M.llo dei Carabinieri, libero dal servizio, si rende autore di resistenza a P.U. nei confronti di equipaggio del Radiomobile (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 20 dicembre 2019, n. 51581).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente –

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere –

Dott. RICCIARELLI Massimo – Rel. Consigliere –

Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere –

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Cellini Luca, nato il xx/xx/xxxx a (OMISSIS);

P.G. presso la Corte di appello di Cagliari;

avverso la sentenza emessa in data 01/03/2018 dalla Corte di appello di Cagliari;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Massimo Ricciarelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Delia Cardia, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione con conferma delle statuizioni civili;

udito il difensore, Avv. Fernando Vignes, anche in sost. dell’Avv. Laura Santoro, per le parti civili, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità, depositando conclusioni e nota spese;

udito il difensore, Avv. Emanuele Massei, per il Cellini, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1/3/2018 la Corte di appello di Cagliari ha confermato quella del GUP del Tribunale di Cagliari in data 6/5/2015, con cui Cellini Luca, M.Ilo dei Carabinieri in servizio presso il Battaglione Carabinieri Sardegna, era stato riconosciuto colpevole dei delitti di resistenza e lesioni in danno del brigadiere Puddu Corrado e dell’app. Manca Gianluca, in servizio presso l’Aliquota Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Cagliari, a seguito di intervento effettuato presso il locale notturno JKO.

2. Ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari.

2.1. Con il primo motivo denuncia difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo in realtà configurabile l’assorbente reato militare di cui all’art. 195 cod. pen. m. p., avendo riguardo alla violenza semmai usata da un militare nei confronti di altri due militari di grado inferiore.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 337, 393-bis e 59 cod. pen.

Le circostanze che avevano determinato l’intervento dei militati Puddu e Manca in realtà non lo legittimavano, in assenza di condotte che comportassero una legittima identificazione del M.Ilo Cellini e la richiesta delle generalità, da ritenersi invece arbitraria e da porsi all’origine dei successivi avvenimenti, con conseguente rilevanza scriminante rispetto ai reati di resistenza e lesioni.

Peraltro i due militari avrebbero potuto agevolmente accertare la dichiarata appartenenza del Cellini all’Arma, mettendosi in contatto con l’Ufficiale in posizione di comando, mentre l’accompagnamento forzoso avrebbe dovuto considerarsi eccedente le effettive necessità.

Era inoltre rilevante il dato acquisito agli atti dei procedimenti disciplinari subiti dal Puddu, a conferma della sua aggressività.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con travisamento della prova.

La Corte aveva violato, a fronte di opposte risultanze, il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, che è escluso solo quando residuino eventualità remote.

Era ragionevole prospettare che la situazione di fatto e la circostanza che il Cellini avesse immediatamente dichiarato la sua appartenenza all’Arma con il grado rivestito avessero indotto il predetto in errore sulla illegittimità-arbitrarietà delle condotte dei due militari intervenuti.

2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con travisamento della prova.

La Corte aveva indebitamente valorizzato lo stato di alterazione alcoolica del Cellini e svalutato le dichiarazioni e gli elementi a discarico.

Ma in realtà le lesioni riportate dal Manca non erano incompatibili con una caduta accidentale, i precedenti disciplinari del Puddu erano rilevanti per attestare la possibile perdita di autocontrollo, il collegamento tra Puddu e Murgia e Cicala, quali referenti del personale del locale, valeva a rendere dubbia l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, era congruo il richiamo da parte del Cellini della sua pregressa esperienza presso il Comando Generale dei Carabinieri che egli aveva richiamato per neutralizzare l’atteggiamento prevaricatore del Puddu, era da considerare ancora l’assenza di condotte penalmente rilevanti a giustificazione dell’intervento. In ogni caso il contrasto avrebbe comportato un ragionevole dubbio.

2.5. Con il quinto motivo denuncia vizio di motivazione. In relazione alle considerazioni svolte in precedenza avrebbe dovuto segnalarsi l’illogicità e contraddittorietà della motivazione, a cominciare dall’indebita svalutazione dei precedenti del Puddu, desumibili dalla nota acquisita.

