Liti condominiali: disturba con una radio accesa ad alto volume le occupazioni della vicina; quest’ultima gli getta dal terzo piano, all’indirizzo della molestatrice, un secchio d’acqua (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 31 ottobre 2019, n. 44504).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. Gianni Filippo Reynaud – rel. Consigliere

la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da (OMISSIS), nata a (OMISSIS) il (OMISSIS) avverso la sentenza del 17/07/2018 del Tribunale di Frosinone;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gianni Filippo Reynaud;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

udito per la parte civile l’avv. (OMISSIS), che ha richiamato le conclusioni scritte depositate, chiedendo la liquidazione delle spese del grado.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 luglio 2018, il Tribunale di Frosinone ha condannato l’odierna ricorrente alle pene dell’ammenda di legge, ritenendola responsabile dei reati di cui agli artt. 659 e 674 cod. pen. per aver disturbato con una radio accesa ad alto volume le occupazioni della vicina (OMISSIS) e per aver gettato dal terzo piano, all’indirizzo di quest’ultima, un secchio d’acqua con l’intento di molestarla.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata deducendo con il primo motivo la violazione degli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., 6, comma 3, lett. d), CEDU, 495, comma 2, cod. proc. pen., nonché la nullità della sentenza per violazione dei diritti di difesa e mancata assunzione di prova decisiva e la nullità dell’ordinanza resa all’udienza del 17 luglio 2018 per aver il giudice revocato l’ordinanza ammissiva delle prove testimoniali richieste dalla difesa.

Si lamenta, in particolare, la mancanza della motivazione sulla superfluità della prova, l’indebita compressione dei diritti difensivi in assenza di interessi di segno contrario da tutelare, l’impossibilità di ritenere la difesa decaduta dalla prova pur in mancanza di citazione dei testimoni, non potendo peraltro ravvisarsi nel caso di specie un sopravvenuto disinteresse all’assunzione delle prove.

3. Con il secondo motivo si deducono violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. con riguardo ai criteri utilizzati per la valutazione della prova, posto che le fotografie acquisite in dibattimento sulle caratteristiche e sulla posizione della radiolina da cui sarebbero scaturiti i rumori molesti inficiavano le dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa costituita parte civile.

4. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 659 e 674 cod. pen.

4.1. Sotto il primo profilo si lamenta l’assenza di prova circa l’idoneità della condotta – tra l’altro occasionale ed episodica – a disturbare una pluralità indeterminata di persone e a superare la soglia della normale tollerabilità.

4.2 Sotto il secondo profilo, si muove la stessa censura da ultimo richiamata con riguardo alla contravvenzione di getto pericoloso di cose, anche rispetto ai temi del nocumento arrecato alla persona offesa ed alla natura offensiva della condotta.

5. Con il quarto motivo si deducono violazione dell’art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione per non essere stata applicata, anche d’ufficio, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

6. Con il quinto motivo si lamentano violazione degli artt. 539 cod. proc. pen. e 165 cod. pen. con riguardo all’ingiusta liquidazione provvisionale del danno in favore della parte civile, in assenza di prova, essendo stato il relativo potere esercitato in modo arbitrario e senza motivazione, anche rispetto alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della stessa, senza valutare le condizioni economiche dell’imputata e la sua possibilità di farvi fronte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D. M. Rv. 271732; Sez. 5, n. 2511 del 24/11/2016, dep. 2017, Mignogna e a., Rv. 269050; Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli e a., Rv. 257891).

Nel caso di specie – come emerge dal verbale di udienza del 17 luglio 2018, cui il Collegio ha fatto doverosamente accesso stante la natura processuale dell’eccezione – a fronte della revoca dell’ordinanza ammissiva delle prove richieste dalla difesa, questa nulla ha eccepito, sicché la doglianza proposta per la prima volta in questa sede è tardiva giusta la decadenza prevista dall’art. 183, comma 3, cod. proc. pen.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché sottopone a questa Corte questioni di merito sulla ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove non suscettibili di sindacato in questa sede, ma risulta in realtà assorbito per essere parzialmente fondato il terzo motivo di ricorso, proprio con riguardo alla contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. cui soltanto si riferiscono le specifiche doglianze contenute nel secondo motivo.

2.1. Con riguardo a detta contravvenzione, va preliminarmente osservato come sia manifestamente infondato il rilievo secondo cui il reato previsto dall’art. 659 cod. pen. sarebbe insussistente perché si sarebbe trattato di un fatto episodico esauritosi in un ristretto arco temporale: la sentenza, di fatti, attesta che l’imputata era solita posizionare la radio ad alto volume sul davanzale della sua finestra e, peraltro, la contravvenzione in parola è reato solo eventualmente permanente, che si può consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo (Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014, dep. 2015, Calvarese, Rv. 262510), avendo spesso carattere istantaneo (Sez. 1, n. 2598 del 13/11/1997, dep. 1998, Garbo, Rv. 209960).

