Militari: pensioni. L’art. 54 spacca l’Italia in due. Al Nord si rigetta mentre al Sud è accolta (Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di Bolzano, Sentenza 10 maggio 2019, n. 64).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Nella persona del Giudice unico

Dott. MARINARO Enrico

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2106/M del registro di Segreteria, promosso dal sig. omissis, residente in provincia di Bolzano, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Timpone e Alessandro Tonon con studio in Bolzano, corso Italia 30, ed ivi domiciliato, avverso l’INPS, ex gestione INPDAP;

uditi, all’udienza del 29 aprile 2019, gli Avv.ti Timpone e Raimund Bauer per l’Istituto previdenziale;

visti gli atti ed i documenti di causa;

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, depositato lo scorso 7 marzo, il sig. omissis, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, cessato in data omissis con anzianità di servizio di 42 anni, risultante al 31 dicembre 1995 pari a 16 anni e 8 mesi, ha invocato la declaratoria del diritto a vedersi riconoscere l’applicazione dell’aliquota del 44% di cui all’art. 54, comma 1, del t.u. n. 1092/1973.

2. Con memoria del 5 aprile l’INPS ha chiesto il rigetto della domanda (un pur sollevato profilo di inammissibilità appare di fatto irrilevante, non essendo in discussione la operata liquidazione della pensione in godimento in base al sistema misto retributivo/contributivo ex art. 1, comma 12, l. n. 335/1995).

3. Alla pubblica udienza sono state sviluppate e ribadite le rispettive deduzioni.

4. Ciò posto, come si evince dagli antitetici richiami delle parti, sussiste sul punto in discussione un marcato contrasto giurisprudenziale.

Orbene, reputa lo scrivente che, avuto riguardo alla lettera e alla ratio della conferente normativa, meriti condivisione la posizione dell’Istituto previdenziale, atteso che il comma 1 dell’art. 54, t.u. n. 1092/1973, è fondatamente da considerarsi quale disposizione speciale, siccome attributiva di un trattamento di favore, e dunque da interpretarsi in senso restrittivo.

Gli opposti argomenti (ivi compresi quelli espressi dalla Prima Sezione d’appello con la pronuncia n. 422/2018) non sembrano per il vero idonei a confutare le persuasive considerazioni espresse da vari giudici territoriali.

Si rimanda in proposito alle pregnanti osservazioni e coerenti statuizioni espresse in una serie di recenti decisioni, come, ad es., Sez. Veneto n. 43/2019, Sez. Emilia-Romagna n 197/2018 e Sez. Abruzzo n.10/2019, della quale pure giova riportare alcuni passaggi della parte motiva:

“il citato art. 54 del testo unico n. 1092 del 1973 non altera il meccanismo di calcolo delle aliquote proprio del personale civile (di cui all’art. 44 dello stesso testo unico), limitandosi a prevedere un ulteriore beneficio in favore [dei militari] che, per avventura, fossero cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio, ma superiore a 15,abbuonandogli in sostanza l’anzianità mancante dai 15 ai 20 anni”, atteso che “fino a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni”, mentre “dal quindicesimo l’aliquota si riduce al 1,8%”: ne consegue che, “al ventesimo anno di servizio, l’aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5); dopo il ventesimo anno l’aliquota è sempre l’1,8% sino al conseguimento dell’80% al quarantesimo anno” (conseguimento, invero, più rapido per i militari, trattandosi di servizio utile e non effettivo);

di talché, la norma in parola “non creava nuove aliquote annuali di calcolo, bensì si limitava a fornire un bonus a coloro che cessassero con anzianità compresa tra 15 e 20 anni di servizio; bonus variabile, chiaramente, in base all’anzianità superiore a 15 anni e fino a 20; per cui, ad esempio, chi cessava con 16 anni aveva un bonus di 1,8% x 4 anni, chi cessava a 17 anni un bonus di 1,8% per tre anni, e così via; superati i 20 anni, tale bonus non aveva più alcun senso di esistere, posto che il soggetto si ritrovava nel caso ordinario (2,33% sino al quindicesimo anno per raggiungere quota 35%; 1,8% per gli anni successivi al quindicesimo, fino a raggiungere quota 44% al ventesimo anno e proseguendo così oltre il ventesimo)”;

ciò posto, “non può ignorarsi che il ricorrente non è affatto cessato con una anzianità compresa tra i quindici e i venti anni, essendo invece egli cessato con una anzianità complessivamente superiore a 41 anni, non avendo quindi diritto al bonus in parola.

Egli, dunque, non ha maturato ‘solo’ un’anzianità inferiore a venti anni, ma superiore a quindici, tale da fargli meritare l’agevolazione in parola (cioè̀ l’arrotondamento a venti, ai fini della liquidazione della pensione), ma ha maturato un’anzianità di quasi 42 anni, per cui ricade nel caso di cui al comma 2 dello stesso articolo 54”;

in altri termini, “il beneficio di cui all’art. 54, comma 1, non può valere ai fini della ripartizione tra quota retributiva e contributiva di pensione, essendo previsto ai soli fini della più favorevole liquidazione della pensione per il caso particolare di cessazione del dipendente con anzianità complessiva compresa tra 15 e 20 anni (e non è questo il caso, come incontestato).”

Conclusivamente, “il primo comma dell’art.54 costituisce disposizione di favore per coloro che siano costretti a cessare dal servizio con un’anzianità compresa tra i 15 e il 20 anni, mentre il secondo comma si limita a ribadire che per coloro che maturano un’anzianità di servizio maggiore, continuano a valere le aliquote previste dall’art.44” (Sez. Emilia-Romagna n 197/2018, cit.).

5. Il ricorso va pertanto respinto, siccome infondato.

Peraltro, i cennati contrasti giurisprudenziali costituiscono valido motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di Bolzano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Bolzano, nell’udienza del 29 aprile 2019.

Il Giudice

Dott. Enrico Marinaro

Depositata in segreteria 10 maggio 2019.

D.P.R. 29 dicembre 1973 n 1092.