3. Ha presentato ricorso il Cellini tramite il suo difensore.

3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

Indebitamente era stata respinta l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Murgia e Cicala nel corso del giudizio abbreviato, essendo stato il provvedimento di ammissione adottato in violazione dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., fermo restando che la ragione di contrasto indicata dal primo giudice non corrispondeva a quella invece segnalata dalla Corte, riferita all’audizione avvenuta nel giudizio abbreviato del teste Tasini.

3.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente.

La Corte aveva escluso l’arbitrarietà del comportamento sottolineando la legittimità della richiesta delle generalità, mentre la difesa aveva inteso far riferimento alle concrete modalità usate dai due militari, che non erano state idoneamente ricostruite, a fronte delle dichiarazioni del ricorrente, di quelle del M.Ilo Tasini e di quelle dello stesso Murgia, elementi dai quali emergeva il comportamento arbitrario e provocatorio dei due militari Puddu e Manca.

Illogicamente era stata inoltre esclusa la rilevanza dei precedenti disciplinari del Puddu, mentre illogica e contraddittoria era la motivazione con cui la Corte aveva escluso la rilevanza e l’attendibilità delle dichiarazioni del Cellini, motivazione contrastante con le risultanze processuali in merito al rapporto intercorrente tra il teste e il Cellini e in merito alla partecipazione a pretese scorribande notturne, fermo restando che o era vero che alcuni militari in cambio di consumazioni gratuite garantivano la sicurezza nel locale, ma allora non era chiara la causale della lite, o non era vero, ed allora non vi sarebbe stato motivo di parlare di scorribande.

Era inoltre illogico l’assunto che le minacce proferite dal Cellini, negate dal Tassini, erano state udite da Murgia e Cicala, posto che semmai quelle minacce di rivolgersi al Comando Generale, sarebbero state formulate nella fase dell’accompagnamento in Caserma, non potendo essere udite dai due citati testi.

Illogica era ancora la valutazione delle lesioni riportate da Manca, di cui era stata invece segnalata la compatibilità con una caduta accidentale e dunque con una causale diversa dai pugni e calci di cui avevano parlato i due militari.

3.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Corte aveva valorizzato la qualità di pubblico ufficiale e la violenza e prevaricazione utilizzata nei confronti degli operanti, ma in realtà non era stato dato conto dei presupposti per il riconoscimento del fatto di particolare tenuità, essendo inconferente la qualità di pubblico ufficiale e non risultando logico il riferimento alla violenza utilizzata, sfociata nelle lesioni, in realtà assai modeste e sintomo di condotta assai lieve.

3.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

La Corte aveva svalutato incensuratezza e benemerenze professionali e dato rilievo al comportamento processuale, improntato alla negazione dell’evidenza, ciò che finiva per dare rilievo indebitamente alla strategia processuale.

4. Ha depositato una memoria il difensore della parte civile Puddu Corrado, deducendo l’inammissibilità dei ricorsi, in quanto tardivi e comunque la loro manifesta infondatezza, oltre che l’acquiescenza sul tema della giurisdizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve in primo luogo respingersi l’eccezione sollevata nella memoria difensiva nell’interesse della parte civile Puddu, relativa alla tardività delle impugnazioni.

Al riguardo deve rimarcarsi che la Corte aveva stabilito il termine massimo per il deposito della sentenza, cosicché il termine per la presentazione dei ricorsi avrebbe dovuto ritenersi pari a giorni 45.

Il deposito è avvenuto fuori termine e l’avviso di deposito è stato effettuato alle parti in data 1/4/2019.

Entrambe le impugnazioni sono state presentate il 16 maggio 2019. Deve ritenersi che in tal modo il termine di giorni 45 sia stato rispettato.

Va infatti rilevato che il termine decorreva ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. dal giorno in cui era stata effettuata la comunicazione dell’avviso di deposito, risalente come visto al primo aprile 2019.

Tale norma, nello stabilire la decorrenza, non prevede una specifica deroga alle modalità di conteggio del termine e dunque al principio generale sancito dall’art. 172, comma 4, cod. proc. pen. secondo il quale, salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l’ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza.

