero.
Ciò emerge dalla stessa deposizione del teste Piro che ha chiarito come l’operatore telefonico nazionale che gestisce la SIM Card posizionata nel Blackberry si limiti ad autorizzare il passaggio del messaggio criptato alla società RIM in Canada, senza perciò svolgere alcuna attività nella captazione, demandata invece in via esclusiva alla società produttrice che, dopo aver decifrato il messaggio mettendolo in chiaro attraverso la chiave in suo possesso, lo trasmette alla RIM Italia la quale a sua volta lo reindirizza ai server della Procura.
Censura pertanto la motivazione ne! punto in cui afferma che “la captazione è stata eseguita presso un operatore telefonico italiano che ha trasportato la comunicazione”, sostenendone l’irragionevolezza rispetto alla dinamica effettiva delle operazioni, perché se fosse vero quanto affermato dalla Corte di Appello, dovrebbe allora ammettersi, contrariamente all’evidenza, che il messaggio, in quanto captato prima del suo passaggio alla RIM Canada, arrivi non decriptato ai server della Procura.
Contesta altresì l’utilizzabilità dei dati acquisiti in violazione della procedura di legge atteso che il doppio transito a cui sono soggetti dopo la decriptazione, ossia dalla RIM Canada alla RIM Italia e dalla RIM Italia alla Procura, li espone alla manomissione, compromettendone l’attendibilità.
Lamenta inoltre che l’attività di decriptazione fosse esperibile esclusivamente attraverso chiavi riservate alla RIM Canada.
6.2.2. Con il secondo motivo deduce che le attività poste in essere dall’imputato fossero, come riconosce la stessa sentenza impugnata, del tutto sganciate dallo specifico programma delittuoso dell’associazione sul punto essendosi espressamente pronunciato il Tassone nel corso di un colloquio con il Giuliani risalente al 28.8.2013, anch’esso riportato dalla pronuncia quale pretesa genesi dell’attività partecipativa del ricorrente, considerando la sua troppo giovane età tale da precludergli di rivestire un ruolo associativo, compreso quello di gestione del traffico delle sostanze stupefacenti in Italia: in tale premessa si annida l’evidente salto logico compiuto dalla Corte di Appello che, quantunque abbia escluso la qualifica di organizzatore attribuita al Martino dal primo giudice, ne ha ciò nondimeno mantenuto la veste di partecipante dell’associazione la quale risulta in stridente contraddizione con l’attività da costui svolta al di fuori del programma associativo imperniato sul narcotraffico internazionale.
Deduce altresì la difesa che uguale illogicità contraddistingue gli ulteriori segmenti di condotta costituiti, secondo i giudici di appello, dall’avere il prevenuto eseguito gli incarichi assegnatigli dallo zio che comportavano un rapporto di elevata fiducia, ovverosia l’aver sotterrato una valigia nel giardino di quest’ultimo ed il suo coinvolgimento nella vicenda connessa al reato di riciclaggio: quanto alla prima il presunto sotterramento di denaro che comproverebbe la conoscenza dei traffici illeciti perseguiti dal sodalizio risulta smentito dalla successiva affermazione della Corte distrettuale secondo cui il contenuto della valigia non era stato mai accertato, precludendo proprio tale lacuna investigativa l’affermazione della responsabilità dell’imputato che solo ove si fosse trattato di danaro avrebbe potuto consentire di desumere la sua eventuale intraneità nella consorteria criminale, sempre che ne fosse stata accertata la provenienza illecita, ma giammai consentiva una deduzione in tal senso in assenza di ogni accertamento su quanto contenuto nel bagaglio; quanto alla seconda manca ogni evidenza del coinvolgimento partecipativo del Martino posto che pur avendo in auto accompagnato in auto lo zio viene da questi invitato a scendere proprio quando avrebbe dovuto concordare con il Carlesi il programma del riciclaggio, tanto è vero che tale reato non risulta essergli stato contestato neppure a titolo di dolo eventuale.
7. Domenico Sainato, condannato alla pena di 6 anni e 10 mesi di reclusione in quanto responsabile del reato associativo e dei reati di cui ai capi G) e D), ha articolato sei motivi di ricorso.
7.1. Con il primo motivo contesta l’utilizzabilità dei dati intercettati dai dispositivi Blackberry legata al mancato coinvolgimento dei gestori italiani nella trasmissione degli stessi all’autorità giudiziaria transitando sulla rete italiana soltanto il flusso dei dati criptati senza possibilità di visione in chiaro, cui provvede invece la RIM nelle sedi in cui è ubicata per poi trasmettere in chiaro i dati decriptati alla RIM Italia e questa a sua volta ai server della Procura.
Deduce pertanto la violazione degli 267 e 268 cod. proc. pen. per la mancanza di controllo sulle operazioni di intercettazione da parte della Procura che, quand’anche utilizzi impianti diversi da quelli installati presso i propri uffici, deve comunque poter verificare la tracciabilità dei dati acquisiti, mentre nel caso in esame non vi è alcun verbale delle operazioni eseguite volto a garantirne la regolarità e comunque non poteva delegare integralmente a soggetti privati le operazioni di intercettazione essendone soltanto consentita l’utilizzazione, previa autorizzazione motivata, di impianti diversi da quelli della Procura, nella specie del tutto mancante.
Eccepisce altresì la violazione dell’art. 272 cod. proc. pen. che impone di attivare la rogatoria internazionale non soltanto per le attività di comunicazione e notificazione degli atti, ma anche per l’assunzione dibattimentale della prova e prima ancora per la ricerca della stessa con la sola eccezione delle misure cautelari reali, tenuto conto che i server nei quali sono stati riversati i dati telematici sono ubicati in Canada e che pertanto si imponeva l’intervento dell’autorità giudiziaria straniera a nulla rilevando che la richiesta di acquisizione del materiale probatorio fosse avvenuta in Italia essendo per converso la sua elaborazione materiale, e dunque la stessa acquisizione del materiale probatorio avvenuta in uno Stato estero.
Sotto tale profilo rileva anche l’illogicità della motivazione che nell’escludere il ricorso alla rogatoria in quanto consentita nel solo caso in cui sussista la necessità di acquisire elementi probatori in uno Stato estero, finisce poi con il riconoscere che le comunicazioni oggetto di intercettazione erano state acquisite al presente procedimento grazie alla spontanea collaborazione presta da RIM Blackberry Canada attraverso la sua articolazione nazionale RIM Italia.
7.2 Con il secondo motivo ribadisce l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito essendo chiamato a celebrare il procedimento il Tribunale di Reggio Calabria, tale essendo il luogo del reato più grave dei reati-fine connessi a quello associativo, costituito dal delitto di cui ai capo B) consumatosi integralmente nel territorio di Gioia Tauro.
7.3. Con il terzo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 74 d. P. R. 309 /1990 e al vizio motivazionale, la mancanza di elementi volti a dimostrare la partecipazione dell’imputato al delitto associativo tenuto conto che gli sporadici incontri svoltisi in casa del Tassone, promotore ed organizzatore del sodalizio criminale, e la sua partecipazione a due soli reati fine potevano al più configurare, in assenza di un vincolo durevole che accomuni il prevenuto anche agli altri sodali e della stabilità del factum sceleris, l’ipotesi concorsuale.
7.4. Con il quarto motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 73 d. P. R. 309 /1990 e al vizio motivazionale, l’identificazione dell’utilizzatore del dispositivo Blackberry avente il nickname “Vale” con l’imputato quale autore del reato di cui al capo D) non essendo a tal fine sufficiente la sua presenza a bordo di un’autovettura Golf insieme ad un altro uomo davanti al cancello dell’abitazione del Tassone a ritenere che si trattasse della stessa persona che il giorno prima aveva concordato con il coimputato di vedersi sotto casa sua attesa la presenza di un altro soggetto sulla stessa auto e l’utilizzo non esclusivo del mezzo da parte dell’imputato.
Eccepisce altresì il travisamento della prova relativa alla conversazione intercorsa tra l’imputato ed il Tassone a due mesi di distanza dai fatti in cui il capo si lamentava con il suo interlocutore di un’ingente perdita di danaro, senza che nessun elemento consentisse di ritenere la perdita riferita al tentativo di importazione di cocaina in contestazione, né tantomeno che sottintendesse, come inopinatamente ritenuto dalla Corte territoriale, l’accordo raggiunto da costoro per l’acquisto di una partita con i fornitori della cocaina, peraltro mai identificati, al quale aveva fatto seguito la corresponsione del prezzo pattuito.
Del pari avulsa dagli acquisiti elementi istruttori risulta secondo la difesa la contestazione dell’aggravante dell’ingente quantità.
7.5. Con il quinto motivo deduce il travisamento della prova riferita al reato di cui capo G) in ordine all’identificazione, del tutto disancorata dai dati processuali, dell’utilizzatore del Blackberry recante il nickname “Zanet” con l’imputato, in ragione della sua presenza nella città di Prato lo stesso giorno in cui veniva registrato su detto cellulare un messaggio dal tenore palesemente equivoco ed oscuro proveniente dal dispositivo con il nickname Adriano.
7.6. Con il sesto motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 133 e 62 bis cod. pen. e al vizio motivazionale, l’eccessiva severità della pena ed il diniego delle attenuanti generiche nella massima estensione senza aver tenuto conto della dubbia identificabilità dell’imputato, della marginalità dei ruolo da costui ricoperto all’interno dell’associazione e dell’incapacità dei sodali di portare a termine importazioni di droga in quantitativi rilevanti.
8. Il ricorso di Davide Perracino, condannato alla pena di 2 anni ed 8 mesi di reclusione ed C 3.000 di multa per il reato di riciclaggio, si compone di un unico pluriarticolato motivo afferente al vizio di illogicità, contraddittorietà e carenza motivazionale per non avere la Corte di Appello valutato la ricostruzione alternativa offerta dall’imputato.
Specificamente la difesa contesta che dalla conversazione intervenuta tra il Tassone ed il Giuliani il 4.6.2014 possano trarsi indicazioni sul riciclaggio in quanto provenienti da soggetti indifferenti a tale tema oltre che essere il Tassone in evidente stato di ira, che l’imputato potesse essere consapevole della provenienza illecita del danaro sin dalla riunione avvenuta tra i promotori finanziari, essendo tale affermazione contraddetta dall’assunta difficoltà in cui si sarebbe trovato quando erano arrivate in casa sua le due valigie con il danaro, oltre che illogica perché, se così fosse stato, si sarebbe attivato per esportare la somma e comunque non avrebbe provocato la reazione di paura del Castagnozzi e del Carlesi quando egli aveva negato la propria collaborazione, rifiutata proprio perché ignaro delle conseguenze.
Deduce che l’assunzione di responsabilità per l’accaduto, frase peraltro del tutto generica, da parte dell’imputato trova giustificazione nel fatto che quando pronuncia tale frase si trovava in presenza del Castagnozzi al quale era assoggettato.
9. Alessandro Galanti, condannato alla pena di 4 anni ed 8 mesi di reclusione ed C 14.000 di multa in quanto responsabile del reato di cui al capo H), ha articolato tre motivi.
9.1. Con il primo motivo lamenta l’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche acquisite in assenza di rogatoria internazionale svolgendo contestazioni di contenuto analogo a quelle oggetto del primo motivo di ricorso dello Stainato.
Deduce inoltre l’irritualità della tecnica, in alternativa alla rogatoria internazionale, dell’instradamento, intesa come convogliamento delle chiamate, quand’anche estensibile alla messaggistica, svoltesi in Italia in partenza per l’estero sfruttando un unico nodo situato in Italia posto che tale nodo nel territorio italiano manca del tutto.
9.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge processuale, che essendo le comunicazioni tra i coimputati avvenute a mezzo messaggi, foto e chat, ovverosia con modalità prive, a differenza delle conversazioni telefoniche, di contestualità, riducendosi invece ad una copiatura di file, assimilabili a documenti, conservati su server siti all’estero che la società proprietaria, la RIM, trasmette, senza perciò intercettarli, alla Polizia Giudiziaria, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 254 bis cod. proc. pen. che disciplina il sequestro di dati informatici presso i fornitori degli stessi dati.
Lamenta pertanto la mancata osservanza delle formalità preliminari, quali l’emissione di un decreto motivato, la consegna dello stesso agli interessati unitamente alle facoltà di farsi assistere da un difensore.
9.3. Con il terzo motivo contesta l’identificabilità dell’utilizzatore de Blackberry “Don Nino” con l’imputato deducendo che il rinvenimento presso l’abitazione di costui dell’annotazione relativa al PIN in uso al suddetto nickname non fosse idonea a giustificare la raggiunta conclusione posto che tra gli imputai era diffuso l’uso promiscuo dei dispositivi Blackberry e che neppure potesse rilevare il fatto che l’utilizzatore di tale dispositivo aveva fornito al proprio interlocutore due indirizzi email, le cui password erano composte dal nome Alessandro, trattandosi di un nome comune anche ad altri coimputati.
10. Con memoria depositata in data 20.5.2019 l’avv. Nunzia De Ceglia ha articolato per il Tassone un nuovo motivo con il quale eccepisce la nullità della sentenza impugnata con riferimento agli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione per i reati di cui ai capi D) ed H) stante la sopravvenuta declaratoria di parziale incostituzionalità dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 nella parte in cui prevede la pena minima edittale di otto anni anziché di sei anni, rilevando come gli aumenti applicati a titolo di continuazione all’imputato fossero stati calcolati tanto dal primo giudice quanto dalla Corte di Appello sulla base della previgente, più sfavorevole forbice edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Carattere preliminare rivestono le questioni relative al compendio probatorio per la parte relativa alla messaggistica proveniente dai dispositivi Blackberry in uso ai vari coimputati di cui si contesta sotto plurimi profili l’utilizzabilità.