2.2. Per contro, la sentenza impugnata è censurabile nella parte in cui, dopo aver correttamente richiamato il principio secondo cui per l’integrazione del reato previsto dall’art. 659 cod. pen. è sufficiente l’idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (Sez. 1, n. 7748 del 24/01/2012, Giacomasso e a., Rv. 252075; Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014, dep. 2015, Calvarese, Rv. 262510), afferma lapidariamente che «nel caso concreto, il disturbo cagionato dall’imputata è stato rilevante ex art. 659 c.p., in quanto idoneo ad alterare sensibilmente le occupazioni ed il riposo delle persone».

Benché non sia stato espressamente dedotto il vizio di motivazione, la ricorrente sostanzialmente lamenta che la sentenza non adduca alcun elemento di prova circa l’idoneità della condotta a disturbare una pluralità di soggetti.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’affermazione di responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell’effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018, G., Rv. 273948).

L’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete (Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015, Montoli e a., Rv. 263433).

Nel caso di specie, tuttavia, nulla viene detto in sentenza su quale sarebbe l’indeterminata pluralità di persone che poteva essere disturbata dalla condotta contestata all’imputata, essendosi la sentenza limitata a dar atto del disturbo arrecato alla vicina di casa, in conformità, peraltro, alla stessa imputazione formulata.

Ed invero l’addebito in questione è stato espressamente formulato con esclusivo riguardo al disturbo delle occupazioni della sola vicina di casa (OMISSIS), sicché, anche solo avendo riguardo all’imputazione ascritta, l’imputata va assolta dal reato contestatole perché il fatto non sussiste.

Non soltanto, infatti, nella sentenza non si attesta che nello stesso immobile, ovvero nelle vicinanze, dimorassero altre persone che potevano essere disturbate dal suono della radiolina in questione – sicché, per ciò solo, la sentenza si dovrebbe annullare per difetto di motivazione – ma il fatto siccome contestato in imputazione non può di per sé integrare gli estremi della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. e la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, in parte qua, perché il fatto non sussiste.

2.3. Da ultimo, inammissibile per assoluta genericità e quasi incomprensibile, a fronte del fatto ascritto e ritenuto (l’aver gettato dalla finestra del terzo piano un secchio d’acqua all’indirizzo della vicina di casa con l’intento di molestarla) – è invece la doglianza circa la sussistenza del reato di cui all’art. 674 cod. pen. formulata con riguardo, si legge in ricorso, «al tema delle norma tollerabilità, del nocumento cagionato alla persona offesa, della natura offensiva della condotta».

3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile posto che la questione dell’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità atteso che, all’esito della celebrazione del giudizio di merito, la difesa dell’imputato, nel formulare le proprie conclusioni, può avanzare, anche in via subordinata, richiesta di applicazione di detta causa di non punibilità (Sez. 7, ord. n. 15659 del 08/03/2018, Cavasin, Rv. 272913; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877).

Ciò non risulta essere avvenuto e quando, come nella specie, la disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, sul giudice di merito non grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913).

4. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.

A proposito delle doglianze circa la quantificazione della provvisionale, di fatti, l’orientamento di questa di questa Corte è da tempo consolidato nel senso che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. U, n. 2246/1991 del 19/12/1990, Capelli, Rv. 186722; v., tra le più recenti, Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, Policastro, Rv. 263486; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola e a., Rv. 261054).

Quanto al fatto che sarebbe mancato un accertamento delle condizioni economiche dell’imputata, è consolidato l’orientamento secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice non è tenuto a svolgere tale accertamento, dovendo tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Sez. 5, n. 48913 del 01/10/2018, Asllani, Rv. 274599).

Queste ultime circostanze non sono però state dedotte in ricorso, che, pertanto, è sul punto generico.

5. L’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo al reato di cui all’art. 659 cod. pen. comporta, tuttavia, oltre all’eliminazione della relativa pena – quantificata in 100 Euro di ammenda – l’eliminazione anche della condanna al risarcimento del conseguente danno e la riduzione della provvisionale.

Posto che questa è determinata, in modo onnicomprensivo, in Euro 3.000 per entrambi i reati, senza ulteriori specificazioni, deve ritenersi che il giudice di merito abbia ritenuto di imputare la somma pro quota ed in egual misura a ciascuno di essi.

L’importo della provvisionale per il reato di cui capo B va pertanto ridotto ad euro 1.500, salva la definitiva valutazione rimessa al giudice civile.

In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, anche in relazione alle conseguenti statuizioni civili, ai sensi dell’art. 541, comma 1, cod. proc. pen., le spese sostenute dalla parte civile nel presene grado di giudizio debbono essere compensate in ragione della metà e l’imputata ricorrente va condannata al rimborso della restante parte delle stesse, da quantificarsi, in leggera riduzione dell’eccessiva notula presentata dal patrono, tenendo anche conto della semplicità delle questioni e del contenuto valore dell’azione civile, in euro 3.500,00 per l’intero e dunque in euro 1.750,00, oltre accessori di legge, per la residua metà.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A (art. 659 cod. pen.) perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena e la condanna al risarcimento del danno.

Rigetta il ricorso nel resto riducendo la provvisionale per il residuo capo B (art. 674 cod. pen.) alla somma di Euro 1.500,00.

Condanna la ricorrente al pagamento della metà delle spese di lite in favore della parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.750,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019.

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