Conseguentemente, a fronte di una decorrenza iniziata il 1/4/2019, il termine avrebbe dovuto computarsi escludendo tale giorno (per una conforme interpretazione del criterio di computo del termine, in relazione alla disposizione di cui all’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., può farsi rinvio a Cass. Sez. 1, n. 54333 del 20/7/2018, Poggiali, rv. 275657; Cass. Sez. 5, n. 32690 del 23/2/2018, Ben ali, rv. 273711).

Da ciò discende che i 45 giorni scadevano proprio il 16 maggio 2019, giorno nel quale i ricorsi sono stati presentati.

2. Ciò posto, deve preliminarmente esaminarsi il primo motivo del ricorso del P.G., con il quale è stato prospettato il difetto di giurisdizione nel presupposto dell’assorbente configurabilità del reato militare di cui all’art. 195 cod. pen. mil. pace.

E’ stato in particolare sottolineato che la vicenda aveva avuto ad oggetto la condotta violenta tenuta dal Cellini, maresciallo dei Carabinieri, nei confronti di due militari di grado inferiore, cioè il brig. Puddu e l’app. Manca, cosicché avrebbe dovuto ritenersi applicabile la sola fattispecie di cui al citato art. 195, che prevede la condotta del militare che usa violenza contro un inferiore, fattispecie destinata ad assorbire l’ipotesi delle lesioni lievi.

Posto che la questione riguardante la giurisdizione è deducibile senza limiti, nondimeno l’eccezione risulta manifestamente infondata.

Suggestivamente è stato fatto riferimento a corredo dell’eccezione anche alla fattispecie dell’insubordinazione, implicante l’uso di violenza verso un superiore, ipotesi con riguardo alla quale secondo un risalente orientamento i dovrebbe ritenersi sussistente un rapporto di specialità rispetto al delitto di resistenza di cui all’art. 337 cod. pen., con conseguente configurabilità del solo reato di cui all’art. 186 cod. pen. mil pace (Cass. Sez. U. n. 3 del 10/1/1976, Circosta, rv. 132549).

Ma in realtà deve rilevarsi che la fattispecie dell’abuso di autorità con violenza nei confronti dell’inferiore, di cui al citato art. 195, si inscrive tra i reati contro la disciplina militare, che dunque hanno ad oggetto l’interesse alla coesione, al servizio e all’ordine delle forze armate, nel quadro dei rapporti tra soggetti che rivestono la qualità di militari, potendosi semmai ravvisare un concorso apparente con riferimento all’ipotesi delle lesioni non aggravate, implicate dalla medesima sfera di`tutela (in tal senso Cass. Sez. 1, n. 4069 del 31/10/1991, Pergolesi, rv. 189190).

Ma allorché il militare di grado inferiore rivesta la qualità di pubblico ufficiale nell’espletamento di un servizio di controllo del territorio e di ordine pubblico e subisca l’azione violenta in opposizione all’espletamento delle relative funzioni, l’oggetto giuridico muta, in quanto la sfera di tutela oltrepassa la soglia della disciplina militare e coinvolge il buon andamento della P.A. in funzione della realizzazione delle sue finalità, che ineriscono all’ordinamento nel suo complesso e non tanto o non solo a quello militare.

Non è certo un caso che nel rapporto con la fattispecie della violenza privata sia stato affermato che è configurabile un concorso apparente rispetto all’abuso di autorità verso l’inferiore, contemplato dal codice penale militare di pace, con prevalenza del delitto di violenza privata, in cui la violenza è volta a costringere la vittima a fare qualcosa, mentre nell’abuso di autorità, la minaccia di ingiusto danno, formulata dal superiore è fine a se stessa, non essendo specificato uno scopo (Cass. Sez. 5, n. 14718 del 18/11/1999, Simionato, rv. 215194).

Correlativamente la connotazione finalisticamente oppositiva del delitto di resistenza integra un elemento specializzante, che vale a regolare in modo autonomo la materia, derivandone la prevalenza di tale fattispecie sull’abuso di autorità di cui all’art. 195 cod. pen. mil . pace, che deve dunque ritenersi assorbito.

