Marito deceduto per malasanità: vacilla il risarcimento in favore della vedova (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 21 marzo 2022, n. 9010).

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 32586 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da

AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA (C.F.: 006(OMISSIS)033), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall’avvocato Paolo (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di

(OMISSIS) Rosane rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al controricorso, dall’avvocato Fabio (OMISSIS);

– controricorrente –

nonché

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA (CF.: 093(OMISSIS)601) in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2869/2019, pubblicata in data 27 giugno 2019;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 20 dicembre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo;

letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatti di causa

Rosane (OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola e dell’Ospedale Niguarda Ca’ Grande di Milano (oggi Azienda Socio-sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda) per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del coniuge Andrè Luiz (OMISSIS) (OMISSIS), avvenuto a causa di trattamenti sanitari inadeguati.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Milano esclusivamente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola, che è stata condannata a pagare all’attrice la somma di €. 280.329,00 oltre accessori.

La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto l’importo della condanna dell’azienda alla somma di €. 264.077,00, oltre accessori.

Ricorre l’Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la (OMISSIS).

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra azienda intimata.

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, converti- to con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall’art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 10 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021 (con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021), dall’art. 7, commi 1 e 2, del decreto- legge 23 luglio 2021 n. 105.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Erroneo mancato riconoscimento del concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 c. c. nella causazione del danno – vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. – vizio di violazione di legge di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1227 c.c.».

Il motivo è infondato.

La corte di appello ha accertato in fatto, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, che la circostanza che il (OMISSIS) non si fosse presentato alla visita di controllo ambulatoriale fissata a tre giorni di distanza dalle sue dimissioni, in occasione del primo ricovero presso l’Ospedale di Verbania, non aveva avuto alcuna efficacia causale in relazione all’evento dannoso oggetto della presente controversia (cioè alla sua morte).

In particolare, ha precisato che, come specificamente chiarito dai consulenti tecnici di ufficio, in occasione di una semplice visita di controllo ambulatoriale «non si sarebbero potute in alcun modo indagare le cause reali dell’infiammazione trattata chirurgicamente» e che, a tal fine, avrebbe dovuto essere invece avviato immediatamente un «iter di monitoraggio ed approfondimento diagnostico» volto al chiarimento dei dubbi clinici sorti durante l’operazione chirurgica «che di fatto non risulta programmato nella lettera di dimissione», essendo a tal fine la semplice visita ambulatoriale «assolutamente insufficiente».

Ha quindi concluso che «può ragionevolmente assumersi che l’eventuale presenza del sig. (OMISSIS) alla visita di controllo non avrebbe in alcun modo alterato il tragico decorso di cui è stato protagonista», cioè quello che ha poi condotto alla sua morte.

Si tratta di un accertamento di fatto, in ordine all’inesistenza di un nesso di causa tra la condotta del danneggiato e l’evento lesivo, che risulta sostenuto dal richiamo alle precise conclusioni della relazione di consulenza tecnica di ufficio e, comunque, da una motivazione certamente adeguata, non meramente apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.

Tanto premesso, le censure di cui al motivo di ricorso in esame risultano del tutto infondate, in quanto, da una parte, il fatto storico secondario rilevante in proposito (l’omessa presentazione del paziente alla visita di controllo) è stato certamente preso in esame dalla corte territoriale e, dall’altra parte, le disposizioni di cui all’art. 1227 c.c. risultano correttamente applicate, sulla base dell’incensurabile accertamento di fatto in ordine all’insussistenza di un nesso di causa (sia pur concorrente) tra la condotta del danneggiato e l’evento lesivo.

2. Con il secondo motivo si denunzia «Erroneo riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno non patrimoniale (i.e. danno da perdita del rapporto parentale); vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.; vizio di violazione di legge di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.».

Il motivo – che riguarda la determinazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale risentito dall’attrice in conseguenza del decesso del coniuge – è fondato, per quanto di ragione.

2.1 Si premette che, secondo l’indirizzo di questa Corte, in tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, nell’ambito del quale l’effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell’attuale società, in base all’id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria da parte del convenuto (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25774 del 14/10/2019, non massimata; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018, Rv. 648035 – 02).

