Madre con figli piccoli e senza lavoro, occupa abusivamente un appartamento di proprietà demaniale. Trovato il lavoro lo lascia libero. Non punibilità (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 30 dicembre 2020, n. 37834).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente –

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Rel. Consigliere –

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROOCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Caltanissetta;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS) SABRINA nata a (omissis) il xx xxxxx 19xx;

avverso la sentenza del 13 gennaio 2020 della CORTE di APPELLO di Caltanissetta;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Maria Daniela BORSELLINO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Franca Zacco, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

sentito l’avv. Giuseppe (OMISSIS) che si è associato alla richiesta del Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta in riforma della sentenza emessa dal tribunale di Caltanissetta il 3 giugno 2019, ha assolto (OMISSIS) Sabrina dal reato di invasione di un appartamento di proprietà dell’Istituto autonomo case popolari di Caltanissetta, perché non punibile ai sensi dell’articolo 131 bis codice penale.

Avverso la detta sentenza propone ricorso il sostituto procuratore Generale presso la Corte di appello di Caltanissetta deducendo:

1) violazione dell’articolo 131 bis codice penale e vizio di motivazione poiché la sentenza ha applicato la causa di non punibilità prevista dalla suindicata disposizione dando rilevanza alle precarie condizioni economiche in cui versava l’imputata a seguito della separazione dal compagno, nonché la condizione di incensurata della stessa.

Ritiene il ricorrente che le predette circostanze non possano scriminare un fatto che rimane grave nella sua oggettività, tanto che il giudice di primo grado aveva motivatamente escluso la causa di non punibilità, poi riconosciuta dalla corte, in assenza di una motivazione rafforzata, per la cui configurabilità sono necessari due presupposti: la particolare tenuità del danno e la non abitualità del comportamento.

Al riguardo il ricorrente rileva che non ricorre la particolare tenuità in ragione del movente della condotta caratterizzato dall’esigenza di assicurare a sé e ai propri figli un’abitazione più ampia e comoda di quella della propria madre dalla quale sino a quel momento era stata ospitata; manca il requisito della non abitualità in quanto l’occupazione abusiva si è protratta per un rilevante periodo ed infatti nonostante la diffida l’imputata era rimasta all’interno dell’occupai dell’abitazione che aveva abbandonato soltanto nel 2017 per recarsi all’estero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. La vicenda in punto di fatto è pacifica poiché dagli atti risulta che l’imputata nell’agosto 2016 aveva abusivamente occupato un appartamento privo di gas, acqua ed energia elettrica, di proprietà dell’Istituto autonomo case popolari.

La stessa (OMISSIS) ha ammesso i fatti, spiegando che all’epoca versava in una situazione di grave difficoltà economica ed era stata ospite a casa della madre insieme ai due figli minori, sino a quando non aveva occupato il detto alloggio che aveva poi liberato dopo circa un anno quando, avendo trovato lavoro, si era trasferita all’estero.

2. La corte di appello dopo aver escluso nel caso in esame l’applicazione della causa scriminante dello stato di necessità, in ragione del lungo periodo in cui si è protratta l’occupazione senza titolo dell’alloggio, ha tuttavia ritenuto di riconoscere in suo favore la causa di non punibilità della particolare dell’unità del fatto ai sensi dell’articolo 131 bis codice penale, in ragione delle precarie condizioni economiche in cui versava l’imputata al momento dell’occupazione, della sua condizione di incensurata e della costatazione che dopo circa un anno aveva rilasciato l’immobile per trasferirsi all’estero.

Nel caso in esame non ricorre la dedotta violazione di legge poiché la fattispecie prevista dall’articolo 633 codice penale rientra nei limiti edittali e la permanenza del reato era da tempo cessata per l’intervenuto rilascio dell’immobile.

3. È stato in effetti precisato che il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. ha natura permanente, atteso che l’offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l’invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto, sicché è preclusa, sino a quando la permanenza non sia cessata, l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019 – dep. 15/04/2019, BEVILACQUA ROSANNA, Rv. 27609601).

3.1. La Corte di Appello nell’esercizio del proprio potere discrezionale ha fatto riferimento a criteri di valutazione consentiti dalla norma di riferimento.

L’articolo 131 bis cod.pen. prevede che la particolare tenuità deve essere valutata avuto riguardo alle modalità della condotta e all’esiguità del pericolo o del danno in relazione ai criteri indicati dal primo comma dell’articolo 133 codice penale.

Il primo comma dell’articolo 133 codice penale indica quali elementi da cui desumere la gravità del reato: la natura dei mezzi e ogni modalità dell’azione; la gravità del danno o del pericolo, l’intensità del dolo.

È stato infatti precisato che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 – dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001).

E’ vero che rimangono esclusi da tale ambito di valutazione i motivi a delinquere e le condizioni di vita dell’autore della condotta, ma nel caso di specie la situazione di difficoltà economica in cui versava l’imputata e l’esigenza di garantire una situazione alloggiativa più stabile per i figli piccoli, confermate dalla circostanza che appena ha trovato lavoro ha liberato l’immobile, possono essere presi in considerazione poiché incidono sull’intensità del dolo manifestato dall’imputata, che è stata spinta a delinquere per far fronte a situazioni di difficoltà.

4. Si impone, di conseguenza, il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 2/12/2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020.

SENTENZA – copia conforme -.