In conclusione dunque deve ritenersi ravvisabile il reato comune di resistenza a pubblico ufficiale, di cui all’art. 337 cod. pen., peraltro più grave di quello di lesioni, di cui al capo C), sussistendo dunque la giurisdizione del giudice ordinario.

3. E’ infondato il primo motivo del ricorso del Cellini.

Il primo Giudice ha disposto d’ufficio un’integrazione della prova in sede di giudizio abbreviato, rilevando la necessità di un approfondimento dopo l’interrogatorio del Cellini, che aveva ricostruito dal suo punto di vista la vicenda.

A fronte del motivo di appello che deduceva l’inammissibilità di una siffatta integrazione, la Corte ha osservato come del tutto correttamente il primo Giudice avesse disposto l’audizione di ulteriori due testi, la cui necessità era insorta dopo l’escussione del teste indicato dalla difesa, cioè il M.Ilo Tasini.

A fronte di ciò, deve nondimeno rilevarsi come in tema di giudizio abbreviato «il potere di integrazione probatoria “ex officio” non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l’indispensabilità di un approfondimento del “thema probandunn”, ossia dei fatti oggetto di imputazione» (sul punto Cass. Sez. 5, n. 18264 del 29/1/2019, S., rv. 276246, ma in senso sostanzialmente conforme anche Cass. Sez. 6, n. 2164 del 12/12/2018, dep. nel 2019, Chatoubi Rachid, rv. 274845).

A tale stregua deve ritenersi che il primo Giudice fosse legittimato a disporre l’integrazione probatoria, peraltro non connotata da finalità esplorativa, se del caso eccedente i limiti della giurisdizione, ma volta ad un approfondimento del compendio probatorio, essendo riferita all’audizione di soggetti noti e peraltro già sentiti in fase di indagini.

4. Sono inammissibili i restanti motivi del ricorso del P.G. e il secondo motivo del ricorso del Cellini, in quanto, al di là del riferimento a profili di incompletezza o illogicità o contraddittorietà della motivazione, essi si risolvono nella prospettazione, non di rado generica, di letture alternative del compendio probatorio, così da eccedere i limiti dello scrutinio consentito in sede di legittimità.

4.1. Deve in primo luogo rimarcarsi come vi sia un contrasto tra le deduzioni del P.G. e quelle del ricorrente, poste a fondamento dell’esimente di cui all’art. 393-bis, cod. pen., tale da disarticolare in radice la valenza della prospettazione.

Ed invero il P.G. ha segnalato l’originaria arbitrarietà della richiesta delle generalità rivolta al Cellini da parte dei Carabinieri Puddu e Manca, che componevano la pattuglia intervenuta presso il locale JKO su richiesta del vice direttore Murgia e di taluni addetti alla sicurezza del locale.

Si tratta di deduzione che non si confronta con la motivazione e con gli elementi posti a fondamento di essa, a cominciare dal rilievo che in realtà il Cellini ha in limine presentato istanza di oblazione in ordine alla contestata contravvenzione di cui all’art. 651 cod. pen.

E peraltro è indubitabile che la pattuglia, chiamata a ripristinare l’ordine in una situazione che in base a quanto rappresentato implicava anche un pericolo di passaggio a vie di fatto, fosse legittimata ad identificare i presenti, compreso il Cellini, chiedendo loro i documenti, essendo insufficiente a tal fine che il predetto si fosse dichiarato o fosse stato indicato come maresciallo dei Carabinieri, posto che il predetto si era rifiutato anche di esibire documenti di identità, in particolare il tesserino, di cui era in quel momento sprovvisto.

Deve rimarcarsi come oltre alla finalità di identificazione si fosse aggiunta l’esigenza degli operanti di contenere la reazione del ricorrente, essendo sotto tale profilo inconfigurabile un profilo di arbitrarietà nell’accompagnamento del Cellini in caserma.

4.2. Meramente assertiva e generica risulta in tale prospettiva la deduzione contenuta nel terzo motivo del P.G., incentrata sulla configurabilità di un ragionevole dubbio, che in realtà la motivazione della sentenza impugnata non consente di apprezzare.

4.3. Inoltre la Corte territoriale ha dato conto degli elementi probatori sulla base dei quali ha ritenuto che anche il Cellini avesse preso parte attiva alla prima fase del diverbio con gli addetti alla sicurezza per problemi legati al mancato pagamento delle consumazioni e alla mancata esibizione di una speciale carta, in gergo «drink card».