Il primo motivo di entrambi i ricorsi del Martino, il primo motivo dello Stainato, il primo ed il secondo motivo del Galanti, i primi due motivi del Giuliani ed il primo motivo dei due ricorsi del Tassone ed il secondo di quello a firma dell’avv. Piraino devono essere, in quanto accomunati da censure tra loro intrinsecamente connesse ed in buona parte sovrapponibili, esaminati congiuntamente.
1.1. La giurisprudenza di legittimità, alla quale i Giudici di merito si sono pienamente attenuti, si è più volte occupata delle questioni dedotte con i motivi di ricorso chiarendo che è legittima l’acquisizione di contenuti di attività di messaggistica mediante intercettazione operata ai sensi degli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale, poiché le “chat”, anche se non contestuali, costituiscono un flusso di comunicazioni e precisando come sia del tutto consentita l’attività di messa in chiaro di messaggi criptati (nella specie scambiati mediante sistema Blackberry), effettuata dalla PG delegata attraverso la nomina, anche senza particolari formalità, di ausiliari tecnici ed il ricorso alla spontanea collaborazione da parte del produttore del sistema operativo in ordine all’algoritmo necessario per la decifrazione (Sez. 3, n. 5818 del 10/11/2015, dep. 2016, Agresta, Rv. 266267).
Che l’attività di ricerca della prova sia riconducibile al genus delle intercettazioni deve ritenersi affermazione pienamente condivisibile alla luce del fatto che si tratta della captazione di un flusso di comunicazioni in corso, ben diversa dall’acquisizione “ex post” del dato conservato nella memoria dell’apparecchio telefonico che documenta flussi già avvenuti, come avviene per i messaggi “WhatsApp” e gli “SMS”.
Va pertanto disattesa la preliminare doglianza svolta dalla difesa del Galanti che ha censurato l’applicazione della disciplina di cui all’art. 266 cod. proc. pen. in luogo di quella di cui all’art. 254 cod. proc. pen., essendo al riguardo sufficiente considerare che il sequestro di dati informatici può avere ad oggetto dati nella loro configurazione statici, relativi, cioè, a comunicazioni già avvenute, presenti su un dispositivo telefonico o telematico e che rivestono perciò natura di documenti.
Come già affermato da questa Corte deve pertanto reputarsi legittima l’acquisizione di contenuti di attività di messaggistica mediante intercettazione operata ai sensi dell’art. 266 e ss. cod. proc. pen, poichè le “chat”, anche se non contestuali, costituiscono un flusso di comunicazioni (Sez. 3, n. 50452 del 10/11/2015 – dep. 23/12/2015, Guarnera e altri, Rv. 26561501, riferita proprio alla messaggistica proveniente dal sistema “Blackberry”), la cui intercettazione non differisce in alcun modo (se non in ordine alle modalità tecniche ed operative) da quanto normalmente avviene in ipotesi di captazioni di conversazioni effettuate attraverso apparati mobili (in tal senso Sez. 4, n. 40903 del 28/06/2016, Grassi, Rv. 268228).
1.2. Ciò posto, la Corte capitolina ha puntualmente chiarito la dinamica dell’intercettazione, ovverosia l’acquisizione della messaggistica scambiata mediante il sistema protetto Blackberry: il messaggio partito dal dispositivo Blackberry di un utente in Italia, munito di codice identificativo (IMEI) e di codice Pin (che essendo impresso all’interno del telefono non è né scambiabile né riutilizzabile) e diretto ad altro dispositivo Blackberry attraverso il sistema pin to pin (la comunicazione non può essere effettuata se non si conosce il pin del destinatario), transita sulla rete telematica dove viene acquisito dall’operatore telefonico italiano che gestisce la carta Sim; quest’ultimo lo trasmette mediante la scheda Sim, che è l’unico elemento che consente al dispositivo Blackberry di collegarsi al web, utilizzando un canale cifrato end-to-end, dal terminale al server della RIM Italia che a sua volta lo trasmette alla RIM Canada, la quale, essendo l’unica depositaria la chiave necessaria alla cd. messa in chiaro, decifra il contenuto del messaggio e lo reinvia al destinatario finale decriptato.
Su tale peculiare dinamica si innesta l’attività di intercettazione, ai cui fini è necessario che la competente autorità giudiziaria emetta il relativo decreto di intercettazione telematica per un certo PIN o IMEI, intestato a BlackBerry / RIM Italia s.r.l. e che lo invii all’ufficio di pubblica sicurezza dedicato ai rapporti con l’autorità giudiziaria italiana (PSO – Public Security Office – Italia): questa procedura, come risulta dagli atti processuali, è stata rigorosamente eseguita ed osservata, previa assicurazione della collaborazione fornita dalla RIM Italia che ha posto quale condizione che il terminale intercettato si trovasse sul suolo italiano e che fosse dotato di carta Sim italiana.
Una volta verificate le condizioni iniziali (decreto di intercettazione, presenza del terminale sul suolo italiano), BlackBerry ha di volta in volta estratto i contenuti relativi ai servizi del terminale di interesse e li ha inviati direttamente sul server della Procura della Repubblica richiedente.
Quest’ultima ha poi provveduto alla registrazione dei messaggio attraverso l’utilizzo di server di società private, la Area e la SIO, installati direttamente nei suoi uffici.
La Corte d’appello, nell’uniformarsi agli approdi cui è pervenuta in questa specifica materia la giurisprudenza di legittimità, ha sostenuto come, nel caso di specie, le operazioni di intercettazione di cui all’art. 268 cod. proc. pen., legittimamente applicabili anche in presenza di comunicazione informatiche costituite da flussi di dati, fossero avvenute in territorio italiano, tramite la registrazione dei dati telematici (i messaggi scambiati dai telefoni degli imputati) trasmessi in originale alla società RIM con sede in Italia e dalla stessa, avvalsasi del compendio aziendale ubicato all’estero per la sola decifratura, inviati alla memoria informatica centralizzata (server) installata nei locali della Procura di Roma, ove sono stati letti, registrati e verbalizzati.
Nel prendere a riferimento tale ricostruzione, l’obiezione su cui fa leva la difesa della maggior parte dei motivi dei ricorsi in esame si incentra sul passaggio dalla RIM Italia alla RIM Canada, paese nel quale è ubicato il server che, essendo dotato della chiave che consente di mettere in chiaro il contenuto del singolo messaggio, provvede alla decriptazione per poi solo dopo trasmetterlo nuovamente al destinatario finale, cioè al server della Procura: sostengono i ricorrenti che tale passaggio del flusso delle comunicazioni dall’Italia al Canada sia illegittimo in quanto avvenuto in assenza dell’attività rogatoriale prevista dal codice di rito, e dunque di qualsivoglia controllo o garanzia giurisdizionale, nonché al di fuori dei locali della Procura procedente, la quale soltanto è deputata alla registrazione dei dati all’infuori dei casi di insufficienza, inidoneità degli impianti o eccezionali ragioni di urgenza, e che comunque comporti un’inammissibile modificazione del dato originale, essendo quella reinviata alla Procura soltanto una copia, che si riflette sulla sua stessa utilizzabilità ed attendibilità.
L’assunto non può essere in alcun modo essere condiviso.
Muovendo dalla distinzione, messa ben in luce dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 36359/2008, tra le quattro fasi – captazione, registrazione, ascolto, verbalizzazione – di cui si compone l’attività di intercettazione, aventi ognuna autonoma e diversa rilevanza sul piano giuridico, occorre rilevare che mentre il primo segmento, la captazione delle conversazioni (e cioè l’intercettazione in senso stretto), non può che essere effettuata presso l’operatore telefonico che “trasporta” la comunicazione, quale che sia la tecnica utilizzata, e quindi necessariamente al di fuori degli uffici della Procura, dove il segnale sonoro viene semplicemente deviato per la registrazione e l’ascolto, è con esclusivo riferimento alla fase successiva della registrazione, consistente, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata (il cd. server), che si pone la problematica di assicurare la genuinità ed intangibilità delle emissioni sonore captate.
Conseguentemente, cosi come chiarito da questa Corte nel suo supremo consesso, è limitatamente a detta fase che deve ritenersi riferito, a garanzia dei bene giuridico tutelato, l’obbligo di esecuzione nei locali della Procura della Repubblica mediante l’utilizzo di impianti ivi esistenti previsto dall’art. 268, 3 comma, derogabile con provvedimento autorizzativo del Pubblico Ministero espressamente motivato solo nell’ipotesi di inidoneità o insufficienza degli impianti installati presso la Procura della Repubblica o di eccezionali ragioni di urgenza: infatti è attraverso la integrale registrazione delle conversazioni che viene evitato il rischio di possibili manipolazioni della prova, assicurando invece la piena corrispondenza tra quanto detto, quanto ascoltato e quanto verbalizzato (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008 – dep. 23/09/200S, Carli, Rv. 240395).
Ciò premesso, quella che viene effettuata dalla RIM Canada è esclusivamente la decriptazione del dato che ne consente attraverso la chiave di decodificazione la messa in chiaro, attività che non ha nulla a che fare con la sua registrazione, operazione ad essa logicamente successiva che resta demandata all’organo giurisdizionale inquirente e che risulta anche nel caso di specie essere stata eseguita integralmente nei locali della Procura romana.
E’ in Italia, luogo dal quale partivano i messaggi dai singoli dispositivi Blackberry, che è stato acquisito, attraverso l’operatore telefonico italiano, il dato grezzo che, solo per essere reso intellegibile, interferiva con RIM Italia e poi con RIM Canada, che in quanto dotata della chiave di decriptazione, era in grado, attraverso un sistema di funzionamento binario, di metterne in chiaro il testo, senza tuttavia poterne alterare il contenuto.
Ma nessun rilievo riveste la circostanza che il relativo server fosse ubicato in Canada considerato che l’algoritmo attraverso il quale veniva effettuata la decodificazione fa parte di un’unica rete interconnessa elettricamente con segnali che, viaggiando alla velocità della luce, non hanno distanza fisicamente quantificabile.
Il mondo RIM, quale che sia il luogo di dislocazione della relativa strumentazione, ovverosia delle porte di accesso, il Canada, come il Regno Unito o gli Stati Uniti o l’Italia, è una rete globale che non ha geografia, al cui interno viaggiano soltanto le chiavi di decodificazione, mentre i dati che ne sono oggetto (i cd. dati grezzi) restano fisicamente nel luogo in cui sono stati emessi e, dunque, nella fattispecie, in Italia.
La attività di decriptazione non può conseguentemente ritenersi avvenuta all’estero, bensì all’interno del “mondo RIM” che, facendo parte del web, non conosce localizzazioni. D’altra parte essendo la suddetta attività compiuta attraverso un algoritmo, la sua automacità, compiuta senza alcun intervento umano, costituisce la garanzia dell’insussistenza, in tale fase, facente ancora parte delle operazioni di captazione, di qualsivoglia manipolazione.
Quello che conta invece, al fine di assicurare la genuinità ed intangibilità del flusso di comunicazioni captato, è che i relativi dati vengano dalla RIM, una volta decriptati, trasmessi alla Procura attraverso un canale diretto, che è esattamente quello che è avvenuto nell’attività di intercettazione effettuata nel presente procedimento, essendosi poi la Procura occupata, una volta ricevuto il dato messo in chiaro, dell’attività di registrazione e di estrazione con l’utilizzo esclusivo degli apparecchi hardware forniti dalle società SIO ed Area ed ubicati all’interno dei propri locali.
Da tale premessa discende, a cascata, l’infondatezza di tutte le contestazioni difensive.
1.3. Va in primo luogo evidenziato che lo Stato italiano non ha compiuto alcuna attività di acquisizione probatoria o documentale all’estero, con la conseguenza che, a torto, è stata invocata dai ricorrenti la sanzione dell’inutilizzabilità di cui all’articolo 729 del codice di procedura penale per violazione dell’articolo 727, comma 1, stesso codice.
Premesso che il concetto stesso di rogatoria internazionale implica una richiesta di assistenza (cooperazione) giudiziaria che uno Stato presenta ad un altro per il compimento, in territorio estero, di attività probatoria o di altra attività connessa ad esigenze di un procedimento in corso nonché per acquisizioni documentali, rogatoria alla quale lo Stato estero richiesto decide, di volta in volta, se dare o meno esecuzione in conformità al diritto internazionale, occorre rilevare come in tema di intercettazioni a tale procedura sia necessario fare ricorso solo per conversazioni che intercorrono su utenze estere o su terminali (anche se intercettati attraverso il codice IMEI o il Pin) tra soggetti che non si trovino in territorio italiano (Sez. 4, n. 9161 del 29/01/2015 – dep. 02/03/2015, Andreone ed altri, Rv. 262441).
Ben diverso è il caso di specie in cui i dati informatici necessari per decriptare le comunicazioni sono stati forniti all’autorità giudiziaria italiana a seguito di una richiesta, corredata dal decreto autorizzativo ex articolo 266-bis del codice di procedura penale, inoltrata ad una società italiana (ossia la RIM Italia/Blackberry Italia), la quale ha preso in carico la richiesta stessa ed il risultato dell’attività, spontaneamente espletata, è stato trasmesso, in via telematica, nei server installati presso la Procura richiedente. In tali termini risulta essersi già espressa questa Corte affermando in una fattispecie analoga che sono utilizzabili, senza necessità di rogatoria, gli esiti di intercettazioni di comunicazioni in “chat protette tramite il servizio c.d. “pin to pin” gestito tramite “server” collocato in territorio estero, ma i cui dati siano stati registrati nel territorio nazionale, per mezzo di impianti installati presso la Procura della Repubblica (Sez. 6, n. 1342 del 04/11/2015, dep. 2016, Brandimarte, Rv. 267184).
