Lite tra fratelli: spostami il motocarro .. aspetta sto mungendo. Dopo prende il forcone e glielo sbatte in testa.

(Corte di Cassazione penale, sez. V, sentenza 14 aprile 2016, n. 15604)

Sentenza

sul ricorso proposto nell’interesse di:

F.I., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa il 09/03/2015 dalla Corte di appello di Cagliari;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Di Nardo Marilia, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avv. Roberto Olla, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.

Ritenuto in fatto

Il difensore di F.I. ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa nei confronti del suo assistito, in data 03/07/2012, dal Tribunale di Cagliari.

L’imputato risulta essere stato condannato a pena ritenuta di giustizia per i reati di violenza privata e lesioni personali, in ipotesi commessi in danno del fratello F.G., costituitosi parte civile.

Secondo la ricostruzione accusatoria, fatta propria dai giudici di merito, il ricorrente aveva prima impedito al fratello di accedere con la propria auto all’interno del garage di sua proprietà, parcheggiando un motocarro dinanzi all’ingresso di quella rimessa, e di lì a poco (dopo che la parte civile gli aveva rappresentato che avrebbe chiamato i Carabinieri per far spostare il veicolo, non essendosi egli disposto a farlo malgrado gli fosse stato richiesto) aveva colpito lo stesso F.G. con un forcone al capo, cagionandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Con l’odierno ricorso, la difesa deduce:

travisamento della prova, in ordine al delitto di cui all’art. 610 cod. pen..

La Corte territoriale avrebbe riconosciuto particolare rilevanza, a riscontro delle dichiarazioni della persona offesa, alle dichiarazioni rese dallo stesso imputato ed alla testimonianza di un Maresciallo dei Carabinieri intervenuto in loco: in entrambi i casi, però, quei contributi appaiono travisati.

Ignazio F., infatti, non ammise mai di avere impedito al fratello l’accesso all’autorimessa, limitandosi a dirgli che avrebbe dovuto attendere perchè in quel momento impegnato in un’attività che non poteva essere interrotta (il ricorrente era intento in operazioni di mungitura).

Ergo, l’imputato non si dichiarò mai consapevole di avere ostruito il passaggio, giacchè non disse mai al fratello che, come questi gli aveva sollecitato di fare, avrebbe di lì a poco spostato il motocarro: su quest’ultimo punto, anche F.G. risulta avere confermato la circostanza.

Quanto al narrato del sottufficiale, il militare non rappresentò alcunchè di certo sulla effettiva posizione del veicolo del ricorrente, esprimendosi in termini approssimativi (“..se non sbaglio.. non posso dirlo con certezza.. non ricordo..”) e adducendo di essersi portato sul posto quando già era buio.

Al contrario, i testimoni P.G. (moglie dell’imputato, indotta dalla difesa) e S.C. (citato dal P.M.) avevano escluso che il motocarro si trovasse in una posizione tale da impedire alla parte civile l’ingresso al garage: l’immotivata decisività riconosciuta alle presunte ammissioni del ricorrente ed alla deposizione dell’ufficiale di p.g. rende parimenti irragionevole la conclusione che i testi da ultimo ricordati dovrebbero considerarsi non attendibili carenze motivazionali della sentenza impugnata in ordine alla affermata responsabilità dell’imputato per il delitto di lesioni personali e sulla valutazione delle dichiarazioni dei testimoni S. e P..

I giudici di merito, quanto al reato di cui all’art. 582 cod. pen., ritengono di rinvenire un riscontro alle dichiarazioni dell’imputato nel certificato medico in atti, senza considerare che vi risultano attestate lievi lesioni sia all’orecchio sinistro che a quello destro; conseguenze che non possono logicamente ricollegarsi ad un solo colpo di forcone ( F.G. sostenne peraltro di aver ricevuto “un colpo qua”, a riprova dell’unicità dell’azione), tanto più ove si rilevi che dall’uso di uno strumento di tale elevata offensività sarebbero derivati verosimilmente esiti ben più gravi.

