Maresciallo della Finanza chiede una licenza e si assenta dal Comando senza aver avuto l’approvazione dal Comandante (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Sentenza 7 novembre 2022, n. 9756).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

con l’intervento dei magistrati:

Dott. Carlo Saltelli, Presidente

Dott. Giovanni Sabbato, Consigliere

Dott. Antonella Manzione, Consigliere

Dott. Fabrizio D’Alessandri, Consigliere, Estensore

Dott. Ugo De Carlo, Consigliere

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8160 del 2019, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Curigliano, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, Sezione Terza, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visto l’art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 5 ottobre 2022, tenuta da remoto, il Cons. Fabrizio D’Alessandri, nessuno presente per le parti e preso atto della richiesta dei difensori delle parti di passaggio in decisione della causa senza discussione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con l’appello in trattazione, ritualmente notificato in data 09.09.2019 e depositato in data 08.10.2019, il sig. -OMISSIS-, maresciallo della Guardia di Finanza, ha gravato la sentenza segnata in epigrafe che ha rigettato il suo ricorso per l’annullamento del provvedimento del Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di -OMISSIS-, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui gli era stata inflitta la sanzione disciplinare di corpo della consegna di due giorni per aver in data -OMISSIS- iniziato il periodo di licenza ordinaria prima della relativa autorizzazione da parte del superiore.

2. In punto di fatto occorre ricordare che in data -OMISSIS-, il militare aveva presentato formale istanza di fruizione della licenza ordinaria per il periodo compreso tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS-.

Avendo in data -OMISSIS- visionato il prospetto dei turni di servizio del mese di -OMISSIS-, constatando che non avrebbe dovuto essere in servizio il giorno successivo (giorno, peraltro, di inizio del suo periodo di congedo), proprio dal giorno -OMISSIS- iniziava a fruire del suo periodo di licenza.

Tuttavia in pari data -OMISSIS-, con atto n. -OMISSIS-, il Comandante gli contestava la violazione del Regolamento di Disciplina Militare, fruendo del periodo di licenza senza accertarsi dell’avvenuta autorizzazione; il Comandante della Tenenza difatti aveva avuto notizia della sua richiesta di licenza ordinaria solo in data -OMISSIS- e non aveva potuto autorizzarla prima.

Nonostante tentativi di chiarimenti avvenuti nei giorni successivi, in data -OMISSIS-, il suddetto Comandante gli infliggeva la sanzione disciplinare della consegna di due giorni.

3. Della stessa il militare chiedeva l’annullamento al T.A.R. Puglia, sezione staccata di Lecce, ritenendolo illegittimo per illogicità, contraddittorietà e inconsistenza giuridica della motivazione, nonché per l’errata applicazione del Regolamento di Disciplina Militare e sottolineando di non aver violato l’obbligo di adempiere i suoi doveri, in quanto nel giorno in cui aveva avuto inizio il suo periodo di licenza non avrebbe comunque dovuto essere in servizio.

Peraltro lo stesso Comandante della Tenenza aveva ratificato la concessione del periodo di licenza, confermandone la decorrenza dal giorno di assenza dal servizio con efficacia ex tunc; il ricorrente ribadiva inoltre che l’ordine di servizio del giorno del -OMISSIS- indicava accanto al suo nominativo la dizione “Licenza Ordinaria”, così egli aveva legittimo affidamento su tale incontestata circostanza.

4. L’adito tribunale con la sentenza segnata in oggetto ha rigettato il ricorso, osservando in primo luogo che i prospetti giornalieri dei servizi hanno notoriamente una valenza puramente indicativa e che l’ordine di servizio del giorno del -OMISSIS- non era stato firmato dal Comandante; in secondo luogo che ai sensi della Circolare del 10.7.2006 la licenza richiesta si considera concessa solo il giorno in cui l’autorità competente appone il visto di autorizzazione sull’istanza: perciò prima di assentarsi dal lavoro il militare avrebbe dovuto verificare che l’istanza presentata fosse stata esaminata e autorizzata dai superiori competenti.

5. Avverso tale sentenza l’interessato ha proposto appello, chiedendone la riforma sulla base di un unico articolato motivo comprendente diversi profili.

In primo luogo ha lamentato che la sentenza sarebbe stata inficiata da errore di fatto giacché in base a quanto risultava dal prospetto dei turni di servizio in data -OMISSIS- egli non avrebbe dovuto essere presente in reparto in ogni caso, a prescindere cioè dall’avvenuta autorizzazione postuma della richiesta di licenza, peraltro la ratifica disposta dal Comandante in data -OMISSIS- aveva natura retroattiva, esplicando la sua efficacia con effetti ex tunc e dunque a decorrere dalle ore 00.00 del -OMISSIS- e ciò senza contare che l’ordine di servizio del giorno del -OMISSIS- riportava accanto al suo nominativo la dizione “L.O.” che corrisponde a licenza ordinaria, così che egli aveva fatto legittimo affidamento sullo stato di servizio, e che nella nota di contestazione del -OMISSIS- del Comandante non vi era alcuna indicazione circa eventuali necessità operative che avrebbero ostacolare la concessione della chiesta licenza.