Naturalmente, anche la prova contraria può essere fornita sulla base di elementi presuntivi, tali da far venir meno la presunzione di fatto derivante dall’esistenza del mero legame coniugale o parentale (nel qual caso sarà onere del danneggiato dimostrare l’esistenza del suddetto vincolo in concreto, sulla base di precisi elementi di fatto), ovvero, quanto meno, da attenuarla considerevolmente (nel qual caso delle relative circostanze dovrà tenersi conto ai fini della liquidazione dell’importo del risarcimento, che dovrà essere inferiore a quello riconosciuto nei casi “ordinari”, come eventualmente previsto su base tabellare).

Con riguardo alla perdita del rapporto coniugale, in particolare, elementi idonei a far ritenere attenuata ovvero addirittura del tutto superata la presunzione di perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il coniuge defunto, sotto il profilo dinamico-relazionale, sono stati ravvisati nella separazione, legale e/o di fatto, tra i coniugi stessi (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1025 del 17/01/2013, Rv. 625065 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25415 del 12/11/2013, Rv. 629166 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 28222 del 04/11/2019, Rv. 655783 – 01), ferma restando sempre la possibilità per il coniuge superstite di dimostrare la sussistenza di un vincolo affettivo particolarmente intenso nonostante la separazione, ovvero nell’assenza di convivenza, la quale, benché non costituisca, in generale, connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18284 del 25/06/2021, Rv. 661702 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 24689 del 05/11/2020, Rv. 659848 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020, Rv. 657503 – 01), è certamente rilevante almeno ai fini della determinazione del quantum debeatur (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019, Rv. 656223 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018, Rv. 648035 – 02; Sez. L, Ordinanza n. 29784 del 19/11/2018, Rv. 651673 – 01; cfr. altresì, sul necessario rilievo della convivenza ai suddetti fini: Sez. 3, Sentenza n. 10579 del 21/04/2021, Rv. 661075 – 01 e Sez. 3, Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021, Rv. 662499 – 01).

Naturalmente, in tutti questi casi, i vari (anche contrapposti) elementi presuntivi, cioè tutti gli indizi, di vario segno, relativi all’esistenza/inesistenza ed all’intensità del vincolo affettivo reciso dal fatto illecito (con le sue relative conseguenze, specie sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato) devono essere sempre oggetto di una valutazione unitaria e complessiva da parte del giudice del merito che, ai sensi dell’art. 2729 c.c., deve tener conto della gravità, della precisione e della concordanza del complesso degli elementi indiziari a sua disposizione.

2.2 Nella specie, la ricorrente, con il motivo di ricorso in esame deduce, nella sostanza, che tale complessiva valutazione non sia stata compiuta in conformità al disposto normativo dalla corte territoriale, la quale avrebbe in realtà valutato in modo atomistico una serie di circostanze di fatto pacificamente emerse all’esito dell’istruzione probatoria, finendo così per negare il dovuto valore all’evidente concordanza di alcune di esse, che deponevano in senso contrario all’effettività e/o, quanto meno, all’intensità del vincolo tra i coniugi.

Sotto tale profilo, ad avviso del collegio, le censure colgono nel segno.

2.3 In particolare, la corte di appello non ha adeguatamente tenuto conto, in primo luogo, del fatto che i termini dell’effettiva convivenza tra i coniugi sono rimasti quanto meno incerti: l’attrice, infatti (per quanto sia stata sentita dal giudice, avendo anche reso l’interrogatorio formale), non è stata in grado di indicare precisamente, nel corso del giudizio, l’effettivo indirizzo della residenza coniugale, mentre la sua coabitazione con il (OMISSIS) (addirittura smentita dalla documentazione anagrafica) è stata affermata solo da una deposizione testimoniale oggettivamente generica, non avendo neanche la teste saputo indicare l’indirizzo preciso del luogo in cui i coniugi avrebbero convissuto, ma avendo solo fatto riferimento ad una certa zona della città di Milano.

L’incertezza in ordine ai concreti termini della convivenza dei coniugi costituisce un indizio che depone in senso contrario all’intensità del vincolo relazionale reciso dal fatto illecito e che la corte territoriale avrebbe dovuto considerare in tal sen- so, indizio peraltro concordante con quello, certamente a sua volta “grave e preciso”, della pacifica esistenza di una stabile relazione extraconiugale intrattenuta dal (OMISSIS) al di fuori del matrimonio (relazione di tipo omosessuale, come precisa la ricorrente, sebbene sia appena il caso di sottolineare che a tale mero dato oggettivo non possa attribuirsi, di per sé, uno specifico rilievo ai fini del risarcimento), che a sua volta attesta quanto meno un certo “affievolimento” della saldezza del rapporto coniugale.

