REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IMPERIALI Luciano – Presidente –
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere –
Dott. DI PISA Fabio – Rel. Consigliere –
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere –
Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) MARCO nato a TRENTO l’11/05/19xx;
avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona della Dott.ssa SILVIA SALVADORI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11/02/2019 il G.U.P. del Tribunale di Trento riteneva responsabile Marco (OMISSIS) del reato di insolvenza fraudolenta – così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell’art. 640 c.p. – e lo condannava alla pena di mesi due di reclusione.
La Corte di Appello di Trento, con sentenza in data 14/10/2020, pronunziando sull’appello proposto dall’imputato, riqualificato il fatto quale ipotesi di truffa contrattuale, confermava la sentenza di primo grado.
1.1. La corte territoriale riteneva integrata, nei termini anzi cennati, la responsabilità dell’ imputato il quale, dopo avere pubblicizzato sul sito e-bay un condizionatore per il prezzo di euro 249,00 aveva incamerato il corrispettivo senza consegnare il bene, rendendosi successivamente di fatto irreperibile.
2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo difensore deducendo due motivi:
a. nullità della sentenza per inosservanza di norme sostanziali e processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c) e d) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521 comma secondo in ragione dell’intervenuta condanna per un fatto diverso pur in difetto di impugnazione del P.M.
Assume che, nel caso in esame, era stato pregiudicato il suo diritto di difesa ed il diritto al contraddittorio in quanto nel corso del giudizio di appello l’imputato si era difeso in relazione ad un diverso reato ed aveva potuto conoscere la diversa qualificazione dei fatti solo all’esito del giudizio di appello;
b. vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 640 e 641 cod. pen. non avendo la corte territoriale considerato che difettavano gli estremi di una condotta penalmente rilevante.
Assume che, nella specie, non era configurabile il reato di cui all’ art. 640 cod. pen. in quanto erano mancati elementi volti a raggirare la vittima ed era configurabile un mero inadempimento civilistico posto che, peraltro, non era stato indicato ab origine in modo fraudolento un prezzo assai conveniente né un falso luogo di residenza e il venditore era rimasto rintracciabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Osserva la Corte che il primo motivo è manifestamente privo di fondamento.
2.1. Occorre premettere che le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell’imputazione e la correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato, e vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato (si vedano ex multis S.U. n. 36551/2010, rv. 248051; Sez. 2, n. 18868 del 10/2/2012, rv. 252822; Sez. 2 n. 34969 del 10/5/2013, rv. 257782).
In altri termini la nozione strutturale di “fatto” contenuta nelle disposizioni in questione va coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, in quanto il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del P.M.) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi; sussiste perciò violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell’ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell’imputato (Sez. 6, n. 6346 del 9/11/2012, rv. 254888).
Infatti deve ritenersi che si verifica la violazione dell’art. 521 c.p.p. solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa (Cass. sez. 6, 5 marzo 2009 n. 12156, Renda), mentre nel caso di specie la condotta è rimasto immutata nei suoi aspetti fattuali quali risultavano dal capo di imputazione ed è mutata solo la qualificazione giuridica, peraltro in linea con quella che era la contestazione originaria.
Il nucleo dell’accusa è, invero, rimasto immutato e non può configurarsi un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione tale da far ritenere che sia stata menomato il diritto di difesa dell’imputato.
3. Le doglianze difensive formulate con il secondo motivo sono generiche, aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate.
3.1. Va premesso che la vendita on line, come è dato di comune esperienza, è fondata sull’affidamento del compratore nella serietà dell’offerta del venditore che viene pubblicizzata esclusivamente attraverso un portale Intenet.
Ne deriva che l’acquirente non può vedere la merce che acquista e si affida integralmente per l’indicazione delle caratteristiche, delle qualità del prodotto e del prezzo di vendita alle indicazioni che vengono pubblicizzate dal venditore sulla cui affidabilità finisce, necessariamente, per contare appieno.
Proprio tale particolare caratteristica delle vendite on line determina la natura di artificio e raggiro della messa in vendita di un oggetto ad un prezzo, comunque, appetibile per il mercato e senza che la successiva mancata consegna sia dovuta a specifici fattori intervenuti ed adeguatamente esposti dal venditore ove lo stesso ometta anche la dovuta restituzione del prezzo: tale condotta, infatti, stigmatizza la presenza del dolo iniziale di truffa poiché manifesta chiaramente l’assenza di reale volontà di procedere alla vendita da parte del soggetto che, incamerato il prezzo, ometta la consegna, rifiuti la restituzione della somma ed, altresì, ometta di indicare qualsiasi circostanza giustificativa di tale (doloso) comportamento.
E sotto il profilo oggettivo, gli artifici e raggiri vanno individuati nella registrazione presso un portale di vendite on line, nella pubblicazione dell’annuncio unito alla descrizione del bene, nella indicazione di un prezzo conveniente ovvero comunque appetibile, che sono tutti fattori tesi a carpire la buona fede dell’acquirente ed a trarre in inganno il medesimo.
L’applicazione dei sopra esposti principi comporta l’infondatezza manifesta dei motivi di censura poiché i giudici di merito hanno proprio evidenziato l’avvenuta cessione di un bene ad un prezzo sicuramente conveniente per l’acquirente che non veniva seguita né dalla restituzione del prezzo né da alcuna giustificazione sulla mancata consegna.
In tema di truffa contrattuale, l’induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l’attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell’esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell’ingiusto profitto (Conf. Sez. 2 n. 4849 del 1974, Rv. 127456). (Sez. 2 – , Sentenza n. 5046 del 17/11/2020 Ud. (dep. 09/02/2021) Rv. 280563 — 02.
Questa Corte (Sez. 2, n. 41073 del 5/10/2004, Rv. 230689) ha avuto modo di affermare che, in materia di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’art. 640 c.p.
Si è precisato che l’elemento, che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato, è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti – determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo – rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Sez. 2, n. 5801 dell’8/11/2013, Rv. 258203).
3.2. Pertanto, anche in considerazione delle genericità delle contestazioni di parte ricorrente che prevalentemente si muovono nell’ ottica di accreditare una lettura alternativa degli accadimenti, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto alla affermazione della penale responsabilità dell’imputata in ordine ai reati ascritti le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.
4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2022.