Principio questo di recente ribadito da questa stessa Sezione che ha affermato che “in tema di intercettazioni telefoniche, l’acquisizione della messaggistica, scambiata mediante sistema BlackBerry, non necessita di rogatoria internazionale quando le comunicazioni sono avvenute in Italia o attraverso un terminale presente sul suolo nazionale, a nulla rilevando che per “decriptare” i dati identificativi associati ai codici PIN occorra ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all’estero, collaborazione che, se spontaneamente prestata, rende non necessario il ricorso alla rogatoria internazionale per l’acquisizione dei dati telematici, e ciò anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 234-bis del codice di procedura penale, norma peraltro direttamente applicabile anche nel presente procedimento, dovendosi avere riguardo, sulla base del principio tempus regit actunn, alla legge processuale del tempo dell’utilizzazione della prova e non della sua acquisizione, atteso che nel caso di successione di leggi che incidano sui requisiti e sui presupposti legittimanti i mezzi di ricerca della prova e l’utilizzazione dei relativi elementi, il principio “tennpus regit actum” opera in maniera differente qualora siano ontologicamente separati, come nella specie, i due momenti di formazione dell’atto e di formale acquisizione dei risultati della ricerca probatoria” (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019 – dep. 23/08/2019, CRUZADO OCARIS HECTOR RAUL, Rv. 27670102).
1.4. Né è invocabile sotto altri profili l’inutilizzabilità dei dati intercettati che risultano, invece, acquisiti nel pieno rispetto della procedura ex lege.
Le pur copiose disquisizioni difensive in ordine al funzionamento della comunicazione a mezzo chat del sistema di messaggistica utilizzato dalla Blackberry non arrivano in definitiva a scalfire il dato, rimasto incontestato, che il messaggio è partito nel territorio italiano e che ivi è rimasto nella successiva fase di intercettazione, essendo irrilevante in quale frangente sia avvenuta la criptazione come la decriptazione dello stesso da parte del sistema informatico per il tramite dell’azienda che gestisce il servizio di captazione.
Ciò è del resto quanto emerge anche dalla deposizione del teste Piro, ovverosia del funzionario della società SIO, titolare degli apparecchi utilizzati dalla Procura, che ha precisato come non possa parlarsi in relazione alla registrazione del flusso di dati presso la Procura di una versione “originale” che ha affermato essere inesistente posto che il contenuto del messaggio, che viaggia in formato digitale, è cifrato già all’origine.
Affermazione questa che viene chiarita dalla Corte distrettuale che, muovendo dall’inapplicabilità dei concetti di originale e di copia ad un sistema informatico, spiega come il messaggio registrato sui server della Procura, pur non corrispondendo a quello inizialmente captato dall’operatore in quanto cifrato, non era comunque qualificabile come copia trattandosi dello stesso messaggio messo in chiaro.
Ciò non toglie che in ogni caso il dato originario, seppur non leggibile in quanto coperto dalla chiave di cifratura Blackberry, comunque esistesse: la sua indecifrabilità non attiene in alcun modo alla genuinità, ma esclusivamente al fatto che l’algoritmo di decodificazione fosse nell’esclusiva disponibilità della RIM e, come tale, segreto.
Dal file originario è stato ciò nondimeno creato, grazie a specifici programmi informatici, i cd. tools, che decodificano, raggruppano ed elaborano il dato captato in modo automatico, un altro file in formato XML, contenente la decriptazione del primo oltre importanti informazioni aggiuntive come il codice PIN dei dispositivi interessati, nonché la data e l’orario di invio.
1.5. Da nessuna manifesta illogicità o carenza può ritenersi affetta la motivazione resa dai giudici distrettuali che non risulta meritevole di alcuna censura per non avere disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, sollecitata dalla difesa del Tassone, con la richiesta di acquisizione della consulenza tecnica di parte redatta dall’ing. Palumbo e della sua escussione come teste (primo motivo del ricorso a firma dell’avv. De Ceglia).
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che, in tema di giudizio abbreviato, al giudice di appello è consentito disporre d’ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l’accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., e che alle parti, in difetto di una prerogativa processuale ormai definitivamente abdicata con la scelta iniziale, è permesso soltanto di sollecitare l’esercizio dei detti poteri suppletivi di iniziativa probatoria (Sez. 1, n. 13756 del 24/01/2008, dep. 02/04/2008, Diana, Rv. 239767).
Ne viene che, pur se la rinnovazione del dibattimento in appello non è assolutamente incompatibile con il rito abbreviato, posto che anche nel giudizio a prova contratta occorre assicurare il rispetto dei valori costituzionali che innervano l’esercizio della funzione giurisdizionale, il potere di integrazione probatoria può trovare legittimamente ingresso all’interno del detto giudizio esclusivamente all’esito di un preventivo scrutinio che valuti l’assoluta necessità della prova nuova, dichiarativa o documentale che sia, ai fini della decisione, sulla scorta dei poteri officiosi (Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, dep. 31/10/2013, PG, PC in proc. Stasi, Rv. 258320).
Alla stregua di tali regulae iuris appare evidente la correttezza del diniego da parte della Corte territoriale che, pur avendo inizialmente ritenuto la necessità di procedere ad accertamento tecnico relativamente alle questioni sollevate in tema di intercettazioni tramite Blackberry, ha, in seguito all’audizione della deposizione del tecnico, dipendente della società SIO da cui erano state prese a noleggio le apparecchiature utilizzate dalla Procura della Repubblica, ritenuto di revocare la precedente ordinanza sul rilievo che le dichiarazioni fornite dall’ing. Piro consentivano di ritenere acquisiti i chiarimenti necessari.
Provenendo le notizie relative al funzionamento delle intercettazioni della comunicazione a mezzo chat del sistema di messaggistica utilizzato dalla Blackberry comunque da un tecnico che ha fornito in forma orale, senza rivestire la veste formale di ausiliario del giudice, i chiarimenti richiestigli, le doglianze difensive che, lungi dal confutare il merito delle dichiarazioni rese da costui, si diffondono in disquisizioni meramente teoriche sull’impossibilità per il teste di confrontarsi con sistemi hardware di società diverse dalla propria o sul fatto che all’epoca delle indagini preliminari non fosse ancora dipendente della SIO, non colgono nel segno: i chiarimenti richiestigli, attenendo al funzionamento del sistema Blackberry, prescindevano infatti dalla sua condizione personale, essendo egli stato sentito esclusivamente nella veste di esperto dei sistemi telematici di comunicazione “sicura”.
Né certamente rileva la circostanza che egli non sapesse se i server della SIO contenessero il sistema di decodifica Hash o quale fosse il canale di sicurezza utilizzato dalla sua società nel 2014 quando ancora non lavorava al suo interno, posto che la sentenza impugnata ha ritenuto di dover prescindere integralmente, stante la ritenuta assoluta genuinità del dato decriptato, dalla verifica tramite codice Hash o di altro tipo.
Del resto il codice Hash è invocato inutilmente posto che trattandosi di un sistema relativo alla modulazione della comunicazione, non ha nulla a che vedere con la criptografia e/o la decriptazione della messaggistica.
1.6. Infondata risulta, ancora, la doglianza secondo la quale la mancata disponibilità in capo ai ricorrenti dell’algoritmo attraverso il quale decodificare i dati informatici connessi al contenuto dei messaggi intercettati, configurerebbe violazione del diritto di difesa precludendo la possibilità di verifica della corrispondenza tra il dato originale e quello messo in chiaro e ne comprometterebbe la genuinità (primo motivo del Martino).
Al di là del rilievo che le conversazioni così come registrate hanno trovato in molti casi un formidabile riscontro nelle risultanze servizi di O.P.C, alla contestazione in esame non si accompagna in ogni caso alcuna indicazione di messaggi troncati, incompleti o dissonanti, tali da desumerne in ultima analisi una compromissione del dato, restando la censura relegata sul piano della genericità: deve infatti rilevarsi che la circostanza che per i suddetti flussi di comunicazione siano previsti sistemi non di libero accesso alla decifrazione, in quanto nell’esclusiva disponibilità del soggetto che ne sfrutta il potenziale economico e commerciale, non si traduce di per sé in un’alterazione del dato originale.
Invero, come già affermato da questa Corte in tema di intercettazioni di flussi comunicativi, l’indisponibilità dell’algoritmo utilizzabile per la decriptazione dei dati informatici non determina alcuna lesione del diritto di difesa, atteso che l’interessato può avvalersi della procedura prevista dall’art. 268, commi 6 e 7, cod. proc. pen. per verificare il contenuto delle captazioni, ma non può anche pretendere un controllo diretto mediante l’utilizzo esclusivo e non mediato del programma di decriptazione (Sez. 6, n. 14395 del 27/11/2018 – dep. 02/04/2019, Testa, Rv. 275534).
I codici cifrati consentono, come nel caso del sistema Blackberry, di rendere criptati i messaggi che solo attraverso la decriptazione possono essere resi intellegibili, senza che tuttavia possa mai giungersi attraverso tale operazione a modificarne il contenuto, evenienza che il ricorrente, deducendo una omessa diretta verifica, solo astrattamente ipotizza.
In assenza dell’algoritmo necessario alla decodificazione risulta – secondo la scienza informatica – impossibile avere a disposizione un testo intellegibile con contenuto in lingua italiana difforme dal reale, potendosi, al più avere, se del caso, una sequenza alfanumerica o simbolica (come avviene con l’utilizzo del codice Hash o altri similari) priva di alcun senso, analogamente a quanto avviene in ipotesi di flussi che inviano immagini criptate.
Appare, allora, evidente che la censura in questa sede proposta risulta certamente generica laddove, sotto specie di una critica rivolta alla possibilità di verifica astratta nei confronti di tutte le captazioni comunque avvenute ed in assenza di circostanze che consentano, anche solo a livello ipotetico, di ritenere che sulle stesse sia stata effettuata una manipolazione, in realtà se ne contesti la legittimità, a cui sopra si è fornita adeguata risposta.
1.7. Quanto alla doglianza relativa alla violazione del diritto di difesa per non avere il GIP autorizzato l’accesso alla memoria centralizzata al fine di verificare la diretta acquisizione delle intercettazioni al server, la stessa risulta manifestamente infondata.
Invero, non è dato rinvenire nella sequenza procedurale descritta nello statuto codicistico delle intercettazioni alcuna norma positiva che autorizzi l’accesso del difensore alla memoria informatica della Procura, accesso che, nei termini esplorativi nei quali è stato allegato, non sarebbe in ogni caso ammissibile ai sensi dell’art. 268, comma 6, cod. proc. pen. poiché il diritto del difensore di accesso alle registrazioni, anche ai fini dell’ascolto degli originali, può essere garantito attraverso opportuni sistemi tecnici – quali, in primis la duplicazione, eseguibile anche “in remoto” dalla polizia giudiziaria, dei file estratti dai supporti informatici -, che prescindano dall’ accesso diretto al server dell’ufficio istituzionalmente deputato alla conservazione degli atti e, quindi, garante della loro genuinità, del trattamento dei dati e della loro segretezza.
All’interno di tali coordinate, esclusa la sussistenza di una condizione di inutilizzabilità patologica, deve anche escludersi che il mancato accesso diretto al server dell’ufficio inquirente ovvero agli originali dei files audio possa comportare una nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen., potendo, al più dare luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, assoggettata, come è noto, alla particolare osservanza dell’art. 180 stesso codice e non più deducibile, in quanto sanata con la scelta del giudizio abbreviato, secondo un’opzione che questa Corte ha già affermato, in tema di intercettazioni di conversazioni, in relazione all’omesso deposito dei supporti magnetici ed al conseguente mancato accesso agli stessi da parte dei difensori (Sez. 6, n. 44006 del 06/06/2017 – dep. 25/09/2017, Cafiero e altri, Rv. 271558; Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, P.G., Bianco e altri, Rv. 252850).
In aggiunta ai rilievi fin qui svolti, deve rilevarsi che del tutto generico è l’allegato pericolo che, nel procedere alle operazioni di trasferimento e duplicazione, si possa essere provocata la dispersione o l’alterazione dei files pericolo che, ex se remoto dal punto di vista tecnico, è evocato senza indicare alcun riscontro di tale supposizione.
2. Passando alla disamina delle altre eccezioni pregiudiziali, deve affermarsi la manifesta infondatezza delle contestazioni in ordine alla competenza territoriale oggetto del secondo motivo del ricorso dello Stainato.
Correttamente i giudici di merito hanno applicato l’art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. che prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, tra i quali figura il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una “vis attractiva” anche sugli altri (cfr. ex multis Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018 – dep. 12/04/2019, Rv. 276391; conf. Sez. 1, n. 32765 del 03/05/2016 – dep. 27/07/2016, Confl. comp. in proc. G, Rv. 267503).
Nessun pregio ha l’eccepita competenza territoriale del foro di Reggio Calabria che la difesa trae dal principio estrapolato da una sentenza, peraltro letta solo parzialmente, che affronta un diverso profilo della problematica, relativo cioè all’ipotesi in cui non sia possibile individuare il luogo della consumazione del reato associativo, affermando che “In tema di associazione per delinquere, anche se di tipo mafioso o finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, qualora le evidenze processuali non rendano manifesto né il luogo in cui ha preso vita l’associazione per delinquere né quello della sua concreta operatività organizzativa e decisionale, occorre far riferimento al luogo in cui è stato commesso il primo reato fine, a prescindere dalla sua gravità, in quanto manifestativo – ai sensi dell’art. 8, comma 3, cod. proc. pen. – della consumazione del reato associativo.
