L’ordine di demolizione non notificato all’erede testamentaria, é da ritenersi nullo (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 13 maggio 2022, n. 18990).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente –

Dott. ROSI Elisabetta – Rel. Consigliere –

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) GRAZIA nata a MAZZARINO il 04/01/19xx;

avverso l’ordinanza del 07/09/2021 del TRIBUNALE di GELA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa ELISABETTA ROSI;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La difesa di (OMISSIS) Grazia ha proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Gela, emessa quale giudice dell’esecuzione, in data 7 settembre 2021, con la quale è stata rigettata l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione delle opere abusive, disposto con sentenza della Pretura di Gela n. 43/92, divenuta definitiva in data 14 gennaio 1994 e ne ha chiesto l’annullamento, dopo avere premesso che la stessa è venuta a conoscenza dell’ordine di demolizione mai notificato alla stessa, nonostante sia erede testamentaria della defunta (OMISSIS) Concetta, condannata nel procedimento, deceduta il 25 aprile 1995, deducendo quattro motivi.

1.1. Con il primo lamenta violazione di legge per omessa motivazione sulla specifica richiesta della difesa di dichiarare la nullità dell’ordine di demolizione per omessa notificazione dello stesso alla ricorrente, in quando erede testamentaria del bene da demolire;

1.2. Con il secondo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, per omessa motivazione sulla revoca implicita, da parte del giudice dell’esecuzione dell’ordinanza del 18 settembre 2020 con la quale era stato impartito al Comune di Mazzarino l’ordine di provvedere sulla domanda in sanatoria.

1.3. Con la terza censura lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione per mancata motivazione in ordine alla illegittimità dell’ordine di demolizione conseguente all’affidamento determinato dal considerevole lasso di tempo intercorso dalla domanda di sanatoria, avendo il giudice dell’esecuzione argomentato in ordine a profili di staticità dell’edificio in caso di demolizione, profili mai sollevati dalla ricorrente nell’incidente di esecuzione. Nonché omessa motivazione in ordine all’esito dell’istanza di sanatoria.

1.4. Con il quarto motivo eccepisce violazione di legge, in relazione all’art. 31, comma 9, Testo Unico edilizia, per nullità od inefficacia dell’ordine di demolizione per omessa notifica alla ricorrente, essendo detto ordine rivolto a soggetti estranei alla proprietà, circostanza che rende impossibile l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, come da giurisprudenza consolidata sia amministrativa che di legittimità.

2. Il Sostituto procuratore generale, con la requisitoria scritta depositata il 10 gennaio 2022, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso non essendo mai stata esitata la richiesta di sanatoria edilizia, peraltro tardiva, presentata dalla dante causa della ricorrente, avendo l’ordine di demolizione efficacia anche nei suoi confronti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che l’ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato, ma naturalmente ciò comporta che lo stesso debba essere notificato a chi vanta il diritto reale (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403 – 01).

È stato anche opportunamente sottolineato come tale ordine conservi la sua efficacia anche nei confronti dell’erede o avente causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, potendo essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall’ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili (così Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, Curcio, Rv. 265193 – 01).

2. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che sia necessario affermare il principio di diritto che l’ordine di demolizione emesso dall’organo dell’esecuzione (il pubblico ministero) debba essere notificato al destinatario, ossia al titolare del diritto reale sul bene, nel caso in cui il condannato sia nelle more deceduto, principio che rappresenta un evidente sviluppo logico dell’arresto Sez. 3, n. 18576 del 04/12/2019, dep. 19/06/2020, Mattera (Rv. 279501 – 01), ove questa Corte ha precisato che in tema di reati edilizi non è necessario notificare la sentenza che dispone l’ordine di demolizione all’erede dell’imputato deceduto, nel frattempo divenuto titolare del bene, in quanto il provvedimento che dispone la demolizione, allo stesso ritualmente notificato nella qualità di terzo interessato, contiene tutti gli estremi idonei a identificare la sentenza di condanna.

3. Orbene, alla luce di tale principio di diritto va subito rilevato, in accoglimento del primo e quarto motivo (quest’ultimo di contenuto invero analogo al primo) che l’ordine di demolizione di cui si discute, come da allegazioni al ricorso, non risulta essere stato notificato alla ricorrente, erede testamentaria di (OMISSIS) Concetta, condannata nella sentenza del Pretore di Gela e sul punto nessuna motivazione è stata spesa dal giudice dell’esecuzione, anzi l’ordinanza impugnata, erroneamente, indica la ricorrente (OMISSIS) Grazia come il soggetto che era stato condannato con la sentenza emessa il 17 marzo 1992 e menziona elementi del tutto “extravaganti” rispetto alle questioni che la ricorrente aveva sottoposto al giudice dell’esecuzione, e che ha poi qui riproposto, questioni connesse alle specifiche allegazioni della procedura di sanatoria intrapresa, rimaste prive di qualunque risposta nella parte motiva dell’ordinanza qui impugnata.

4. Pertanto, il ricorso è fondato e l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Gela per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Gela.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.