https://noiradiomobile.org/lo-svolgimento-di-attivita-ludica-o-lavorativa-in-favore-di-terzi-durante-lassenza-per-malattia-non-legittima-il-licenziamento-corte-di-cassazione-sezione-lavoro-civile-sentenza-26-aprile/
Lo svolgimento di attività ludica o lavorativa in favore di terzi durante l’assenza per malattia non legittima il licenziamento (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza 26 aprile 2022, n. 13063).