Tuttavia, qualora i reati fine siano connessi a quello associativo, la competenza territoriale deve essere determinata ai sensi ai sensi dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen., e quindi con riferimento non al reato commesso per primo, bensì a quello più grave” (Sez. 2, n.33724 del 2.8.2016). E’ evidente che tale questione sia del tutto estranea al procedimento in esame, in cui non emergono problematiche in ordine al luogo di consumazione del reato associativo.
3. Esaurite le questioni processuali, devono essere affrontate, in successiva battuta, quelle afferenti al merito dei reati in contestazione. 28 c,. Muovendo dalla disamina dei reati-fine secondo l’ordine di cui all’imputazione, i motivi articolati dal Tassone, dal Rega e dal Sainato in ordine al delitto di tentata importazione di un ingente quantitativo di cocaina proveniente dal Sud America di cui al capo D) devono ritenersi in larga parte inammissibili e comunque infondati.
Appare il caso di premettere, in termini generali, che, come già evidenziato in altri casi dalla giurisprudenza di questa corte, il reato consumato di importazione di stupefacenti si realizza anche prima del materiale trasferimento della droga in territorio nazionale, quando l’agente abbia acquisito in uno Stato estero la proprietà della droga medesima, assumendo l’onere del trasporto a proprie cure (Sez. 6, Sentenza n. 27998 del 11/07/2011, rv. 250560; Sez. 2, Sentenza n. 486 del 21/12/1998, rv. 212252).
Ciò rispecchia il generale principio consensualistico che regola il contratto di compravendita, in ragione del quale l’incontro di volontà determina il passaggio di proprietà, e conduce ad affermare che, in concreto, il raggiungimento dell’accordo circa il trasferimento della sostanza stupefacente destinata ad essere trasferita sul territorio italiano da parte dell’acquirente concreti senz’altro la fattispecie consumata della condotta di “importazione” enunciata, sinteticamente, dalla norma penale, che si risolve, come le altre condotte incriminate, in una acquisita “titolarità” della droga da parte di soggetti che agiscono, anche solo in parte, sul territorio nazionale, che attraverso quell’accordo hanno realizzato, sostanzialmente, un approvvigionamento all’estero.
Da ciò discende che tutte le condotte che si collocano nel momento antecedente all’incontro di volontà che determina il passaggio della proprietà delle sostanze oggetto dell’illecita importazione, possono rientrare nella sfera del tentativo punibile allorquando, in ragione della progressione delle trattative intercorse tra le parti, debba ritenersi che le intese raggiunte ai fini del perfezionamento del contratto siano arrivate ad una fase tale di avanzamento da farne ritenere avviata la fase conclusiva.
Se dunque, secondo i condivisibili principi già affermati da questa Corte, è sufficiente ad integrare il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condotta che, collocandosi in una fase antecedente all’acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo esito risulti che – per la natura, la qualità ed il numero dei contatti intervenuti – i contraenti abbiano riposto concreto affidamento (Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017 – dep. 19/02/2018, Pmt ed altri, Rv. 272446; Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018 – dep. 02/07/2018, Rv. 273717), la fattispecie tentata deve ritenersi a fortiori perfezionata quando, come nel caso di specie, sia stato già concluso l’accordo per l’importazione della droga, che tuttavia non è arrivata a destinazione per la mancata esecuzione da parte dei fornitori sudamericani degli adempimenti a loro carico, ovverosia per il mancato caricamento della merce sulla nave individuata per il suo trasporto oltreoceano.
3.1. Obietta la difesa del Rega (terzo motivo) che nessuna verifica sia stata effettuata dai giudici di merito in ordine alla serietà degli accordi negoziali da parte dei fornitori dello stupefacente, assumendo, a fronte della loro evidente inaffidabilità, la sussistenza di riserve mentali o di intenti fraudolenti tali da privare il contratto del necessario crisma di validità.
E’ evidente che l’argomento provi troppo, presupponendo le stesse contestazioni difensive l’intervenuta conclusione del contratto: una volta che si sia raggiunto l’accordo avente ad oggetto la fornitura della cocaina, le intenzioni dell’altro contraente, quand’anche truffaldine, rilevano semmai sul piano della responsabilità contrattuale da inadempimento, ma non incidono sul perfezionamento del contratto che supera, proprio con la fusione della volontà fra le parti, le trattative tra costoro in precedenza intercorse che non possono più costituire, unitamente agli atteggiamenti o agli stati d’animo delle parti, oggetto di accertamento da parte del giudice.
E’ infatti l’accordo concluso, sul quale gli imputati facevano pieno affidamento essendosi organizzati in attesa dell’arrivo del carico per prelevarlo, che configura l’idoneità dell’azione rilevante ai fini del tentativo punibile.
3.2. Quanto al mancato pagamento del prezzo della fornitura eccepito dalla difesa dello Stainato sulla scorta di un assunto travisamento della prova (quarto motivo), occorre rilevare che la contestazione, oltre ad essere preclusa dal limite del devolutum in presenza di cosiddetta “doppia conforme”, lungi dal far emergere una contraddittorietà processuale, si sostanzia invece, venendo con essa censurata la valutazione data dalla sentenza impugnata alle prove raccolte, in un’inammissibile censura di apparente natura motivazionale.
Non è infatti consentito, in sede di legittimità, proporre un’interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente vagliate in sede di merito sollecitandone l’esame attraverso la sovrapposizione del proprio scrutinio, posto che il compito del giudice di legittimità è limitato al controllo della coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo: le dispiegate censure nelle quali non vengono evidenziate né fratture motivazionali né incongruità argomentative rispetto alle conclusioni raggiunte, non possono perciò trovare ingresso innanzi a questa Corte.
Del resto, la sentenza impugnata ha coerentemente desunto dalla conversazione intercorsa tra il Tassone ed il Rega, cui il ricorrente non risulta neppure aver assistito, il pagamento del prezzo avendo costoro fatto espressa menzione con riferimento al tentativo di importazione di droga nel porto di Livorno alle somme, specificamente indicate nell’importo, perse nell’operazione, senza che la difesa abbia neppure indicato a quali diverse fallite importazioni dovesse riferirsi il dialogo preso in esame.
3.3. Del pari inammissibili risultano le analoghe contestazioni svolte dalla difesa del Tassone che, facendo leva su una serie di elementi esclusivamente fattuali, propongono una diversa lettura dei messaggi scambiatisi tra i computati, in cui invece la Corte di Appello identifica, con minuziosa analisi del materiale captato – di cui viene evidenziato di volta in volta il linguaggio convenzionale utilizzato – i riferimenti alla nave Noble Rigel e al carico trasportato, del tutto irrilevante risultando in ogni caso, alla luce dell’intervenuta conclusione del contratto, la circostanza che le somme versate corrispondessero al prezzo integrale pattuito o costituissero solo un anticipo inziale.
3.4. Va infine rilevato quanto alle contestazioni svolte dal Rega con il secondo motivo e dal Tassone nel secondo motivo del ricorso dell’avv. De Ceglia, che in tanto è configurabile il reato impossibile in quanto, tenuto conto delle circostanze conoscibili da parte dell’agente la sua condotta non presentava nessuna possibilità di successo, evenienza questa da escludersi nella fattispecie in esame dove l’importazione era stata concordata nei minimi dettagli dagli imputati.
L’azione si configurava perciò pienamente idonea al raggiungimento dell’obiettivo voluto, dovendo l’efficienza causale originaria dell’azione essere valutata con giudizio ex ante. Premesso che gli imputati non avevano neppure ipotizzato che la droga potesse non essere stata caricata sulla nave che la avrebbe dovuta trasportare in Italia, va rilevato che non è certo il disguido o la volontà truffaldina dei fornitori ad incidere sull’idoneità dell’azione perfettamente pianificata sin dall’origine, essendo soltanto intervenuto un fattore causale deviante rispetto all’evento voluto, che non può rilevare sulla condotta, univocamente idonea al conseguimento del risultato.
La circostanza che nessuna motivazione sia stata spesa dalla sentenza impugnata in ordine al reato impossibile non configura alcuna carenza censurabile posto che la ritenuta configurabilità, in positivo, del tentativo di importazione di droga contiene in sé l’esclusione di ogni altra ipotesi alternativa.
Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto, infatti, a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, con la conseguenza che debbano in tal caso considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Muià ed altri rv.254107). Il motivo deve essere pertanto rigettato.
3.5. Lo stesso dicasi per l’aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990 la cui contestazione non può fondarsi, come sostiene il Rega nel quarto motivo, sulle risultanze, valutate ex post, dell’insuccesso dell’azione. L’ingente quantità del carico trasportato è stata tratta dall’intercettazione della comunicazione in data 26.4.2014 tra il ricorrente e il Tassone in cui il primo rende noto al secondo che il carico atteso sarebbe stato di almeno 200 chilogrammi, poi rettificata quello stesso giorno in forza di un messaggio trasmesso dal fornitore estero al Rega e da questi girato al dominus in cui si precisava che la fornitura era di 135 chili, suddivisa in tre borsoni, quantitativo questo che trova conferma nella ragguardevole somma che il Tassone, una volta constatato l’insuccesso dell’operazione, si lamenta di aver sborsato per l’acquisto, anch’essa emersa dal compendio captato.
Non si tratta, così come assume la difesa, di proiezioni dei propositi criminosi degli imputati, ma di dati che, attenendo alla trattativa già conclusa per la fornitura della cocaina proveniente da Sud America, erano per costoro certi, esattamente come l’arrivo della merce sulla quale facevano affidamento.
E poiché la disciplina del delitto tentato coinvolge tutti gli aspetti della tipicità dell’azione, devono ritenersi tra essi compresi anche quelli inerenti alle circostanze, le quali, assolvendo alla funzione di caratterizzare la condotta criminosa comunque perfezionatasi, consentono di adeguare la pena all’effettivo disvalore del fatto e devono perciò essere considerate ai fini della gravità dell’illecito in contestazione: non vi sono ostacoli, in assenza di elementi sia testuali che logici che impongano di ritenere che la disciplina del tentativo sia inerente al solo reato base, a considerare la possibilità di configurare una fattispecie tentata, in cui figuri una circostanza parimenti tentata e quindi non ancora compiutamente realizzatasi.
Ne consegue che è configurabile, in materia di delitti concernenti gli stupefacenti, l’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. 309 del 1990 allorché sia possibile desumere con certezza dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato portato a compimento, la condotta tipica, in questo caso quella di importazione, avrebbe riguardato un quantitativo ingente di droga (Sez. 3, n. 6021 del 19/10/2016 – dep. 09/02/2017, Corsini e altri, Rv. 268949; Sez. 4, n. 2631 del 23/11/2006 – dep. 25/01/2007, Aquino, Rv. 235937).
Uniformandosi perciò al suddetto orientamento giurisprudenziale i giudici capitolini hanno correttamente ritenuto sulla scorta delle indicate premesse fattuali la sussistenza della contestata aggravante.
3.6. Valutazione a sé stante deve essere riservata ai motivi articolati dai tre imputati con riferimento alla loro identificabilità come autori del reato, i quali incorrono tutti nella censura di inammissibilità.
Le doglianze svolte dalla difesa del Rega nel primo motivo, nel quale si assume il travisamento della prova per avere la Corte di Appello equivocato il compendio probatorio avendo ritenuto che l’imputato fosse stato visto arrivare 1’1.4.2014 presso l’abitazione del Tassone nel corso del servizio di OCP, incappano nella palese violazione del principio di autosufficienza: l’assunto difensivo secondo cui il suddetto servizio di OCP non sarebbe stato mai espletato non risultano supportate da alcuna evidenza, gravando sul ricorrente l’onere di identificare l’atto processuale cui fa riferimento, di individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge, incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza e di dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchè della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 – dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035).
L’assunto negativo su cui si fonda la doglianza non esonerava il deducente dall’onere di allegazione quantomeno producendo la comunicazione conclusiva delle indagini dalla quale sarebbe stato possibile verificare l’eventuale mancanza del servizio di osservazione ad opera della PG, restando invece la censura formulata in termini apodittici e perciò relegata sul piano della genericità.
In ogni caso, anche a voler ritenere che non ci fosse stato 1’1.4.2014 alcun servizio di OCP nei pressi dell’abitazione del Tassone, così come assume la difesa, la contestazione è priva di rilevanza decisiva atteso che la Corte distrettuale ha comunque fondato la riconducibilità della conversazione concernente un carico di droga perduto, captata all’interno dell’abitazione del Tassone, al Rega sul riconoscimento della sua voce da parte degli inquirenti e sull’ulteriore riscontro dell’identità del timbro vocale riconosciuto nel corso del successivo colloquio intervenuto il successivo 30.6.2014 tra gli stessi interlocutori, confermato dal fatto che i due si chiamavano per nome.
Né l’identificazione della voce da parte degli operatori di PG può ritenersi contrastato dalle contestazioni meramente congetturali svolte dalla difesa in ordine a pretesi malfunzionamenti della strumentazione di captazione o ai rumori di fondo della conversazione che sono ampiamente superati dall’accertata buona qualità della registrazione.
Il devoluto vizio motivazionale incorre perciò nella sanzione dell’inammissibilità atteso che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, tali da inficiare la tenuta dell’intero ragionamento seguito dal giudice di merito (Sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
3.7. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il quarto motivo dello Stainato, le cui contestazioni in ordine alla sua identificazione con l’utilizzatore del dispositivo Blackberry denominato “Vale” si appuntano sul momento valutativo della prova senza individuare alcuna frattura logica o carenza argomentativa nelle quali possa compendiarsi il devoluto vizio motivazionale.
