Mazza da baseball dimenticata nel bagagliaio? E’ considerato porto abusivo di strumento atto all’offesa (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 13 giugno 2019, n. 26161).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) L.R.C. , nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa il 28/05/2018 dal Tribunale di Asti;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alessandro Centonze;

sentito il Procuratore generale, nella persona del Dott. Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’avvocato difensore che ha chiesto l’accoglimento del ricorso o, in sub ordine, l’applicazione dell’art. 131bis, ritenendolo di lieve entità.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Asti condannava C.L.R. alla pena di 1.500,00 euro di ammenda, per il reato di cui all’art. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, che veniva accertato a Villanova d’Asti il 13/10/2017.

Si contestava, in particolare, all’imputato il porto ingiustificato di una mazza da baseball, lunga 80 centimetri, ritenuta strumento atto ad offendere, di cui il ricorrente veniva trovato in possesso nel corso di un controllo su strada, eseguito dai militari della Stazione dei carabinieri di Villanova d’Asti.

2. Avverso tale sentenza C.L.R., a mezzo dell’avv. Monica Totolo, ricorreva per cassazione, deducendo, mediante tre motivi di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la sentenza in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della ricorrenza degli elementi costitutivi dell’ipotesi di reato contestata all’imputato ex art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975 e del compendio probatorio acquisito, ritenuto inidoneo alla formulazione di un giudizio di responsabilità penale nei confronti del ricorrente. Queste ragioni imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da C.L.R. è inammissibile, per le ragioni di seguito riportate.

2. In via preliminare, deve rilevarsi la necessità di una trattazione unitaria dei tre motivi di ricorso, che riguardano doglianze concernenti la configurazione dell’ipotesi di reato contestata all’imputato, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110.

2.1. Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorso di L.R., pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dal Tribunale di Asti in conformità delle emergenze probatorie.

2.2. Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 dell’08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).

3. In questa cornice, deve evidenziarsi che l’elevata potenzialità offensiva della mazza da baseball controversa e le circostanze di fatto nelle quali veniva eseguito il controllo di polizia che portava all’individuazione dell’oggetto in contestazione non consentono di ipotizzare alcuna discrasia argomentativa sotto il profilo dell’inquadramento dell’ipotesi di reato contestata a L.R., correttamente ricondotta dal Tribunale di Asti alla fattispecie di cui all’art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 110 del 1975.

4. Sul punto, è sufficiente richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di una mazza da baseball (da ritenersi arma impropria ai sensi dell’art. 4, comma secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110) costituisce reato anche qualora non emergano circostanze di tempo e di luogo indicative della sua chiara utilizzabilità per l’offesa alla persona, in quanto tale ulteriore condizione è prevista, dal citato secondo comma dell’art. 4, solo per il porto degli altri strumenti atti ad offendere, non indicati nel dettaglio» (Sez. 7, n. 34774 del 15/01/2015, Cimpoesu, Rv. 264771; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 10279 del 29/11/2011, dep. 2012, Rv. 252253).

4.1. A tali considerazioni occorre aggiungere che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti eseguiti nell’immediatezza dei fatti dai militari della Stazione dei carabinieri di Villanova d’Asti, che lo sottoponevano a un controllo su strada mentre L.R. si trovava a bordo della sua autovettura BMW alle ore 11 del 13/10/2017, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all’imputato.

4.2. Né il ricorrente, a fronte delle contestazioni che gli venivano mosse dai militari, forniva una spiegazione plausibile sulle ragioni che lo avevano indotto a portare, all’interno della sua autovettura, la mazza da baseball.

5. Si consideri, in proposito, che il possesso della mazza da baseball, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui veniva eseguito il controllo di polizia, non era giustificato da alcuna ragione plausibile, atteso che il ricorrente, sin dall’immediatezza dei fatti, si limitava ad affermare di avere acquistato l’oggetto controverso presso un punto vendita Decathlon – allo scopo di utilizzarlo per il lancio di sassi in mare nel periodo primaverile – diversi mesi prima della verifica eseguita nei suoi confronti e di averlo dimenticato nel bagagliaio della sua autovettura.

6. Per queste ragioni, il ricorso proposto da C.L.R. deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma, il giorno 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il giorno 13 giugno 2019.