Quelle modeste lesioni, invece, collimano con la ricostruzione offerta dall’imputato, il quale riferì di un reciproco strattonamento, venendo riscontrato – ancora una volta – dalla P. e dal S.: non si comprende, del resto, perchè l’ipotizzata inattendibilità di questi ultimi a proposito della violenza privata dovrebbe ipso facto comportare l’impossibilità di prestar loro fede anche in ordine al residuo addebito erronea applicazione degli artt. 610 e 393 cod. pen., nonchè omessa motivazione della sentenza impugnata circa la dedotta possibilità di riqualificare la contestata violenza privata come reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La difesa aveva, a riguardo, presentato un motivo di appello rimasto del tutto privo di disamina: fra l’altro, era stato evidenziato come, fra le parti, esistesse già un risalente contenzioso civile che aveva ad oggetto la proprietà e le modalità di accesso ai box auto applicabilità alla fattispecie concreta dell’art. 131-bis cod. pen..

Segnalando di non averne potuto fare istanza nei primi motivi di gravame od all’atto dell’udienza di appello, il difensore del F. sollecita l’applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui sopra: evidenzia in proposito che “l’offesa riconducibile ai fatti in contestazione è estremamente tenue, dal momento che si sarebbe trattato di un parcheggio irregolare di un autocarro e di qualche graffio” e che si ravvisa altresì “mancanza di abitualità nel comportamento dell’offensore”.

Considerato in diritto

E’ nello stesso corpo del ricorso che si precisa come l’imputato dichiarò, a domanda del giudicante, “mi sono affacciato perchè lui mi ha chiamato di spostare i mezzi e io gli ho risposto. Adesso sto mungendo, aspettami un attimo, così gli ho detto”; a questo punto, è del tutto logica la conclusione raggiunta dai giudici di merito, secondo cui – avendo risposto al fratello nei termini anzidetti –

F.I. si dimostrò pienamente consapevole di avere ostruito il passaggio: infatti, laddove egli fosse stato convinto che l’altro poteva accedere al proprio garage malgrado la presenza del motocarro, quella risposta non avrebbe avuto senso ( F. G., piuttosto, si sarebbe sentito dire di non seccare con le sue pretese infondate); ed analogamente sarebbe accaduto qualora l’imputato avesse inteso lasciare il veicolo in sosta in quel luogo nell’esercizio di una ritenuta legittima facoltà, il che rende ex se infondate le doglianze di cui al terzo motivo.

Del resto, non può assumere rilievo nel caso di specie (dove la sentenza di secondo grado risulta avere integralmente confermato la prima decisione) la prospettazione di un travisamento dei risultati di alcune delle prove acquisite: a riguardo, si è anche di recente ribadito che “in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purchè specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio” (Cass., Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv 258774).

A proposito del reato di cui all’art. 582 cod. pen., la Corte di appello segnala correttamente come il querelante avesse dichiarato di essere stato “colpito con un forcone utilizzato di piatto”: ciò rende ragione del perchè le lesioni rimasero non profonde, a dispetto dello strumento impiegato.

Analogamente, l’estensione “di piatto” del forcone, che attinse dunque la vittima in orizzontale e non attraverso le punte, rende non solo possibile la compresenza di una “minima abrasione del lobo dell’orecchio destro” e di un trauma all’altro orecchio, ma anzi giustifica l’ulteriore “lieve trauma del cuoio capelluto in sede retroauricolare sinistra” (ragionevolmente riscontrato, per quanto in prossimità della seconda lesione, in posizione intermedia).

In ordine all’applicabilità al caso in esame della norma di cui all’art. 131-bis cod. pen., che certamente può essere richiesta a questa Corte ai sensi dell’art. 609, comma 2, codice di rito, quale questione che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, si rileva che le sentenze di merito evidenziano elementi che depongono per una valutazione di non particolare tenuità dell’offesa.

Si rileva infatti che il giudizio di comparazione fra circostanze di segno contrario, pure riconoscendo al F. le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., è nel senso della sola equivalenza; inoltre, e soprattutto, è necessario sottolineare che – avuto riguardo ai limiti edittali di cui all’art. 582 cod. pen., e considerando la previsione del comma 1 in ragione dell’anzidetta equivalenza delle opposte circostanze – la pena base per il reato ritenuto più grave risulta fissata in mesi 6 di reclusione (a fronte di un minimo edittale contenuto in mesi 3).

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell’imputato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Considerata la peculiarità della fattispecie, riguardante reati commessi in ambito di rapporti familiari, la Corte ritiene – ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52 – di disporre l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, dell’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2016.