Scevro da illogicità deve ritenersi il ragionamento seguito dalla Corte capitolina – e comunque non contrastato dalle censure di natura meramente contestative in ordine al possibile utilizzo dell’autovettura da parte di terzi – la quale ha fondato su tre elementi di chiara valenza probatoria il riconoscimento dell’imputato, ovverosia sui messaggi captati in data 23.4.2014 inerenti ad accordi con il Tassone per vedersi il giorno successivo a casa di quest’ultimo, sull’effettività dell’incontro avvenuto il mattino seguente stante il messaggio proveniente dal medesimo cellulare in cui l’interlocutore avvertiva lo “zio” di essere arrivato e dalla presenza, contestualmente riscontrata dal servizio di OPC, di un uomo giunto davanti la villetta del dominus a bordo della stessa autovettura in cui è stato dagli agenti due mesi dopo identificato lo Stainato al suo arrivo a Prato.
3.8. Del tutto generiche risultano infine le doglianze svolte dal Tassone nel terzo motivo del ricorso a firma dell’avv. Piraino in ordine all’attribuibilità a costui del dispositivo Blackberry denominato Momo sul rilievo che le celle della Sim Card associata allo stesso cellulare coprono un’area talmente vasta, avendo un raggio di circa 50 chilometri da escludere alcuna valutazione contrassegnata da certezza.
La difesa non si confronta, infatti, con la puntuale osservazione resa dai giudici distrettuali che sottolineano la costante coincidenza dei messaggi provenienti dal dispositivo contrassegnato dal suddetto nickname con quelle dell’utenza ufficialmente intestata all’imputato, tale da escludere che potesse trattarsi di una casualità a meno di supporre l’evenienza in concreto inverosimile che un altro soggetto si trovasse ogni volta nelle stesse zone in cui si trovava il Tassone: la deduzione improntata a rigorosa logicità non risulta in alcun modo scalfita dalle astratte contestazioni difensive, di natura esclusivamente contestativa.
Quanto invece all’attribuibilità all’imputato della conversazione svoltasi in data 30.6.2014 con il Rega contestata dalla difesa sul presupposto che durante il colloquio il soggetto intercettato avrebbe dichiarato di essere “il pelato”, caratteristica questa non conferente con la persona del Tassone, la doglianza così come formulata preclude alla radice qualunque vaglio della dispiegata censura di illogicità motivazionale: sotto tale profilo il ricorso sconta la violazione del principio di autosufficienza che impone ogni qualvolta venga dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione a specifici atti di provvedere, a pena di inammissibilità, alla loro integrale trascrizione ovvero all’allegazione all’impugnativa stessa (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 – dep. 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez.5, n.11910 del 22.1.2010, Casucci, Rv.246552).
Non avendo la difesa adempiuto al suddetto onere di allegazione riferito all’atto processuale di cui si lamenta l’incongrua valutazione, il profilo censurato deve essere dichiarato inammissibile. Le ulteriori doglianze svolte all’interno dello stesso motivo sempre in ordine all’identificabilità dell’imputato cadono tout court nell’inammissibilità in quanto, non indicando neppure i punti della sentenza ai quali si riferiscono, risultano prive della necessaria pertinenza censorea.
4. In relazione al reato di cui al capo H), concernente il tentativo di importazione di 60 chilogrammi di cocaina caricati a bordo della nave “Grande San Paolo” diretta a Rotterdam e sequestrati prima del suo arrivo nei porti di Emden e di Amburgo, ascritto al Tassone e al Galanti, i motivi articolati dalla difesa di entrambi gli imputati risultano inammissibili.
4.1. Il terzo motivo articolato dal Galanti afferente alla sua identificabilità con l’utilizzatore del dispositivo Blackberry contrassegnato con il nickname “Don Nino” si destina, risolvendosi nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, per ciò solo all’inammissibilità in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Mentre la circostanza che il dispositivo, di cui il ricorrente non contesta la titolarità, fosse in uso anche ad altri soggetti non risulta supportata neanche nel presente ricorso, come già rilevato dai giudici capitolini, da alcuna evidenza eventualmente pretermessa, tale non potendosi certamente considerare la dichiarazione resa in sede dibattimentale dallo stesso imputato, non valgono per contro ad inficiare la tenuta logico argomentativa della pronuncia gravata le generiche osservazioni sul fatto che il nome “Alessandro”, corrispondente a quello di battesimo dell’imputato ed utilizzato come password per l’apertura di due caselle di posta elettronica, fosse comune ad altri coimputati, sia perché trattasi di rilievo già considerato dalla Corte di Appello che ha escluso che potesse corrispondere a quello del Virzì, l’unico fra i prevenuti con lo stesso nome, che utilizzava anche nelle conversazioni con il prevenuto un altro dispositivo, sia perché anche altri sono stati gli elementi considerati ai fini della sua identificabilità, con i quali il ricorrente non si confronta: valenza dirimente è stata infatti attribuita alla circostanza che al messaggio partito da tale cellulare in data 15.3.2015 per un incontro col Virzì abbia fatto seguito l’OCP che ha consentito di verificare che era proprio il Galanti colui che si trovava in compagnia del coimputato nel luogo e all’ora convenuta.
4.2. Quanto ai due motivi svolti nei due ricorsi per conto del Tassone deve rilevarsi che il terzo motivo dell’atto a firma dell’avv. De Ceglia si compone di doglianze del tutto generiche con le quali si assume che l’imputato non abbia avuto alcun ruolo nella pianificazione di un’operazione programmata ed organizzata da altri essendo le frasi da costui pronunciate solo una manifestazione di intenti: trattasi tuttavia di prospettazione che non solo non risulta accompagnata da alcun supporto neppure fattuale, ma che comunque non si confronta con i puntuali rilievi della Corte di Appello che è ben consapevole che le trattative per l’acquisto di una parte del carico siano state condotte quando la nave era già in viaggio, senza ciò nondimeno ritenere tale elemento rilevante alla luce dell’intesa raggiunta per il tramite del Galanti.
4.3. Il quinto motivo del ricorso a firma dell’avv. Piraino si risolve invece in doglianze o meramente contestative, quale quella che il Tassone non potesse identificarsi con il gruppo dei calabresi, puntualmente documentata invece dalla 3° sentenza impugnata che evidenzia la stretta sequenza temporale tra il primo colloquio tra l’imputato ed il Virzì e quello successivo avuto da quest’ultimo con il Galanti in cui riferendosi proprio alle richieste dei “calabresi”, concorda con l’intermediario di esaudire le richieste del Tassone sia pure in forma di concessione, o che comunque si appuntano sulla valutazione del compendio probatorio esaminato dai giudici di appello senza tuttavia evidenziarne alcun vulnus sul piano logico argomentativo, assumendo anche in tal caso l’estraneità dell’imputato alle trattative intercorse quando il carico di droga era già partito.
Il vizio motivazionale, deve essere ancora una volta ricordato, si sostanzia nel solo accertamento della congruità e coerenza dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, fuoriuscendo dal perimetro operativo di questa Corte il controllo tra prova e decisione: il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria ad essa sottesa, esclusivamente riservata al giudice di merito.
5. Il reato di riciclaggio di cui al capo F) ascritto, per quanto qui interessa, a Davide Perracino è oggetto del ricorso di quest’ultimo che contesta il vizio motivazionale quanto all’affermazione di responsabilità in relazione all’elemento soggettivo.
Tuttavia l’operazione censorea condotta dalla difesa si fonda su una disamina parcellizzata di singoli elementi che, estrapolati dal complessivo tessuto motivazionale, non riescono a delineare l’illogicità argomentativa astrattamente invocata, tenuto peraltro conto che si tratta comunque di rilievi afferenti a profili del tutto marginali, tali da escludere in sé il carattere della decisività, intesa come capacità di disarticolare, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati, il costrutto logico-argonnentativo della decisione impugnata, richiesta ai fini della compiuta configurabilità del vizio deducibile ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen.: va infatti ancora una volta ribadito che il sindacato di legittimità, riservato a questa Corte, non può dilatarsi nella indiscriminata rivalutazione dell’intero materiale probatorio che si risolverebbe in un nuovo giudizio di merito.
Che la conversazione del 4.6.2014 intervenuta tra il Tassone ed il Giuliani possa essere “eventualmente valutata a favore del Perracino”, come si legge nella sentenza impugnata nella disamina della posizione del Castagnozzi, è affermazione che, strutturata lessicalmente in forma concessiva, non scalfisce i plurimi elementi successivamente individuati, in termini positivi, dai giudici capitolini a dimostrazione della consapevolezza della provenienza delittuosa in capo all’imputato del danaro oggetto del trasferimento all’estero.
Compiuta, organica e coerente si presenta la ricostruzione della Corte di Appello sul punto, venendo evidenziato in una serrata sequenza motivazionale come la sottoscrizione da parte del prevenuto di un documento contenente i dettagli dell’operazione di trasferimento del denaro del Tassone in Brasile avvenuta ai primi di maggio del 2014, le plurime conversazioni intercettate tra i commissionari dell’operazione finanziaria in cui vengono dagli stessi chiaramente esplicitati i rischi cui sarebbero andati incontro, la presenza dei soldi in contanti contenuti in due valigie, portate a casa del Castagnozzi dove si era svolto un successivo incontro tra i cd. operatori finanziari per pianificare il trasferimento, la reazione di panico mostrata dai presenti alle difficoltà sollevate dall’imputato sul fatto che si trattasse di contanti, culminate nella frase del Sozzi “qua mi ammazzano”, sintomatica delle conseguenze paventate ove l’operazione non fosse stata portata a compimento, costituissero tutti indici, logicamente assemblati, della consapevolezza in capo al ricorrente della natura e della finalità della manovra finanziaria posta in essere.
E’ in tale contesto che si inserisce il secondo passaggio censurato dalla difesa che assume che essendo stato dato atto delle difficoltà in cui sarebbe venuto a trovarsi il Perracino, nella riunione in casa del Castagnozzi, alla vista dei contanti, risulterebbe esclusa la previa acquisita consapevolezza dell’illecito, oltre al fatto che non sarebbe stata la presenza dei contanti a fermarlo se egli fosse stato realmente consapevole della provenienza delittuosa del denaro.
Lettura questa anch’essa del tutto decontestualizzata posto che l’accento messo dalla Corte capitolina sulla reazione degli astanti costituisce il riscontro ritenuto incontrovertibile, nella remota eventualità che egli non avesse già precedentemente compreso la reale portata dell’operazione commissionata dal Tassone, della acquisita consapevolezza della effettiva provenienza del danaro e delle finalità cui era sotteso il trasferimento affidatogli.
E che non sia stata la presenza dei contanti a fermarlo è chiarito proprio dalla descrizione della sua successiva condotta, essendosi egli attivato per il tramite di suoi canali personali per il reperimento di un contatto con la Svizzera che ha consentito ai suoi complici di partire il giorno seguente, valigie alla mano, alla volta di Lugano.
In definitiva le doglianze difensive si risolvono in una lettura alternativa del compendio istruttorio, suffragata peraltro soltanto da elementi congetturali, rispetto a quella datane dai giudici di merito, che non può essere ritenuta illogica solo perché contraria agli assunti del ricorrente: l’illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può riferirsi esclusivamente alla mera correttezza dei discorso giustificativo della decisione, e non al suo contenuto valutativo, dovendo perciò essere unicamente riscontrata tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione, ovverosia sulla congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo dello stesso provvedimento, il metro della cui logicità è soltanto interno al medesimo atto impugnato.
Deve infatti ribadito che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria ad essa sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.
Meramente congetturale è del resto l’ulteriore profilo lamentato relativo all’assunta soggezione psicologica del Perracino al Castagnozzi, delle cui determinazioni il primo sarebbe stato integralmente succube, incontrovertibilmente esclusa dalla Corte distrettuale in assenza di qualsivoglia riscontro della tesi difensiva, senza che la doglianza in questa sede proposta effettui un pur minimo confronto con quanto al riguardo enunciato.
Il ricorso in esame deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
6. Intrinsecamente legato all’operazione di riciclaggio è il reato di tentata estorsione di cui al capo G) ai danni dei Carlesi, del Castagnozzi e del Perracino, ascritto al Tassone, in qualità di mandante, ed al Sainato, al Giuliani e al Lombardo quali esecutori materiali, ai danni degli operatori finanziari di Prato: la condotta contestata ai quattro imputati trae origine, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, connessione questa non messa in discussione dalle rispettive difese, dal fatto che il danaro “da ripulire” con l’operazione finanziaria di cui al capo F), fosse giunto solo parzialmente in Brasile.
Esaminando i motivi di ricorso articolati dai quattro imputati secondo l’ordine logico e sistematico derivante dalla struttura dell’impugnazione in sede di legittimità, devono essere prioritamente analizzate le questioni afferenti alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato.
6.1. Il travisamento della prova devoluto con il quinto motivo del ricorso del Giuliani in ordine alla condotta posta in essere dall’imputato che avrebbe soltanto ricevuto direttive da parte del Tassone volte ad intimidire con minacce e violenza le vittime ma lei avrebbe in concreto eseguite incorre all’evidenza nella censura di inammissibilità.
Come già affermato da questa Corte nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio in questione, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione – che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 – dep. 20/02/2017, La Gunnina e altro, Rv. 26921701): non soltanto nel motivo in esame le prove asseritamente travisate in quanto costituite da singoli spezzoni estrapolati dal contesto di riferimento ne precludono alla radice la valutazione, ma in ogni caso manca qualsiasi deduzione nel senso testè precisato, sembrando al contrario da quanto dedotto in ricorso che la difesa attinga indifferentemente da entrambe le sentenze di merito.