In secondo luogo ha lamentato che il provvedimento sanzionatorio e la sentenza che lo aveva ritenuto legittimo erano viziati per contrasto con il principio di proporzionalità.

Infatti la supposta rigida applicazione della Circolare del 10.7.2006 non aveva consentito di valutare adeguatamente l’elemento soggettivo della sua condotta e il tribunale non aveva considerato che l’irrogazione di una sanzione disciplinare presuppone una verifica del fatto concreto e una valutazione in ordine ai presupposti non solo oggettivi, ma anche soggettivi e dunque l’intenzionalità o meno del comportamento contestato.

Nel caso di specie la sanzione risultava abnorme e sproporzionata rispetto al disvalore del fatto commesso, in quanto egli era affetto da -OMISSIS- determinata da causa di servizio e certificata medicalmente e avrebbe tenuto il suddetto comportamento senza alcuna volontà di arrecare pregiudizio alla funzionalità e all’operativa del reparto, come peraltro specificato nella nota di contestazione del Comandante del -OMISSIS-.

6. In data 13.4.2021 l’Amministrazione appellata ha depositato memoria difensiva, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza gravata.

7. All’udienza pubblica di smaltimento del 5.10.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

8. L’appello è infondato.

8.1. Le ragioni poste dall’appellante a fondamento del gravame non sono idonee a scalfire le ragionevoli conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata: quest’ultima ha infatti correttamente argomentato la legittimità della sanzione disciplinare inflitta dalla considerazione che la licenza, seppur richiesta, non può dirsi concessa sino a che il Comandante non abbia formalmente adottato il relativo provvedimento e che nel caso di specie il sottufficiale ne aveva iniziato la fruizione prima dell’effettiva concessione, circostanza quest’ultima del tutto pacifica in punto di fatto.

8.2. Nessuno di tali presupposti è stato adeguatamente confutato in sede di appello.

Quanto al primo punto, ai sensi della Circolare del 10.7.2006, la licenza si considera concessa solo il giorno in cui l’autorità competente appone il visto di autorizzazione sull’istanza, in piena conformità con i principi generali su tali tipologie di istanze.

Quanto alla fruizione anticipata, incontestato è il fatto che il maresciallo si sia assentato dal servizio senza aver verificato la effettiva concessione della licenza; né può avere valenza in senso contrario l’invocata a circostanza che lo stesso prima di assentarsi avesse consultato l’ordine di servizio del giorno del -OMISSIS-, dal quale non risultava in sevizio, per la duplice ragione che il medesimo prospetto di servizio aveva una valenza meramente indicativa e non risultava nemmeno sottoscritto dal Comandante.

In ogni caso, comunque, un comportamento rispettoso dei doveri di servizio non avrebbe potuto prescindere dall’accertamento che la concessione della licenza fosse stata assentita.

Allo stesso modo non può assumere alcun valore “sanante” la circostanza che il Comandante abbia comunque concesso la licenza con decorrenza dal -OMISSIS-, ovverosia dal primo giorno di assenza, in quanto la questione della data di decorrenza opera su un piano amministrativo e del tutto differente dalla questione della violazione degli obblighi previsti dal Regolamento di Disciplina Militare che ha giustificato l’adozione della sanzione disciplinare.

La sanzione inflitta di due giorni di consegna non evidenzia poi manifesti profili di irragionevolezza o di violazione del principio di proporzionalità.

Al riguardo va ribadito che le valutazioni degli organi deputati dell’Amministrazione in sede di procedimento disciplinare sono connotate da ampia discrezionalità, anche in ordine alla rilevanza del comportamento ai fini della irrogazione di una determinata sanzione, non sindacabile dal giudice della legittimità salve le ipotesi di manifesta illogicità e irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. II, 23 novembre 2020, n. 7336; id., sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7335; id., sez. IV, 22 marzo 2017, n. 1302; id. sez. III, 31 maggio 2019, n. 3652), che non ricorrono nel caso di specie anche in considerazione che la sanzione di due giorni di consegna non si presenta oggettivamente come di rilevante gravità, rispetto a quelle previste dall’ordinamento militare, né appare sproporzionata rispetto al fatto commesso.

Nemmeno prendendo in esame il profilo soggettivo emergono in modo manifesto elementi di sproporzione della sanzione, in quanto l’assenza è stata senza dubbio volontaria e non è dato comprendere come l’asserita -OMISSIS-, che neppure è stata indicata come presunta causa dell’assenza, possa in qualche modo essere stata causa della contestata violazione dei doveri d’ufficio.

9. Per le suesposte ragioni l’appello va rigettato.

Le specifiche circostanze inerenti al ricorso in esame costituiscono elementi che militano per l’applicazione dell’art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese del grado di giudizio di appello tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese del grado di appello tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 -OMISSIS- 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a.

Depositato in Cancelleria il giorno 7 novembre 2022.

Consiglio di Stato, Sentenza n. 9756 del 7 nov. 2022