Parimenti la Corte ha sottolineato come in base alle risultanze acquisite – comprese le relazioni e le dichiarazioni del Puddu e del Manca e le relazioni del Cau e del Paolella, componenti della pattuglia sopraggiunta in un secondo momento, oltre che le dichiarazioni del Murgia e del Cicala- potesse affermarsi che i due militari si fossero rivolti al Cellini, chiedendogli le generalità e i documenti e poi cercando di accompagnare il recalcitrante Cellini verso la vettura, venendo in quella fase raggiunti dalla reazione violenta del predetto, a seguito della quale il Manca aveva riportato le lievi lesioni poi certificate, fermo restando che in quelle fasi o comunque di seguito il ricorrente aveva anche rivolto agli operanti la minaccia di far valere i suoi rapporti con il Comando Generale dell’Arma, per farli trasferire.

A fronte di ciò si risolve, come già rilevato, nel tentativo di accreditare una diversa ricostruzione la deduzione incentrata su un diverso profilo di arbitrarietà della condotta degli operanti, costituito dall’atteggiamento arrogante e provocatorio da essi tenuto, anche avendo a disposizione il manganello.

Ed invero una siffatta ricostruzione si fonda su frammenti di dichiarazioni, peraltro genericamente evocati, a fronte di quanto rilevato dai Giudici di merito in ordine all’intervento dei militari in una situazione concitata, cui il Cellini, quand’anche allontanatosi, aveva comunque preso parte, così da legittimare quell’intervento e la richiesta delle generalità, recisamente rifiutata dal predetto, che successivamente aveva reagito con violenza, senza che sia mai stato concretamente prospettato che nell’avvicinarsi al Cellini i due militari intervenuti avessero mostrato di volere fare un qualche uso del manganello.

4.4. Ed ancora costituisce deduzione puramente assertiva quella incentrata sulla putativa valutazione da parte del Cellini dell’arbitrarietà della condotta dei militari intervenuti, non potendosi a tal fine valorizzare il fatto della invero legittima richiesta delle generalità e non potendosi neppure far leva sulla circostanza che fosse stata comunque prospettata la qualità di maresciallo dei Carabinieri posseduta dal ricorrente, di per sé inidonea a consentire una qualsivoglia diversa verifica, in assenza della conferma di tale qualità, riferita a definite generalità, e in assenza dell’indicazione almeno del reparto di appartenenza.

4.5. Deve altresì rimarcarsi come parimenti inerisca al merito il giudizio di inattendibilità del teste Tasini, che la Corte ha non illogicamente fondato non solo sul rapporto di vicinanza al Cellini, ma anche sul tenore delle dichiarazioni da lui rese, volte a negare comportamenti sconvenienti del Cellini, confermati dagli altri presenti, comprese le minacce rivolte ai due operanti, invece confermate, secondo quanto rilevato dalla Corte, anche dai sopraggiunti Cau e Paolella.

Va del resto sul punto rimarcata la genericità delle doglianze esposte nel secondo motivo del ricorso del Cellini, volte a rimarcare la diversa collocazione temporale delle minacce: va infatti sottolineato come le deduzioni si fondino sul tenore dell’imputazione ma prescindano del tutto dal concreto dato probatorio e per questo risultino generiche, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine alle conferme rivenienti non solo dal Cicala ma, come detto, anche dal Cau e dal Paolella.

4.6. E parimenti al merito inerisce, in assenza della deduzione di specifici e ammissibili vizi, la valutazione di attendibilità del Puddu e del Manca, essendosi rilevato dalla Corte come costoro non avessero alcun motivo per formulare a carico del Cellini false accuse e come di nessun rilievo risulti la circostanza che in passato il Puddu abbia subito provvedimenti disciplinari, posto che la versione accusatoria è stata sostenuta anche dal Manca e che, come correttamente osservato dalla Corte, nessuna iniziativa disciplinare era stata nel caso di specie assunta nei confronti del Puddu.