6.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il quinto motivo dello Stainato, fondato anch’esso su un preteso travisamento della prova quanto all’identificabilità dell’imputato con l’utilizzatore del dispositivo Blackberry corrispondente al nicknanne Zanet.
Al di là del rilievo che non risulta neppure chiarito in cosa consista il dedotto travisamento sembrando piuttosto la contestazione appuntarsi sulla valutazione del contenuto della conversazione intercettata, vale in ogni caso, anche a volere ritenere così come sostiene il ricorrente che il giudice di appello abbia fondato il proprio convincimento sul contenuto dell’intercettazione incontestabilmente diverso da quello reale, il principio secondo il quale il vizio in esame può essere invocato nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell’ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui il giudice d’appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
Nessuna deduzione è contenuta nel ricorso in ordine al fatto che il dato probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta valutato dalla sentenza impugnata pronunciata dal giudice di secondo grado.
6.3. Quanto al secondo motivo del Lombardo, la pretesa illogicità motivazionale della sentenza impugnata si fonda sulla lettura parcellizzata del provvedimento atteso che l’esclusione di violenza fisica da parte degli imputati nei confronti delle vittime non si traduce affatto nella negazione della condotta contestata, concretizzatasi invece, come chiarito nei passaggi successivi, nelle pesanti intimidazioni rivolte agli operatori finanziari, accompagnate anche da minacce di morte, cui peraltro ha fatto seguito nei confronti del Perracino un serrato e costante controllo ai limiti del sequestro di persona, di fatto segregato nell’abitazione dello stesso Lombardo, al fine di dimostrare loro la potenza criminale del gruppo.
La descritta condotta criminosa, ad escludere la quale non valgono gli atteggiamenti subdolamente comprensivi, con cui si alternavano, nell’obiettivo di guadagnare la condiscendenza degli interlocutori, quelli marcatamente minatori essendo entrambi volti a coartare la volontà delle vittime per ottenerne la collaborazione, integra a tutti gli effetti l’elemento oggettivo del delitto di estorsione: sono infatti le contingenze concrete, quali l’appartenenza degli imputati ad un sodalizio criminoso, la loro caratura delinquenziale, le modalità con cui sono state poste in essere a determinare la potenzialità delle minacce ad incutere timore in chi la riceve (Sez. 6, n. 3298 del 26/01/1999 – dep. 12/03/1999, Savian D, Rv. 212945; Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, P.M. in proc. Pistolesi).
Correttamente perciò le minacce poste in essere nei confronti dei soggetti passivi, dovendo essere valutate con giudizio ex ante, sono state ritenute idonee ad incidere sulla libertà psichica di costoro, venutisi, di conseguenza a trovare in uno stato di costrizione morale ancorchè non abbiano poi ceduto alle richieste estorsive.
6.4. Quanto agli altri elementi costituivi del reato viene contestata dal Giuliani sempre con il quinto motivo, nonché dal Tassone con il quarto motivo del ricorso a firma dell’avv. De Ceglia e con il sesto motivo a firma dell’avv. Piraino la sussistenza dell’ingiusto profitto. In tema di estorsione, il profitto deve ritenersi ingiusto allorché sia fondato su una pretesa non tutelata dall’ordinamento giuridico ne’ in via diretta – quando, cioè, si riconosce al suo titolare il potere di farla valere in giudizio – ne’ in via indiretta – quando, pur negandosi il potere di agire, si accordi il diritto di ritenere quanto spontaneamente sia stato adempiuto, come nel caso delle obbligazioni naturali menzionate nell’art. 2034 cod. Civ..
Nella specie il danaro richiesto in restituzione dagli imputati agli operatori finanziari era connotato dall’accertata provenienza delittuosa, trattandosi dei profitti acquisiti dall’associazione facente capo al Tassone dai traffici di droga costituenti l’attività cui era dedita lo stesso sodalizio criminoso e conferiti agli operatori di Prato al fine di riciclarli così da ostacolare l’identificazione della loro origine illecita.
Tale assunto è stato ampiamente suffragato dalla sentenza impugnata sul rilievo che nessuna cifra di pari entità (quasi un milione e mezzo di euro) fosse mai neppure soltanto transitata sui conti correnti personali del Tassone, che il fatturato ben più modesto della società denominata Econé da lui gestita in via ufficiale non dimostrasse alcunchè posto che la somma consegnata agli operatori finanziari toscani corrisponde non al ricavo, ma semmai al guadagno, rimasto indimostrato posto che neppure risulta essere mai stata effettuata una distribuzione di utili e neppure un prelievo di pari importo dalle casse aziendali.
A fronte di tale argomentata ricostruzione incombeva perciò sugli imputati uno specifico onere di confutazione, che invece è rimasto inadempiuto, essendosi costoro limitati a contestazioni meramente contestative sulla provenienza lecita del denaro e, come tali, generiche.
Nessun rilievo riveste in ogni caso la circostanza che i reati fine contestati nel presente procedimento non abbiano portato introiti per essere le due operazioni di importazione della cocaina nel territorio italiano rimaste a livello di tentativo, posto che non vi è alcuna presunzione che i due delitti esauriscano l’attività illecita dell’associazione criminosa essendo l’attività investigativa iniziata allorquando il Tassone era già operativo (pag.72 della sentenza) e che semmai dalla imputazione di cui al capo D) emerge l’ampia disponibilità economica del dominus che proprio per quel carico aveva sborsato la somma di ben 1.400.000 euro.
Pertanto l’origine delittuosa della somma comporta automaticamente l’ingiustizia del profitto, in quanto non ottenibile né tutelabile in sede civile, non potendosi, peraltro, invocare la tutela indiretta predisposta dall’art. 2035 cod. Civ., con il riconoscimento della “soluti retentio”, trattandosi di norma che fa riferimento ad un atto contrario al buon costume, e non, come nel caso di specie, ad un atto contrario a norme imperative, secondo la distinzione contenuta nell’art. 1343 cod. Civ.. (Sez. 6, n. 2460 del 16/10/1990 – dep. 23/02/1991, Rasi ed altri, Rv. 18647201).
6.5. Ed è proprio sulla scorta di tali rilievi che deve essere affrontata la questione relativa alla differenziazione tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle private ragioni, oggetto del sesto motivo del Giuliani: non è da dubitare che risponda del primo, e non del secondo, colui che minacci un individuo, o gli usi violenza, allo scopo di costringerlo ad una prestazione suscettibile di incidere negativamente sulla sua autonomia patrimoniale; peraltro, benché possa coincidere la condotta, l’indagine da compiersi da parte del giudice di merito attiene, oltre che alla direzione della volontà dell’agente (allo scopo di verificare se, attraverso la violenza o la minaccia, questi abbia inteso procacciarsi un profitto ingiusto ovvero a farsi giustizia da sé medesimo: cfr. Sez. 2, n. 1901 del 20/12/2016 – dep. 16/01/2017, Di Giovanni, Rv. 268770), anche al profilo della tutelabilità dinanzi all’autorità giudiziaria del preteso diritto cui l’azione del reo era diretta, giacché tale requisito deve ricorrere per la configurabilità del delitto di cui all’art. 393 cod. pen., mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del delitto di cui all’art. 629 cod.pen. (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, D., Rv. 268764).
Va, in proposito, richiamata la costante linea ermeneutica di questa Corte, a mente della quale il delitto di estorsione si caratterizza rispetto a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone per il fatto che la violenza o minaccia solo nel secondo caso sono esercitate per far valere un diritto già esistente e azionabile dinanzi a un giudice, mentre qualora l’azione costrittiva sia finalizzata a far sorgere una posizione giuridica che altrimenti non potrebbe essere vantata né conseguita attraverso il ricorso al giudice, e a questa consegua un ingiusto vantaggio patrimoniale, è configurabile il reato di estorsione (Sez. 2, n. 25613 del 22/04/2009, Bartolini, Rv. 244160; ).
Ciò detto il ricorrente pretende di superare la suddetta distinzione attraverso deduzioni che, senza lambire i profili giuridici ad essa sottesi, attingono esclusivamente al fatto, riproponendo in via meramente assertiva la provenienza lecita del danaro: il motivo deve essere pertanto in ragione della sua aspecificità dichiarato inammissibile.
6.6. Quanto all’altrui danno che si atteggia ad evento ulteriore rispetto a quello della costrizione che consegue alla violenza o alla minaccia rivolte al soggetto passivo, sicché si configura il tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere una persona al “facere” ingiunto (Cass. sez. 2 n. 11922 del 12\12\2012, dep. 2013, Rv 254798; Sez. 2, n. 3934 del 12/01/2017 – dep. 27/01/2017, Liotta e altri, Rv. 269309) – nella specie correttamente configurato sulla base della valutazione della univoca e non equivoca direzione delle minacce ad ottenere l’ingiusto profitto -, il pregiudizio avuto di mira dagli imputati consisteva nella diminuzione patrimoniale cui intendevano costringere le vittime.
Malgrado l’acquisita consapevolezza da parte dei primi che l’ammanco di danaro fosse da ricollegarsi all’operato di coloro che l’avevano ricevuto in Brasile, e dunque nel passaggio successivo a quello del trasferimento dalla Svizzera effettuato dagli operatori di Prato, l’obiettivo perseguito con le azioni intimidatorie poste in essere ai danni delle vittime non era affatto come sostiene la difesa del Lombardo, quello di costringere queste ultime a contattare i propri referenti in Brasile perché fossero costoro a restituire il danaro sottratto, ma era quello di rientrare in possesso ad ogni costo e a prescindere dalle specifiche contingenze delle somme mancanti, che perciò pretendevano dagli stessi operatori finanziari.
Emblematica al riguardo è proprio la condotta tenuta, secondo la ricostruzione effettuata dalla pronuncia impugnata sulla scorta delle deposizioni del Perracino e dei Carlesi, dal Lombardo negli uffici della società finanziaria che “chiedeva i soldi a tutti i presenti, altrimenti li avrebbe ammazzati” (pag. 66 della sentenza): è dunque da siffatta pretesa che scaturisce l’ingiustizia del danno consistito ove il delitto fosse stato portato a compimento nell’esborso personale delle considerevoli somme mancanti da parte delle stesse vittime che avrebbero conseguentemente dovuto attingere, nella prospettiva degli agenti, ai rispettivi patrimoni per colmare l’ammanco denunciato, ancorchè le somme in questione non vi fossero mai entrate.
6.7. D’altra parte risiede proprio nell’altrui danno economico l’impossibilità di qualificare la condotta in contestazione ai sensi dell’art. 610 cod. pen..
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale ricorre il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, nel caso in cui l’agente, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico (Sez. 2, n. 5668 del 15/01/2013 – dep. 05/02/2013, Levak, Rv. 25524201).
Il danno per la persone offesa funge infatti da elemento specializzante del delitto ex art. 629 cod. pen. rispetto alla violenza privata, che è configurabile nella diversa ipotesi in cui la coartazione da parte dell’agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto anche di natura non patrimoniale senza tuttavia arrecare un pregiudizio economico alla vittima (cfr. Sez. 6, n. 38661 del 28/09/2011 – dep. 25/10/2011, P.M. e Lamacchia, Rv. 251052 in cui si è ritenuto che la minaccia diretta ai responsabili di una casa di cura al fine di ottenere l’affissione di un invito agli utenti a servirsi di una determinata ditta di onoranze funebri integra il reato di violenza privata e non quello di estorsione).
Il settimo motivo del Giuliani, così come il secondo motivo del Lombardo devono perciò ritenersi infondati.
7. Il reato associativo, ascritto al Tassone, al Giuliani, al Lombardo, al Martino ed al Sainato, è contestato dalle rispettive difese in primis quanto alla configurabilità dello stesso consorzio criminoso.
Quello che accomuna i singoli motivi di ricorso (quarto motivo del Giuliani, primo motivo del Lombardo, settimo motivo del Tassone dell’atto a firma dell’avv. Piraino, quinto motivo del Tassone dell’impugnativa dell’avv. De Ceglia, secondo motivo del Martino dei ricorso a firma dell’avv. Lupia e l’unico motivo del Protani), che possono perciò essere trattati congiuntamente, è la riconducibilità del devoluto vizio motivazionale all’apprezzamento valutativo delle risultanze istruttorie sulle quali i giudici di secondo grado hanno fondato la configurabilità del delitto, senza che possa comunque ritenersi individuato sulla scorta delle rispettive allegazioni, a dispetto del nomen juris delle rubriche di taluni ricorsi, alcun vizio di violazione di legge, ricorrente nella sola ipotesi di erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero di erronea applicazione della stessa al caso concreto (ossia, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta).
Se il vizio ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. non può essere utilmente evocato, le censure di natura motivazionale che invece i ricorrenti rivolgono al provvedimento impugnato sono solo formalmente assertive del vizio lamentato, ma non arrivano a delineare alcuna censura sussumibile nell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen..
Giova, al riguardo, ricordare che in sede di legittimità non è consentita una diversa lettura ed interpretazione delle risultanze processuali finalizzata alla ricostruzione dei fatti, né la Corte di cassazione può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato.
Solo l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella).
Orbene, una volta chiarito che lo scrutinio demandato questa Corte può riferirsi esclusivamente alla mera correttezza dei discorso giustificativo della decisione, e non al suo contenuto valutativo, va rilevato che l’esame del provvedimento impugnato consente di apprezzare come la motivazione sia congrua ed improntata a criteri di logicità e coerenza, venendo attraverso di essa individuati gli specifici elementi costitutivi del reato associativo ricorrenti nella fattispecie in esame.
