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Continue to ChatL'opposizione del fermo di immobili, pena la nullità, va notificato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria competente (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 8 novembre 2018, n. 28528). https://noiradiomobile.org/lopposizione-del-fermo-di-immobili-pena-la-nullita-va-notificato-presso-lufficio-dellavvocatura-dello-stato-nel-cui-distretto-ha-sede-lautorita-giudiziaria-competente-corte-di-cassazione-s/