L'obbligo per l'amministrazione di non iniziare il procedimento disciplinare nei confronti di un militare, o di sospenderlo, discende esclusivamente dall'esercizio in senso proprio dell'azione penale e quindi dalla richiesta di rinvio a giudizio o atti equivalenti e non anche dalla sola circostanza dell'avvenuta sottoposizione ad attività di indagine.