Quanto alla struttura organizzativa, le difese si concentrano sull’inconsistenza della ricostruzione dei giudici di merito che trarrebbero tale elemento in relazione ad una compagine associativa avente ad oggetto l’importazione di ingenti forniture di cocaina da fatti del tutto marginali o per i quali neppure era stata esercitata l’azione penale, quali la vicenda legata ad un certo Racanicchi, pacificamente non costituente reato, i contatti intrattenuti dal Tassone con il cugino spagnolo Fazio, nei confronti del quale era stata annullata la misura cautelare per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, la fornitura di droga nei confronti di tale Varricchio, neanch’essa oggetto di contestazione, l’importazione di un carico di droga che sarebbe dovuto arrivare al porto di Rotterdam, ancora una volta estranea alle imputazioni di cui al presente procedimento.
Ma tali dati, seppur menzionati dalla sentenza impugnata, si inseriscono all’interno di tutt’altro ragionamento fungendo solo da elementi indicativi di una struttura associativa preesistente allo stesso avvio delle indagini, dai quali la Corte capitolina trae spunto per dimostrare come fosse sin dall’origine perfettamente individuabile l’attività di programmazione dell’attività di narcotraffico su larga scala caratterizzante il reato associativo.
Poco importa pertanto quali siano stati gli esiti penali delle riferite vicende, posto che quello che viene sottolineato, nel menzionarle, è l’attività, per vero quasi frenetica, da parte del Tassone, capo ed organizzatore del sodalizio, per individuare nuovi canali di approvvigionamento dal Sud America, oltre all’indicazione, emersa dai colloqui intrattenuti con il cugino spagnolo, della potenza del gruppo in relazione sia alle capacità di controllo del mercato delle importazioni, pari a detta dello stesso imputato al 75% del totale, sia alle ingenti disponibilità economiche che gli consentivano di acquistare la droga prima del suo stesso arrivo in Italia, confermate dal prezzo corrisposto in anticipo con riferimento alla partita di stupefacente da due milioni di euro che sarebbe dovuta arrivare nel porto di Rotterdam.
Ancora, dalla fornitura eseguita stabilmente in favore del Varricchio viene tratta l’evidenza sia dell’attività di coordinamento e di controllo svolta dal dominus nei confronti dei sodali, non avendo costui esitato ad intervenire al sopraggiungere di problematiche sollevate dal cliente per trovare una soluzione, sia dell’interscambiabilità dei ruoli degli adepti, come è avvenuto a seguito dell’arresto del Giuliani, deputato ad interfacciarsi con il cessionario, immediatamente sostituito dal Martino.
Da qui i giudici distrettuali proseguono individuando una serie di elementi emersi nel corso delle indagini, altamente emblematici della struttura organizzativa di cui era dotato il sodalizio, con i quali i ricorrenti non si confrontano: vengono invero enucleate a riprova della sussistenza del vincolo associativo, elemento caratterizzante del quale è proprio l’elemento organizzativo, una pluralità di condotte sottese necessariamente ad una logica di gruppo nella programmazione e nell’attuazione dell’attività criminosa, quali l’acquisto cumulativo dei cellulari Blackberry, proposto dal Lombardo, una volta appreso dell’arresto del Giuliani, ed approvato dal Tassone per tutti i sodali nella convinzione di un maggiore affrancamento dall’attività intercettativa nelle loro comunicazioni, il linguaggio criptico da costoro utilizzato nello scambio di messaggi e nelle conversazioni, segno di un codice costituente un bagaglio comune, la suddivisione fra tutti i componenti del gruppo dei profitti derivanti dalle operazioni delittuose poste in essere, indipendentemente dalla loro partecipazione al singolo reato-fine, i viaggi oltre confine effettuati dal Lombardo, dal Protani e dal Giuliani per conto del dominus vuoi per consegnare denaro, vuoi per concludere l’acquisto di ulteriori forniture di stupefacente destinato all’importazione in Italia, vuoi per attendere il carico nei porti di approdo esteri, la “squadra” mossasi compatta dietro le direttive del Tassone per tentare di recuperare l’ammanco delle somme che avrebbero dovuto attraverso l’operazione di riciclaggio di cui al capo F) con le azioni intimidatorie contestate al capo G), la costante presenza di un membro dell’associazione nei porti ove sarebbero dovute arrivare via mare le singole forniture.
Ed è proprio siffatta struttura organizzativa a configurare l’elemento differenziale del reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990 dal concorso di persone nei reati in materia di stupefacenti, così da escludere alla radice l’assunto difensivo secondo cui si tratterebbe per tutti i reati fine in contestazione che si trattasse di condotte esclusivamente riconducibili al Tassone, sia pure attuate con l’ausilio di singoli soggetti all’occorrenza assoldati.
Il fatto che l’accordo criminoso, nei reati associativi, debba essere tendenzialmente permanente, ossia stabile, ed il fatto che il programma di delinquenza debba essere necessariamente indeterminato costituiscono i tramiti interpretativi maggiormente utilizzati per fondare la distinzione tra i reati associativi ed il concorso di persone nel reato continuato, posto che quest’ultimo ammette anche le attività di organizzazione, di promozione e di direzione nella cooperazione delittuosa (ex articolo 112, comma 1, n. 2, del codice penale).
Siccome sono riscontrabili numerose analogie tra i reati associativi ed il concorso di persone nel reato continuato, la diversità degli elementi si deve necessariamente tradurre, al fine di consentire una più precisa distinzione tra le due categorie, in una diversità qualitativa e strutturale dell’accordo criminoso che nei reati associativi è data dalla costituzione di una struttura distinta dalle persone che la compongono, struttura che può essere di qualsiasi tipo purché adeguata alla messa in pericolo del bene giuridico.
In ogni caso nessuna rilevanza assume la circostanza che non tutti i sodali abbiano preso parte congiuntamente ai singoli reati fine a fronte dell’affectio societatis da ognuno mostrata con il perseguimento del programma criminoso dell’associazione, ampiamente documentata dal susseguirsi e dall’intersecarsi delle rispettive condotte nel corso del periodo di indagine: la contestazione svolta sul punto dalla difesa del Tassone risulta del tutto generica non essendo accompagnata da alcuna specifica confutazione delle plurime condotte passate in rassegna dalla pronuncia in esame soprattutto scrutinando gli esiti delle intercettazioni, evidenzianti l’adesione dei singoli membri al pactum sceleris.
Del tutto impropria deve altresì ritenersi l’operazione, comune ad altri ricorsi, che parcellizza i dati relativi al concorso che ciascun associato ha prestato in relazione ai reati fine, valorizzando l’elemento del tutto inconferente relativo all’assoluzione di tre degli imputati dal reato associativo, laddove l’adesione al programma criminoso degli altri, desunto dalle acquisite risultanze istruttorie, è stato ampiamente messo in luce dai Giudici di merito.
La Corte capitolina aggiunge quali ulteriori elementi caratterizzanti la compagine associativa la predisposizione di mezzi costituiti dalle ingenti somme di danaro disponibili, tali da consentire l’acquisto della merce in anticipo rispetto al suo arrivo in Italia, a riprova della quale viene addotto il pagamento della partita di cocaina di cui al capo D), nonchè le somme destinate al riciclaggio, e la sussistenza di una base operativa, ovverosia la casa del Tassone, documentata ai numerosi incontri nella villetta di Colle Mattia, puntualmente elencati nella sentenza impugnata, senza che possa valere ad escluderne la frequenza le assiomatiche valutazioni in termini opposti addotte dalla difesa o il fatto che non venisse adibita a stivaggio della droga, fermo restando che proprio nel giardino è stata occultata una valigia sotto il terreno.
I motivi in esame devono essere perciò rigettati.
8. Né a diversi esiti si perviene analizzando i motivi concernenti la partecipazione dei singoli associati.
Quanto al Tassone, la natura della posizione apicale del ricorrente è stata compiutamente esaminata con aspetti che si sottraggono a qualsiasi rilievo alla luce delle contestazioni meramente contestative e pertanto generiche articolate nell’ottavo motivo del ricorso a firma dell’avv. Piraino.
I Giudici del merito hanno compiutamente illustrato come il ricorrente, sulla base di consolidati rapporti comprovati dalle numerosissime intercettazioni, avesse concentrato su di sé il ruolo sia di promotore per avere iniziato la societas sceleris e supervisionato alla complessiva attività di gestione del gruppo assumendo funzioni decisionali, sia di organizzatore per aver svolto attività di pianificazione e coordinamento dei compiti assegnati ai singoli associati nell’approvvigionamento delle forniture di stupefacente che era lui stesso a decidere, dotando l’organismo della linfa necessaria, anche nella qualità di finanziatore, allo svolgimento di specifiche importazioni: ciò emerge con chiarezza non soltanto dalle affermazioni provenienti dallo stesso Tassone che si vanta dei suoi plurimi contatti esteri, delle sue ingenti risorse economiche e della capacità di dar lavoro ai “ragazzi”, ma altresì dalle direttive specifiche impartite ai sodali che le eseguono pedissequamente intraprendendo i viaggi all’estero loro commissionati, tenendo i contatti con i fornitori sudamericani, recandosi presso l’abitazione di Colle Mattia su sua richiesta, ponendo in essere le attività intimidatorie nei confronti degli operatori finanziari ritenuti indirettamente responsabili della sottrazione delle somme loro consegnate dal dominus dietro il costante monitoraggio telefonico di quest’ultimo, definito dal Giuliani, con appellativo emblematico, “il principale”.
Tutte le suddette condotte hanno correttamente indotto i Giudici di merito a ritenere configurabile la natura apicale del ruolo attribuito al ricorrente che questi, a torto, contesta, senza confutare specificamente alcuna delle attività dettagliatamente illustrate dalla sentenza impugnata.
9. Quanto ai due motivi articolati dal Martino in ordine alla sua partecipazione al reato associativo, le doglianze svolte dall’avv. Emanuelli nel secondo motivo del ricorso a sua firma e in buona parte sovrapponibili al settimo motivo del ricorso a firma dell’avv. Lupia, non colgono nel segno.
Quello che la sentenza impugnata ha inteso evidenziare è il ruolo di stretto fiduciario dell’imputato del Tassone: ancorchè egli non potesse svolgere un ruolo autonomo all’interno del consesso associativo al pari degli altri sodali che, pur sottoposti alle direttive del dominus, godevano di un margine di relativa discrezionalità nell’esecuzione dei compiti affidatigli specie nei contatti ricercati ed intrattenuti con i fornitori all’estero, ciò non toglie che il giovane Martino, godendo della stretta fiducia dello zio – che proprio perciò aveva pensato inizialmente a lui per gestire il traffico di droga nel territorio nazionale, sia pure per scartarlo subito dopo in ragione della sua giovane età (il nipote all’epoca appena ventidue anni) e del presumibile minore carisma che avrebbe potuto esercitare nei confronti dei possibili interlocutori -, abbia potuto espletare, quale sua longa manus, una serie di incombenze strettamente preordinate al programma associativo della cui esistenza era stato messo a parte dallo stesso Tassone, interagendo ripetutamente anche con gli altri affiliati: oltre ai plurimi rifornimenti effettuati in favore del Varricchio che, seppur non oggetto di contestazione nel presente procedimento offrono un significativo riscontro dell’affidamento in lui riposto dallo zio, certamente sintomatiche di un concreto contributo prestato in favore del consesso criminoso/sono la sua partecipazione all’incontro tenutosi insieme agli altri membri in casa del Tassone 1’8.1.2014, le ricariche telefoniche effettuate per altri cellulari degli appartenenti al gruppo, il sotterramento di una valigia nel giardino dello zio su direttiva di quest’ultimo, la trasferta effettuata a Prato per consegnare ai Carlesi le somme da trasferire in Brasile in relazione all’operazione di riciclaggio pianificata dal Tassone e soprattutto l’aver impartito specifiche direttive ai partecipanti della spedizione punitiva organizzata nei confronti degli operatori finanziari toscani di cui al capo G) su come interagire con questi ultimi.
A tali condotte si aggiungono, quali elementi ampiamente significativi della sua intraneità nel sodalizio criminoso e conseguentemente della sua piena consapevolezza degli obiettivi perseguiti, l’utilizzo anche da parte sua di un dispositivo Blackberry al pari degli altri associati, il risentimento palesato al Lombardo nei confronti dei sodali non operativi all’interno dell’associazione e gli ammonimenti, rivoltigli dallo zio in relazione alla possibile acquisizione di un appartamento, sulla necessità di mantenere un profilo basso essendo stato il gruppo preso di mira dalle forze dell’ordine, con l’utilizzo, fortemente indicativo del coinvolgimento anche del nipote, del “noi” al plurale.
Quanto alla specifica condotta del sotterramento della valigia, non si registra nel ragionamento seguito dalla Corte di Appello la contraddittorietà lamentata dalla difesa: ben poca rilevanza assume invero il suo contenuto atteso che vuoi che si trattasse di danaro, ipotesi per la quale sembrano propendere i giudici di merito, vuoi che si trattasse di documenti compromettenti o di quant’altro, ciò non toglie che era comunque roba che occorreva occultare e dunque senza dubbio pericolosa, non avendo altrimenti alcun senso la condotta indiscutibilmente anomala e altrettanto certamente circospetta di ricorrere a modalità tanto rudimentali al fine di ottenerne la momentanea sparizione.
