Lo spargimento di ceneri su un area coltivata di terzi non costituisce reato a meno di turbamenti del proprietario delle piante per l’episodio subito (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 16 maggio 2024, n. 19605).

REPUBBLICA I’TALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

GERARDO SABEONE                  – Presidente –

ROSSELLA CATENA                     – Consigliere relatore –

ENRICO VITTORIO S. SCARLINI – Consigliere –

RENATA SESSA                            – Consigliere –

FRANCESCO CANANZI               – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 sul ricorso proposto da

(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 20/06/2023;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Rossella Catena;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonio Balsamo, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Sondrio in composizione monocratica, in data 15/11/2021, con cui (omissis) (omissis) era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 612, comma secondo, 674, 624, 625 n. 7 e 7-bis cod. pen.

2. (omissis) (omissis) ricorre, in data 03/11/2023, a mezzo del difensore di fiducia Avvocato (omissis) (omissis) deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1. vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, e) cod. proc. pen., atteso che la querela della persona offesa e del tutto chiara in relazione alle frasi pronunciate dall’imputato, confermate anche dalla moglie della persona offesa, non essendo state dai predetti mai riferita la frase “ti spezzo le gambe”, riferite, oltre un anno dopo dal fatto, dal teste (omissis) (omissis) la cui deposizione peraltro, contrasta con quella del sindaco del paese, il quale ricordava che (omissis) (omissis) e lo (omissis) (omissis) stavano litigando e si minacciavano a vicenda, circostanza del tutto pretermessa dalla sentenza impugnata;

2.2. violazione di legge, in riferimento all’art. 612 cod. pen., ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la minaccia era evidentemente condizionata (“vieni qui …”) e, come tale, non costituisce reato, anche in quanto pronunciata in un contesto di reciproca conflittualità;

2.3. violazione di legge, in riferimento all’art. 674 pen., ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto le ceneri sono un fertilizzante, ne risulta che piante siano state danneggiate; in ogni caso, la condotta é stata posta in essere nei confronti di cose e non di persone;

2.4. inosservanza di norme sancite a pena di nullità inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., quanto alla inutilizzabilità delle riprese video, effettuate da un privato che ha ripreso la pubblica via, in violazione della disciplina di cui al d.lgs. 196/2003; le immagini, peraltro, non riprendono l’imputato, come erroneamente affermato dalla Corte di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. II ricorso di (omissis) (omissis) é inammissibile, salvo per quanto riguarda la contravvenzione di cui all’art, 674 cod. pen., contestata al capo b), in relazione alla quale la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

1.1. II primo motivo di ricorso é del tutto versato in fatto, posto che le sentenze di merito – che si integrano reciprocamente, trattandosi di doppia conforme – hanno dato atto della conflittualità esistente tra (omissis) (omissis) e lo (omissis) (omissis) derivante da cattivi rapporti di vicinato, culminati dapprima nell’episodio di minaccia, di cui al capo a) dell’imputazione.

La minaccia profferita ai danni della persona offesa – “ti spezzo le gambe” – risulta percepite dal teste (omissis) vicino di casa presente all’alterco, e, come emerge dalla lettura del capo di imputazione riportato in entrambe le sentenze di merito, la detta frase risulta specificamente contestata; dalla sentenza di primo grado, inoltre, emerge come anche il sindaco, avesse riferito di aver assistito all’alterco tra (omissis) (omissis) e lo (omissis) (omissis) ma di non essere in grado di riferire le frasi che erano state pronunciate nell’occasione, in quanto si era allontanato.

II primo motivo di ricorso, quindi, non si confronta neanche con la motivazione delle sentenze di merito, risultando del tutto inammissibile.

Quanto al concetto di minaccia condizionata, posto a fondamento del secondo motivo di ricorso, va ricordato che il delitto di cui all’art. 612 cod. pen. non é integrato solo nel caso in cui le locuzioni intimidatrici espresse in forma condizionata siano dirette non già a restringere la libertà psichica del soggetto passivo, ma a prevenirne un’azione illecita o inopportuna, essendo destinate a rappresentare tempestivamente quale reazione legittima determinerebbe ii comportamento della persona offesa (Sez. 5, n. 37438 del 15/07/2021, Margiotta Cinzia c. Greco Giorgio, Rv. 281874; Sez. 5, n. 29390 del 04/05/2007, Montorsi, Rv. 237436).

Nel caso in esame non emerge in alcun modo, ne la difesa fornisce alcuna delucidazione sul punto, quale sarebbe stata l’azione illecita o inopportuna della persona offesa.

2. Fondato appare il terzo motivo di ricorso, posto che la contravvenzione di cui all’art. 674, cod. pen., non é configurabile quando l’offesa, l’imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone (Sez. 3, n. 19968 del 14/12/2016, dep. 27/04/2017, Buono e altro, Rv. 269767; Sez. 3, n. 22032 del 13/04/2010, Chelli, Rv. 247612); nel caso in esame, inoltre, non risulta alcuna specifica circostanza da cui desumere un turbamento alla persona offesa.

Ne discende, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla citata fattispecie, perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili nei confronti della persona offesa, (omissis) e l’eliminazione della relativa pena inflitta, pari ad euro 66,00, così determinata per il rito.

3. Manifestamente infondato risulta anche il quarto motivo di ricorso, in quanto “In tema di prova atipica, sono legittime e pienamente utilizzabili senza alcuna autorizzazione dell’autorità giudiziaria le videoriprese, eseguite da privati, mediante telecamera esterna installata sulla loro proprietà, che consentono di captare ciò che accade  nell’ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi, i quali, rispetto alle azioni che ivi si compiono, non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza, trattandosi di luoghi, che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall’esterno, senza ricorrere a particolari accorgimenti.” (Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, P.G., P.C. e Barile, Rv. 261053).

5. Nel caso in esame, inoltre, emerge dalla motivazione della sentenza di primo grado che le telecamere erano state collocate in prossimità dell’abitazione dell'(omissis) proprio dai Carabinieri, a seguito delle segnalazioni di molteplici episodi di danneggiamento, per cui il ricorso non si confronta neanche con le emergenze processuali, sul punto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui all’art. 674 cod. pen. perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di euro 66,00; revoca altresì le statuizioni civili in favore della parte civile (omissis) (omissis).

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Cosi deciso in Roma, il 06/02/2024

Il Consigliere estensore                                                                                       Il Presidente

Rossella Catena                                                                                               Gerardo Sabeone

Depositato in Cancelleria, oggi 16 maggio 2024.

SENTENZA