Nel medesimo senso, poi, in quanto certamente rilevante ai fini della valutazione dell’aspetto dinamico e relazionale della vita dell’attrice su cui ha inciso il fatto illecito, la corte avrebbe dovuto considerare la circostanza (anch’essa pacifica) che, a breve distanza di tempo dal decesso del coniuge, la stessa aveva già ricostruito uno stabile rapporto sentimentale e di comunanza di vita con un altro uomo, con il quale, dopo non più di tre anni dalla perdita del primo marito, risultava già convivere, dopo aver generato in precedenza un figlio.

Tutte le indicate circostanze di fatto, costituenti indizi gravi, precisi e concordanti in ordine, se non alla stessa insussistenza, quanto meno ad una minore intensità (rispetto all’ordinario) del concreto vincolo affettivo esistente tra l’attrice ed il coniuge vittima del fatto illecito, non sono stati adeguatamente valutati dalla corte territoriale, in modo complessivo ed unitario, come sarebbe stato necessario, ai fini del riconoscimento e, comunque, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore della (OMISSIS), quanto meno sotto l’aspetto dinamico-relazionale (fermo restando il danno relativo all’aspetto della sofferenza morale soggettiva conseguente all’evento luttuoso, questione che peraltro non risulta oggetto di specifiche censure nel ricorso).

2.4 Sotto altro aspetto, deve poi tenersi presente che la liquidazione è pacificamente avvenuta (secondo quanto affermano le stesse parti) mediante l’applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2018, caratterizzate, per quanto riguarda la perdita del rapporto parentale, dall’individuazione di un importo minimo e di un “tetto” massimo, con un intervallo molto ampio tra l’uno e l’altro, senza utilizzazione della tecnica cd. “del punto“, nonché dalla commistione dell’aspetto dinamico-relazione conseguente all’illecito e di quello relativo alla sofferenza interiore (danno morale).

Ai fini della determinazione dell’importo del risarcimento nell’ambito dell’indicato ampio intervallo tra il valore tabellare “minimo” e “massimo”, la corte di appello ha inoltre considerato, in concreto, una serie di circostanze di fatto espressamente indicate e relative tanto all’aspetto dinamico-relazione quanto a quello della sofferenza interiore derivanti dal fatto illecito (in particolare: la giovane età della coppia, la particolare intensità del dolore e la lunghezza del periodo dell’agonia sofferta dal (OMISSIS), la sofferenza che necessariamente accompagna lo sgretolarsi di un progetto di vita migliore in un paese straniero, il lasso di tempo che presumibilmente i due coniugi avrebbero trascorso insieme, i benefici relazionali fatalmente perduti, le legittime aspettative di assistenza reciproca definitivamente venute meno), senza però alcuna considerazione delle altre circostanze, deponenti in senso contrario, di cui si è detto in precedenza.

Anche sotto tale profilo, dunque, la liquidazione del risarcimento dovuto all’attrice non può ritenersi effettuata in modo conforme a diritto.

2.5 In definitiva, la decisione impugnata va cassata affinché, in sede di rinvio, la corte di appello rivaluti la fattispecie, tenendo adeguatamente conto di tutto il complesso degli elementi indiziari a sua disposizione, sia (e in primo luogo) ai fini del riconoscimento o meno dell’esistenza di un effettivo danno da perdita del rapporto coniugale in favore della (OMISSIS) (quanto meno sotto l’aspetto dinamico e relazionale), sia, eventualmente (cioè laddove sia riconosciuto il diritto ad un risarcimento per la perdita del suddetto rapporto coniugale), ai fini della concreta liquidazione dell’importo del conseguente risarcimento, che dovrà comunque avvenire in applicazione dei criteri precisati nella più recente giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018, Rv. 647125 – 02 e 04; Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018, Rv. 650858 – 03; Sez. 3, Sentenza n. 28220 del 04/11/2019, Rv. 655782 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019, Rv. 656223 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25843 del 13/11/2020, Rv. 659583 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 10/11/2020: «in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni “vulnus” arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all’esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche»; cfr. altresì Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10579 del 21/04/2021, Rv. 661075 – 01: «in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendo- ne adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella»).

3. È rigettato il primo motivo del ricorso; in accoglimento del secondo, la decisione impugnata è cassata, nei sensi di cui in motivazione, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

per questi motivi

La Corte:

– rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e nei sensi di cui in motivazione, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, della Corte di Cassazione, in data 20 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.