Non è d’altra parte neppure discutibile che costituisca segno palese del coinvolgimento del Martino il suo intervento in veste di latore delle linee di condotta che i componenti della squadra punitiva mandata a Prato avrebbero dovuto tenere con gli operatori finanziari supposti responsabili della trasgressione agli ordini della committenza: quello che, al contrario, sarebbe manifestamente illogico è che un compito così delicato potesse essere affidato dal Tassone al giovane se costui non fosse stato pienamente reso edotto della vicenda sottostante e non fosse al contempo direttamente implicato nei programmi e nelle sorti dell’associazione, tenuto conto che la posta in gioco era la liquidità economica necessaria ai successivi approvvigionamenti di droga.
Se, come è stato già affermato da questa Corte con specifico riferimento all’ associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, non è sufficiente ad integrare la condotta di partecipazione la mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né la mera condivisione di intenti, essendo indispensabile un effettivo ed operativo contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019 – dep. 29/07/2019, Di Punzio, Rv. 276692; Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015 – dep. 27/05/2015, Borraccino, P.v. 263662), ne deriva, per converso, che la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come contributi di qualunque genere purché finalizzati alla realizzazione del programma comune, integri comunque il ruolo di partecipante punibile ai sensi dell’art. 74 d.P.R. 309/1990.
Le restanti censure svolte dall’avv. Lupia nel terzo motivo del suo ricorso sono invece inammissibili.
Nessun rilievo riveste invero la mancanza di espressa motivazione sull’utilizzo dei diversi dispositivi, ognuno con un diverso nickname, ascrivibile al Martino posto che la valenza di tale accertamento è inequivocabilmente superata dal riconoscimento da parte degli agenti operanti del timbro della voce dell’imputato, nonché dal fatto che in occasione della partecipazione di costui al summit tenutosi nella casa di Colle Mattia, così come del sotterramento della valigia in giardino egli è stato direttamente osservato e riconosciuto dalle forze dell’ordine in servizio di OCP.
Meramente congetturali risultano infine le disquisizioni in ordine alla presenza dell’imputato negli incontri concernenti le attività associative, sul rilievo che si trattasse dell’autista e del nipote diretto dello zio.
10. Le doglianze svolte dal Lombardo in ordine alla sua partecipazione e all’associazione risultano del tutte generiche, posto che questi non si confronta limitandosi a ribadire la compatibilità delle condotte tenute con l’ipotesi concorsuale, profilo questo già compiutamente esaminato nel punto 7 della presente pronuncia al quale si rinvia.
11. Ad analoghe conclusioni deve giungersi per lo Stainato che contesta in termini meramente astratti la sussistenza di un suo contributo operativo all’associazione senza neppure individuare i singoli passaggi del provvedimento impugnato suscettibili di censura, sostenendo che la sua partecipazione a due soli reati-fine non consentisse l’affermazione della sua responsabilità per il delitto in esame: le assunte carenze motivazionali si scontrano con la dettagliata e diffusa analisi che i giudici distrettuali dedicano alla sua figura passando in rassegna le molteplici condotte che, pur senza consentirgli di assurgere al ruolo di organizzatore come affermato dal giudice di prime cure, sono state ritenute ampiamente rivelatrici del suo concreto apporto al programma criminoso, della sua radicata conoscenza degli accadimenti della vita associativa e del ruolo di sostanziale vicario del dominus ricoperto nella vicenda di Prato, tutti elementi che la difesa ha integralmente tralasciato.
12. Quanto alla partecipazione del Giuliani deve in primo luogo censurarsi che il reato fine contestatogli, ovverosia la tentata estorsione di cui al punto G), fosse estraneo agli scopi dell’associazione: al contrario il tentativo di recuperare le somme consegnate agli operatori finanziari di Prato affinchè provvedessero a “ripulirle” così da ostacolarne l’identificabilità della provenienza delittuosa, risulta strettamente collegato a garantire l’operatività del sodalizio nell’immediato futuro, essendo evidente che tanto il riciclaggio quanto la ripresa del danaro mancante fossero strettamente funzionali al perseguimento del programma perseguito dalla consorteria criminale con l’acquisizione di nuove forniture da importare in Italia.
Meramente fattuali risultano in ogni caso le disquisizioni in ordine all’intermittenza della sua partecipazione risultante dal compendio captativo su cui si dilunga la difesa posto che la sentenza impugnata ne fornisce una più che coerente giustificazione, costituita in primis dal suo arresto e al conseguente defilamento dalla scena per un congruo periodo suggeritagli dallo stesso Tassone ed in secondo luogo dal rilievo che la sua sporadica assenza potesse corrispondere alla non necessità del suo intervento tenuto conto che ogni volta gli venivano affidati dal capo nuovi incarichi, peraltro di natura particolarmente delicata, segno evidente che quest’ultimo manteneva uno stretto rapporto di fiducia con il suo sottoposto.
13. In ordine alla pretesa alterazione psichica del Tassone al momento dei fatti, le contestazioni articolate nel nono motivo del ricorso a firma dell’avv. Piraino devono ritenersi inammissibili alla luce della loro genericità: il ricorrente si limita a ribadire in una sostanziale riedizione dell’atto di appello la presenza di una sindrome depressiva da cui l’imputato sarebbe stato affetto sin dalla giovane età, ma tralascia integralmente la dirimente osservazione formulata dai giudici di appello relativa all’assenza di elementi patologici idonei ad alterarne la personalità, così come di tratti psicotici i quali soltanto avrebbero potuto mettere in discussione la sua capacità di intendere e di volere.
14. Passando alla disamina del trattamento sanzionatorio, devono essere trattati congiuntamente il sesto motivo del Sainato, il decimo motivo del ricorso redatto per il Tassone dall’avv. Piraino ed il terzo motivo del Lombardo concernenti il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione.
Le doglianze sollevate al riguardo sono tutte manifestamente infondate.
Mentre nessuno specifico onere motivazionale incombeva sul giudice di merito a fronte di una riduzione del tutto prossima al massimo consentito (stante lo scarto di appena un mese e dieci giorni dal limite massimo di un terzo) per il Lombardo ed il Sainato, peraltro ampiamente compensato dalle diffuse valutazioni sulla considerevole importanza dell’apporto da ognuno di essi fornito al sodalizio criminoso e sulla pericolosità dello stesso e comunque neppure contrastato da pretesi elementi favorevoli indebitamente disattesi, per quanto concerne, invece, il Tassone, non si evince dalla puntuale motivazione spesa dalla sentenza impugnata in ordine alla contenuta riduzione applicatagli alcuna illogicità manifesta o arbitrarietà tale da inficiare la valutazione discrezionale riservata al giudice di merito, che peraltro neppure le prospettazioni difensive, che restano sul piano della contestazione generica, riescono ad evidenziare.
Nessuna elisione del beneficio può essere riscontrata nell’applicazione del beneficio sol perché non riconosciuto nella massima estensione, né può ritenersi che lo stesso si traduca, come sostiene la difesa, nella doppia valutazione negativa conseguente al suo ruolo di promotore: è invece evidente che il riconoscimento della diminuzione di 1/6 rispetto alla pena base di 21 anni di reclusione, di poco superiore al minimo di 20 anni previsto dall’art. 74, primo comma d.P.R. 309/1990, gli abbia comunque consentito di scendere al di sotto della soglia edittale.
15. Il Giuliani con l’ottavo motivo ed il Martino con il quarto motivo del ricorso a firma dell’avv. Lupia lamentano, con censure del tutto sovrapponibili, l’eccessività della pena loro applicata rispetto al trattamento più mite riservato agli altri soggetti gravati dalla medesima imputazione: la doglianza è all’evidenza generica, non venendo neppure individuati i coimputati asseritamente fruitori del più clemente trattamento astrattamente invocato, né tanto meno indicati gli elementi di perfetta sovrapponibilità della propria posizione a quella di altri, o di supposta discriminazione, in ordine alla determinazione della pena con la specificità che il motivo di impugnazione necessariamente richiede.
Va in ogni caso ribadita, alla luce del principio sancito dall’art. 27 Cost. secondo il quale il trattamento penale è personale, l’inammissibilità delle questioni con le quali si lamenta la disparità di pena)avendo questa Corte già affermato che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015 – dep. 30/06/2015, La Penna e altri, Rv. 264020).
16. Quanto all’eccezione di incostituzionalità sollevata dal Lombardo nel quarto motivo con riferimento alla cornice edittale dell’art. 74 d.P.R.309/1990 deve rilevarsene la manifesta infondatezza.
Il trattamento sanzionatorio costituisce invero una scelta tipicamente rientrante nella discrezionalità legislativa e, come tale, non è qualificabile di per sè come caratterizzata da manifesta irragionevolezza, atteso che neppure viene individuata la fattispecie criminosa rispetto alla quale effettuare una comparazione tale da consentire l’ipotizzabilità della violazione del principio di ragionevolezza.
La Corte Costituzionale, con orientamento costante, ha infatti da tempo affermato che il legislatore, in presenza di situazioni diverse e in applicazione del principio di uguaglianza, può prevedere una disciplina diversa, purché le predette situazioni siano identificate in modo non irragionevole e rispettando il principio di proporzionalità (ex plurimis Corte Cost. sentenza n. 83 del 2010), con la conseguenza che i principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di proporzionalità, possono dirsi violati solo quanto il legislatore, senza alcuna plausibile e ragionevole giustificazione, tratti in maniera sensibilmente diversa una fattispecie rispetto ad altra, la quale, per le sue similitudini e analogie con la prima sia idonea a fungere da tertium genus comparationis (cfr Corte Cost. ordinanza n. 240 del 2011).
La scelta legislativa relativa alla modulazione del trattamento sanzionatorio non è mai di per sé irragionevole e non è perciò demandabile alla Corte Costituzionale di intervenire sic et simpliciter, ovverosia in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate, sulla configurazione del trattamento sanzionatorio in relazione a condotte individuate come punibili dallo stesso legislatore, potendo il sindacato di legittimità costituzionale investire le pene scelte dal legislatore solo se si appalesi una evidente violazione del canone della ragionevolezza, in quanto ci si trovi di fronte a fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio.
Né può fungere da ausilio l’art. 4 della decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea n. 2004/757/GAI, quale eventuale quale parametro interposto.
Quest’ultima disposizione, infatti, lungi dal determinare precisi intervalli di pena per le diverse ipotesi di reato in tema di stupefacenti, si limita ad esigere che il legislatore nazionale fissi i massimi edittali al di sopra di determinate soglie minime, derogabili solo in pejus, secondo il cosiddetto «principio del minimo del massimo».
Nessuna indicazione può, dunque, evincersi dalla disposizione europea richiamata, ai fini della richiesta rivisitazione del trattamento sanzionatorio dell’art. 74: in assenza di soluzioni costituzionalmente vincolate o imposte dal rispetto degli obblighi comunitari, non può essere richiesto alcun intervento della Corte Costituzionale che verrebbe altrimenti ad interferire nella sfera delle scelte di politica sanzionatoria riservate al legislatore, in spregio al principio della separazione dei poteri.
17. Tutto ciò premesso, occorre ciò nondimeno rilevare, in accoglimento del motivo aggiunto articolato per il Tassone dall’avv. De Ceglia, la sopravvenuta illegalità della pena con riferimento ai reati di cui ai capi D) ed H), compito che questa Corte è chiamata a svolgere anche di ufficio ad eccezione dell’ipotesi in cui il ricorso sia inammissibile per tardività (cfr. Sez. U. 33040 del 2015).
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 23.1.2019 n. 40, pubblicata sulla G.U. del 13.3.2019, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 73, primo comma d.P.R. 309/1990 nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni, la pena determinata con riferimento ai reati di tentata esportazione di sostanze stupefacenti deve ritenersi illegale atteso che la sua quantificazione è stata effettuata attraverso un procedimento di commisurazione basato sui limiti edittali dell’art. 73 in vigore al momento del fatto, ma attualmente non più tali.
Dovendo escludersi che possa essere conservata, in quanto legittima, sotto il profilo del principio costituzionale di proporzionalità della pena rispetto all’offesa, la pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine, e ciò anche nell’ipotesi in cui la stessa risulti contenuta nell’ambito del vigente arco edittale, considerate le inevitabili ricadute nella sua graduazione stanti i diversi margini tra il minimo ed il massimo rispetto ai quali è stata calcolata, la sentenza impugnata deve essere, pertanto, su tale punto annullata nei confronti di tutti gli imputati cui sono stati ascritti i relativi delitti, ovverosia Rega Simone, Galanti Alessandro, Tassone Cosimo Damiano e Sainato Domenico, con rinvio al giudice a quo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, dovendo per il resto i relativi ricorsi essere rigettati.
17.1. Va tuttavia precisato che, per effetto del principio della formazione progressiva del giudicato, che copre, in conseguenza del giudizio di parziale annullamento disposto da questa Corte, i capi della sentenza ed i punti della decisione impugnati che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, così come disposto dall’art. 624 cod. proc. pen., resta ferma l’affermazione di responsabilità degli imputati, con conseguente inapplicabilità di eventuali cause estintive sopravvenute (Sez. U., n. 4904 del 26/03/1997, Attinà RV. 207640).
18. I ricorsi di Giuliani Massimo, Martino Fabio e Lombardo Valerio devono essere integralmente rigettati, seguendo a tale esito la condanna degli imputati alle spese processuali.
19. All’inammissibilità del ricorso di Perracino Davide, consegue oltre al pagamento delle spese processuali altresì la condanna, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Rega Simone, Galanti Alessandro, Tassone Cosimo Damiano e Sainato Domenico, limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo ai capi D) ed H) e rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma;
rigetta nel resto i ricorsi di Rega, Galanti, Tassone e Sainato, dichiarando irrevocabile l’affermazione della loro responsabilità.
Rigetta i ricorsi di Giuliani Massimo, Martino Fabio, Lombardo Valerio e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di Perracino Davide e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020.