4.7. D’altro canto la Corte ha anche rilevato che il Cellini era stato rappresentato come in stato di alterazione, dovuta all’assunzione di alcool, e che tale circostanza era ragionevolmente desumibile dall’andamento della serata, solo da ultimo trascorsa nel locale JKO ma comunque contrassegnata da plurime consumazioni.

Del tutto inconferenti risultano in tale quadro le deduzioni volte a contestare la partecipazione del ricorrente a consuete scorribande notturne, giacché la Corte non ha inteso inserire anche il Cellini tra i militari che solitamente frequentavano il JKO ottenendo ingressi e consumazioni con l’intesa di assicurare di fatto l’ordine.

Sta di fatto che quella sera, per quanto ricostruito, era sorto il problema del pagamento delle consumazioni e che in tale contesto s’era originato il conflitto a seguito del quale era stata avvertita la necessità di chiamare una pattuglia per calmare gli animi e risolvere la questione.

4.8. Sono infine precluse in questa sede le deduzioni incentrate sulla ricostruzione del frangente nel quale l’app. Manca aveva riportato le lesioni: le stesse infatti sono volte ad accreditare la tesi difensiva che il militare fosse caduto accidentalmente a terra nel tentativo di bloccare il Cellini, ma si fondano direttamente sui dati probatori in una prospettiva di merito e in funzione di una lettura alternativa, a fronte di quanto rilevato dalla Corte, che, muovendo dalle plurime acquisizioni e dalla riconosciuta attendibilità del Puddu e del Manca, ha reputato implausibile la proposta dinamica, ritenendo non illogicamente provata la reazione violenta dal Cellini alla base delle prodotte lesioni, di cui è stata solo apoditticamente asserita nel motivo di ricorso la non riconducibilità ad un colpo e ad un calcio.

4.9. In definitiva deve ritenersi che la lettura fornita dai Giudici di merito si sottragga alle doglianze formulate, che risultano in parte generiche e in parte incentrate sulla ricostruzione del fatto. Correlativamente assertivi risultano anche i motivi del P.G. volti ad accreditare un ragionevole dubbio o la rilevanza dei precedenti disciplinari del Puddu, in realtà non illogicamente valutati dalla Corte.

5. E’ inammissibile il terzo motivo del ricorso del Cellini, riguardante la configurabilità del fatto di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.

Va invero rimarcato come anche in questo caso il motivo sia volto ad accreditare una valutazione di merito diversa da quella non illogicamente formulata dalla Corte, che ha dato rilievo non tanto al profilo astratto della qualità rivestita dal ricorrente quanto invece al concreto contenuto di insistita prevaricazione e violenza insito nella sua condotta, invero manifestatasi attraverso una reazione violenta e minacciosa, produttiva anche di pur lievi lesioni personali, profili di certo non estranei al giudizio sulla concreta offensività del fatto-reato.

6. E’ invece meritevole di considerazione il quarto motivo del ricorso del Cellini, riguardante il diniego delle attenuanti generiche: la Corte ha invero indugiato sulla scelta processuale di negare l’evidenza dei fatti, ciò che costituisce elemento invero neutro, inerendo alla strategia difensiva, e non può dunque essere posto alla base di un diniego a fronte di altri elementi se del caso positivamente valutabili, ritenuti invece subvalenti.

7. Sta di fatto che il ricorso non risulta radicalmente inammissibile, cosicché deve darsi rilievo al tempo trascorso, anche successivo alla sentenza di appello, ai fini del computo del termine di prescrizione massima, pari ad anni sette e mesi sei.

Orbene, deve prendersi atto, che, anche sommando periodi di sospensione per un totale di mesi nove e giorni ventotto, tale termine, decorrente dal 26/2/2011, è ormai ampiamente decorso fin dal 23/6/2019, cosicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione.

7.1. Vanno peraltro confermate le statuizioni civili, da ciò discendendo altresì la condanna del Cellini alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili nel presente grado, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente Cellini alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili Puddu Corrado e Manca Gianluca in questa fase, che si liquidano in complessivi in euro 4.200,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA per ciascuna parte civile.

Così deciso il 24/09/2019.

Depositato in Cancelleria il 20.12.2019.

SENTENZA – copia non ufficiale -.