L’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi opera anche in caso di pagamento rateale delle somme dovute in base agli istituti definitori dell’accertamento e deflattivi del contenzioso (Agenzia delle Entrate, circolare n. 29/E del 7 agosto 2015).

Gli eredi non pagano le sanzioni del de cuius. Anche se si tratta di quelle comminate in relazione ad atti di acquiescenza, adesione, reclamo-mediazione, conciliazione giudiziale, anche se si riferiscono alle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione.

In tali ipotesi, le uniche sanzioni che potranno essere richieste agli eredi sono quelle relative alle rate scadute e non pagate dopo la morte del de cuius.

È quanto ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E diffusa venerdì 7 agosto, al fine di fugare i dubbi rimanenti (confermati dalle richieste di chiarimenti) in tema di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.

Come ulteriormente precisato, gli eredi sono al riparo dalle sanzioni comminate al de cuius anche se già irrogate con provvedimento definitivo (emesso a seguito dei menzionati istituti definitori) e nel caso in cui l’autore della violazione deceda prima del totale pagamento della sanzione ed incorra pertanto in ulteriori sanzioni.

Al riguardo l’Agenzia specifica che «qualora nel corso di una rateazione si verifichi il decesso del contribuente, in relazione alle residue rate ancora da versare, la competente struttura non potrà chiedere agli eredi il pagamento delle somme ancora dovute a titolo di sanzione; è altresì escluso il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione».