Misure cautelari: la sospensione del reddito di cittadinanza non è incostituzionale (Corte Costituzionale, Sentenza 21 giugno 2021, n. 126).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO;

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo nel procedimento penale a carico di F. M., con ordinanza del 7 ottobre 2019, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2021 il Giudice relatore Giuliano Amato;

deliberato nella camera di consiglio del 12 maggio 2021.

Ritenuto in fatto

1.– Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza del 7 ottobre 2019 (reg. ord. n. 86 del 2020), emessa in sede di interrogatorio ex art. 294 del codice di procedura penale di F. M., ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, primo e secondo comma, 29, 30 e 31 della Costituzione e al principio di ragionevolezza, nonché all’art. 117, primo comma, Cost. – quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26.

Ivi, in relazione all’erogazione del reddito di cittadinanza, si prevede che «[n]ei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3, l’erogazione del beneficio di cui all’articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell’articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalità di cui all’articolo 3, comma 13».

1.1.− Premette il giudice a quo che l’art. l della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte costituzionale) individua come condizioni di ammissibilità del vaglio incidentale di legittimità costituzionale che la questione sorga dinanzi a un giudice e nell’ambito di un giudizio.

1.1.1.− Secondo la giurisprudenza costituzionale tali termini devono essere intesi sulla base di un’interpretazione sostanziale e non meramente formale, al fine di evitare «zone franche di incostituzionalità». Sono così ammissibili le questioni sollevate da un soggetto chiamato ad applicare il diritto a casi concreti e in condizione di autonomia, neutralità e indipendenza da altri poteri, nell’esercizio di attribuzioni che attengono alla tutela di diritti e interessi legittimi e che vengono esercitate nel rispetto di regole che garantiscano il diritto di difesa (sono richiamate le sentenze n. 226 del 1976 e, con specifico riferimento ai procedimenti di volontaria giurisdizione, n. 129 del 1957).

Nel caso di specie, sebbene non sia dubbio in astratto che il giudice per le indagini preliminari rientri nella giurisdizione ordinaria e che il procedimento cautelare sia un giudizio, il potere cautelare sarebbe già stato compiutamente esercitato con l’adozione della misura cautelare, mentre la sospensione del reddito di cittadinanza avverrebbe nell’ambito di un sub­procedimento consequenziale all’esercizio del potere giurisdizionale menzionato. Nondimeno, anche a voler considerare la sospensione del reddito di cittadinanza quale sanzione amministrativa, si tratterebbe pur sempre dell’applicazione del diritto da parte di un soggetto terzo, imparziale e indipendente.

1.1.2.− La misura che il giudice deve obbligatoriamente adottare, inoltre, potrebbe configurarsi solo formalmente come amministrativa, ma sarebbe sostanzialmente penale ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha qualificato le sanzioni amministrative di carattere afflittivo equiparabili a quelle penali, con conseguente necessità di applicare le relative garanzie (si richiama la sentenza 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi).

La sospensione del reddito di cittadinanza avrebbe un chiaro carattere afflittivo, poiché, al cospetto di un beneficio di natura assistenziale – volto a soddisfare le esigenze basilari di sopravvivenza del percettore e del suo nucleo familiare e una pluralità di diritti fondamentali, come, ad esempio, il diritto alla vita, al lavoro e alla famiglia – non s’individuerebbe alcuna finalità diversa da quella punitiva nel provvedimento sospensivo in conseguenza della mera applicazione di una misura cautelare personale. Il carattere afflittivo si coglierebbe, poi, anche dalla definitività della lesione prodotta dal provvedimento di sospensione, poiché in caso di revoca di quest’ultimo gli arretrati non corrisposti non potrebbero essere recuperati dal beneficiario.

Se si considerasse inammissibile la questione in esame, inoltre, il soggetto si vedrebbe gravato da una sanzione sostanzialmente penale senza che sia stato attivato il contraddittorio sul punto, nemmeno in maniera postuma; la sospensione del beneficio economico, infatti, opererebbe automaticamente, senza che la decisione sia suscettibile d’impugnazione, né dinanzi al giudice amministrativo, non essendo la decisione qualificabile come atto formalmente amministrativo, né al Tribunale del riesame, essendo sottoponibili a questo soltanto le questioni attinenti alla misura cautelare.

1.1.3.− La proposizione della questione di legittimità non potrebbe nemmeno ritenersi tardiva, sia perché il potere di sospendere il reddito di cittadinanza non sarebbe ancora stato esercitato dal rimettente, sia perché la valutazione circa la sospensione non potrebbe essere assunta in un momento antecedente. Infatti, nella fase di cui al giudizio a quo, costituente passaggio obbligato conseguente all’applicazione della misura cautelare e allo svolgimento dell’interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., il giudice dovrebbe fare applicazione dell’art. 7-ter, comma l, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, tenuto conto che il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che è in sede di interrogatorio che può e deve essere chiesto al soggetto sottoposto alla misura cautelare se sia beneficiario del reddito di cittadinanza.

1.2.− Ciò premesso, in punto di rilevanza il rimettente precisa che la vicenda alla base dell’ordinanza di rimessione origina dall’applicazione, nei confronti di F. M., della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282-bis cod. proc. pen., in relazione a fatti riconducibili al reato di maltrattamenti in famiglia, di cui all’art. 572 del codice penale. In sede d’interrogatorio ai sensi dell’art. 294 cod. proc. pen. il soggetto in questione ha dichiarato di essere beneficiario del reddito di cittadinanza.

Il rimettente, pertanto, dovrebbe necessariamente applicare l’art. 7-ter, comma l, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, ossia sospendere l’erogazione del beneficio economico (alla luce del comma 4 del medesimo articolo), con decreto che deve essere comunicato all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro quindici giorni.

1.3.− Nel merito le norme censurate sarebbero in primo luogo in contrasto con gli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost.

1.3.1.− Tali disposizioni, infatti, pongono la persona umana al centro del sistema, sia nella sua dimensione individuale, sia in quella collettiva, impegnando la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale che fungono da limite, tra le altre cose, appunto al pieno sviluppo della persona.

Come confermerebbero anche i lavori preparatori alla legge di conversione del d.l. n. 4 del 2019, il reddito di cittadinanza sarebbe volto a porre delle «misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale», andando a inserire gli strumenti assistenziali introdotti nell’ambito dei «livelli essenziali delle prestazioni» (LEP). Tale impostazione risulterebbe confermata dalla lettura dell’art. l del citato decreto-legge, in cui è precisato come il reddito di cittadinanza sia una misura destinata al «contrasto […] all’esclusione sociale», a «favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione» e a garantire «sostegno economico e […] inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione».

In virtù della sospensione, quindi, il beneficiario sarebbe privato di un sostegno economico che potrebbe anche configurarsi come condizione imprescindibile alla sua sopravvivenza, senza che possa ravvisarsi alcuna ragione giustificatrice di un simile trattamento punitivo. La ratio del reddito di cittadinanza, infatti, non sarebbe premiale, ma assistenziale e d’inclusione. In questo senso, finanche chi viene condannato in via definitiva avrebbe il diritto di sopravvivere, a meno che non si voglia considerare la revoca del beneficio quale strumento per configurare un complesso sanzionatorio con funzione general-preventiva e punitiva, in violazione altresì del principio rieducativo di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.

Emergerebbe, quindi, una palese irragionevolezza del sacrificio imposto al soggetto nella fase cautelare, senza che ciò sia ancorato a una ragione giustificatrice diversa da quella squisitamente sanzionatoria-punitiva.

1.4.− In secondo luogo, sarebbero altresì violati gli artt. l e 4 Cost.

L’art. 4 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, infatti, impone al beneficiario del reddito di cittadinanza la sottoscrizione di un patto per il lavoro e di un patto per l’inclusione sociale, con una dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro; ulteriori disposizioni, poi, prevedono la riduzione della somma erogata nel caso in cui il beneficiario non partecipi alle attività formative, nonché la revoca del reddito di cittadinanza se per tre volte venga rifiutata una congrua proposta di lavoro.

Tale strumento, pertanto, sarebbe anche finalizzato all’inserimento lavorativo e alla formazione privata del beneficiario. La sospensione, così, limiterebbe ingiustificatamente la possibilità del soggetto sottoposto a misura cautelare di formarsi in maniera tale da essere inserito nel mondo del lavoro, poiché la limitazione della libertà connessa all’attivazione del meccanismo cautelare non comporterebbe necessariamente l’impossibilità del soggetto di svolgere l’attività lavorativa.

1.5.− La disposizione censurata violerebbe poi gli artt. 29, 30 e 31 Cost.

Il reddito di cittadinanza, infatti, è riconosciuto in funzione dei redditi familiari e come sostegno all’intero nucleo, ove questo sia composto da altri soggetti oltre al diretto beneficiario.

La tutela della famiglia, anche con misure economiche, in linea con le previsioni di origine sovranazionale (art. 9 CDFUE), sarebbe così pregiudicata dalla sospensione del beneficio.

1.6.− Ancora sarebbero lesi gli artt. 27, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 2, CEDU.

1.6.1.− Innanzi tutto, verrebbe pregiudicato il principio di personalità della responsabilità penale, poiché il nucleo familiare sarebbe privato del sostentamento in virtù di un fatto eventualmente commesso da un familiare.

1.6.2.− Inoltre, vi sarebbe anche una violazione del principio della presunzione di non colpevolezza, posta dall’art. 27, secondo comma, Cost., nonché dall’art. 48 CDFUE e dall’art. 6, paragrafo 2, CEDU.

Il regime cautelare, infatti, avrebbe di per sé carattere rebus sic stantibus, sarebbe contraddistinto da un contradditorio ridotto e si fonderebbe su un accertamento basato su criteri meno stringenti di quelli previsti dall’art. 533 cod. proc. pen. per giungere alla condanna, la quale, in ogni caso, è suscettibile di essere superata dalle decisioni assunte in sede di impugnazione, quanto meno fino al sopraggiungere del giudicato.

La disposizione censurata – imponendo l’applicazione della sospensione del reddito di cittadinanza, sanzione di carattere penale, a un soggetto non ancora condannato, nemmeno in via provvisoria – determinerebbe così una palese violazione della presunzione d’innocenza.

1.7.− Infine, sarebbe violato l’art. 3 Cost., inteso quale fondamento del principio di ragionevolezza.

1.7.1.− L’art. 7-ter, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, prevede la sospensione del reddito di cittadinanza sia in caso di applicazione di una misura cautelare personale, con riferimento a qualsiasi reato, sia in conseguenza di una condanna non definitiva, ma per i soli reati per i quali l’art. 7, comma 3, del medesimo decreto-legge dispone la revoca del beneficio nell’evenienza di condanna definitiva (ossia i delitti di cui agli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis cod. pen.).

Nel caso oggetto del giudizio a quo l’indagato non è chiamato a rispondere per uno di tali reati e, pertanto, il rimettente dovrebbe sospendere il beneficio pur sapendo che tale statuizione sarà sicuramente revocata, anche in presenza di una condanna definitiva.

Emergerebbe, quindi, un trattamento assolutamente irragionevole oltre che discriminatorio, posto che in presenza di due condotte identiche, per cui a una soltanto faccia seguito l’applicazione della misura cautelare, ove si giungesse alla medesima condanna, l’avvenuta sospensione del reddito di cittadinanza vi sarebbe stata solo per un condannato.

Tale disparità risulterebbe ancora più grave in considerazione del già citato comma 5 dello stesso art. 7-ter, secondo cui, in caso di revoca della sospensione, il beneficiario non può più ottenere gli arretrati, con conseguente integrazione di un vulnus non riparabile neppure in seguito a una pronuncia assolutoria, con palese ribaltamento, ancora una volta, della presunzione di innocenza.

1.7.2.− Oltre a tale irragionevolezza intrinseca, la disposizione censurata sarebbe irragionevole anche in raffronto all’art. 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125 (Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell’iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta), che prevede la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità per il soggetto che sia stato rinviato a giudizio per l’omicidio volontario del coniuge. Tale disciplina, che pure sembrerebbe violare la presunzione di innocenza, in ogni caso, posticiperebbe la sospensione a un vaglio di meritevolezza più profondo e più completo (visto il contraddittorio che precede il rinvio a giudizio) di quello compiuto in sede cautelare e prevedrebbe il diritto dell’imputato a ricevere le somme arretrate e non ottenute per via della sospensione, in caso di proscioglimento definitivo.

1.8.− Da ultimo, il giudice a quo asserisce l’impossibilità di fornire un’interpretazione costituzionalmente conforme, che consenta di valutare l’opportunità di sospendere o meno l’erogazione del reddito di cittadinanza. Una tale interpretazione, oltre a produrre effetto solo inter partes, sarebbe contra legem e risulterebbe essa stessa incostituzionale, rimettendo al giudice una valutazione prettamente amministrativa, caratterizzata da un arbitrio in assenza di criteri guida legislativamente imposti, con un effetto sanzionatorio comunque incompatibile con la ratio assistenziale del beneficio economico.

2.− Con atto depositato il 4 agosto 2020 è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate dal GIP presso il Tribunale di Palermo siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.

2.1.− In punto di rilevanza l’Avvocatura generale dello Stato evidenzia come l’intervento richiesto sia senz’altro creativo, implicando scelte affidate alle valutazioni discrezionali del legislatore, con conseguente inammissibilità delle questioni (sono richiamate la sentenza di questa Corte n. 87 del 2013 e le ordinanze n. 176 e n. 156 del 2013).

2.1.1.− Com’è noto, infatti, il potere discrezionale del legislatore è suscettibile di sindacato solo laddove il suo esercizio travalichi il canone della ragionevolezza, che deve presiedere alle scelte normative. In questo senso, «[p]erché sia dunque possibile operare uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie operate dal legislatore, è pertanto necessario che l’opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalità che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura per così dire sintomatica di “eccesso di potere” e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l’ordinamento assegna alla funzione legislativa» (così la richiamata sentenza di questa Corte n. 313 del 1995; nei medesimi termini si richiamano anche le sentenze n. 229 e n. 223 del 2015, n. 248 e n. 81 del 2014).

2.1.2.− Allo stesso tempo, prosegue l’Avvocatura dello Stato, sono stati progressivamente definiti dalla giurisprudenza costituzionale i connotati propri del canone di ragionevolezza, attraverso figure consolidate che, in qualche misura, appaiono come sintomatiche del vizio di legittimità costituzionale o dell’assenza del vizio medesimo.

In particolare, sotto il profilo della coerenza della scelta normativa, che può essere riferita anche ai principi generali del sistema e al quadro normativo, è stato affermato che difetta la ragionevolezza laddove «la legge manca il suo obiettivo e tradisce la sua ratio» (così la sentenza n. 43 del 1997). La ragionevolezza si manifesta anche come non arbitrarietà, quando la scelta legislativa sia sostenuta da una ragione giustificatrice sufficiente, ovvero non si presenti come costituzionalmente intollerabile (viene richiamata la sentenza n. 206 del 1999). Il sindacato di ragionevolezza può consistere, poi, in una valutazione circa la proporzionalità, la congruità e l’adeguatezza del mezzo rispetto al fine perseguito.

Ebbene, rispetto ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale, la scelta del legislatore attuata attraverso la normativa censurata, lungi dal costituire una misura punitiva sproporzionatamente afflittiva, sarebbe tutt’altro che manifestamente irragionevole.

2.2.− Ciò premesso, l’Avvocatura dello Stato precisa, innanzi tutto, che il reddito di cittadinanza sarebbe una misura di inclusione sociale volta ad agevolare l’inserimento al lavoro per quei soggetti che vivono una situazione di particolare disagio economico.

Il beneficio è riconosciuto ai familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, di una serie di requisiti elencati nell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito. Tra questi vi è la mancata sottoposizione a una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida di arresto o fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dal successivo art. 7, comma 3.

L’art. 7-ter, comma l, oggetto di censura, prevede poi che nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno degli indicati delitti, l’erogazione del beneficio venga sospesa.

2.2.1.− La questioni sollevate sarebbero prive di fondamento per le medesime ragioni già vagliate dalla recente sentenza di questa Corte n. 122 del 2020, concernente proprio la disposizione oggetto di censura.

Ivi, si è sottolineato che «il provvedimento di sospensione del reddito di cittadinanza, nel caso di sopravvenuta misura cautelare personale a carico del richiedente o del beneficiario, appare trasparentemente collegato alla circostanza che la mancata soggezione a tali misure, così come l’assenza di una condanna per taluni specifici reati (intervenuta nei dieci anni antecedenti), costituiscano due requisiti essenziali per l’ottenimento del reddito di cittadinanza. Si tratta di particolari requisiti (si vedano, tra le più recenti, le sentenze n. 248 del 2019, n. 161 del 2018 e n. 276 del 2016), per l’ottenimento di un beneficio economico rispetto al quale, tra l’altro, l’interessato non può vantare alcun diritto precostituito in assenza della legge di cui è parte la disposizione censurata (sul punto si veda la sentenza n. 248 del 2019)».

Pertanto, il provvedimento di sospensione «altro non è che la conseguenza del venir meno di un requisito necessario alla concessione del beneficio e rientra per ciò stesso tra i casi in cui la giurisprudenza costituzionale riconosce la legittimità di sospensione, revoca o decadenza, anche attraverso meccanismi automatici (si vedano le sentenze n. 161 del 2018, n. 276 del 2016, n. 2 del 1999, n. 226 del 1997 e n. 297 del 1993)».

2.3.− Gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale evidenziati dal rimettente nel caso in esame parimenti sarebbero tutti inammissibili e comunque manifestamente infondati.

2.3.1.− La sospensione dell’erogazione del beneficio non determinerebbe un diretto pregiudizio del diritto al lavoro sancito dagli artt. l e 4 Cost., incidendo la stessa su una misura di sostegno economico che il legislatore attribuisce a determinati soggetti, in presenza dei requisiti richiesti.

Il venir meno di uno di questi requisiti renderebbe ragionevole la scelta operata dal legislatore di sospendere l’erogazione del beneficio per tutta la durata della misura cautelare in atto, risultando preminenti le esigenze cautelari sottese all’adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale. Infatti, la scelta normativa di sospendere il beneficio anche per reati diversi da quelli indicati dall’art. 7, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, sarebbe giustificata dalla necessità di fronteggiare situazioni di pericolo concreto, cessate le quali può riprendere l’iter di accompagnamento al lavoro.

Diversa, invece, sarebbe l’ipotesi di sospensione del beneficio prevista nel medesimo art. 7-ter con riferimento, però, alle sentenze di condanna non definitive in relazione ai soli reati indicati al citato comma 3 dell’art. 7. In tali casi l’accertamento, seppur non definitivo, della responsabilità penale del richiedente o beneficiario per reati che il legislatore, nell’esercizio del suo potere discrezionale non sindacabile, ha ritenuto di particolare allarme sociale, legittimerebbe la scelta legislativa della sospensione del reddito di cittadinanza.

Alla luce dei differenti presupposti che sorreggono le opzioni legislative adottate non potrebbe parlarsi, quindi, di scelta legislativa irragionevole nell’accezione sopra precisata.

2.3.2.− Con specifico riferimento all’asserita violazione degli artt. 29, 30 e 31 Cost., sarebbe sufficiente constatare che siffatta tesi porterebbe all’impossibilità di subordinare a qualsiasi condizione di meritevolezza (in senso lato) un beneficio economico, per tutti i casi in cui il fruitore della provvidenza abbia una famiglia a carico. Il che, considerata la natura e le finalità del reddito di cittadinanza, non potrebbe di certo ritenersi ammissibile.

2.3.3.− Risulterebbe inconferente anche il richiamo operato dal giudice rimettente al principio della personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.), dal momento che gli effetti pregiudizievoli della condotta del reo ricadrebbero unicamente nella sua sfera giuridica.

2.3.4.− Parimenti dovrebbe ritenersi inammissibile la questione relativa al contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in correlazione con l’art. 6, comma 2, CEDU.

Il giudice a quo richiama, ancora una volta, i principi di personalità della responsabilità e di presunzione di non colpevolezza riconosciuti dal diritto convenzionale, tralasciando di considerare: da un lato, che si tratta di principi fondamentali già sanciti nel testo costituzionale (art. 27 Cost.); dall’altro, che il censurato art. 7-ter fonderebbe la sua ratio non sull’accertamento definitivo della colpevolezza, bensì su esigenze di natura cautelare, che prescinderebbero da un compiuto accertamento della responsabilità penale.

Inoltre, il verificarsi di una condizione ostativa alla possibilità di beneficiare di una provvidenza economica non potrebbe essere considerata una sanzione anticipata in assenza di un accertamento definitivo di responsabilità (ex plurimis, sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 248 del 2019, n. 206 del 1999, n. 239 e n. 141 del 1996), ma costituirebbe solo il venir meno di un requisito per l’accesso al beneficio, determinato dal legislatore nell’esercizio del proprio potere discrezionale (si richiamano le sentenze di questa Corte n. 122 del 2020 e n. 194 del 2017); scelta non affetta da irrazionalità manifesta e irrefutabile costituzionalmente rilevante (è richiamata anche la sentenza n. 86 del 2017).

Considerato in diritto

1.− Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza iscritta al n. 86 del registro ordinanze del 2020, ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, primo e secondo comma, 29, 30 e 31 della Costituzione e al principio di ragionevolezza, nonché all’art. 117, primo comma, Cost. – quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26.

Ivi, in relazione all’erogazione del reddito di cittadinanza, si prevede che «[n]ei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3, l’erogazione del beneficio di cui all’articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell’articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalità di cui all’articolo 3, comma 13».

2.− Secondo il giudice a quo la disposizione censurata sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui impone di sospendere l’erogazione del reddito di cittadinanza nei confronti del beneficiario o del richiedente a cui è applicata una misura cautelare personale.

2.1.− In primo luogo, sarebbero violati gli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost.

In virtù della sospensione, infatti, il beneficiario sarebbe privato di un sostegno economico che potrebbe anche configurarsi come condizione imprescindibile alla sua sopravvivenza, a pregiudizio della libertà e della dignità dello stesso, senza che ciò sia ancorato a una ragione giustificatrice diversa da quella squisitamente sanzionatoria e punitiva.

2.2.− In secondo luogo, verrebbero lesi gli artt. l e 4 Cost., in quanto il reddito di cittadinanza sarebbe finalizzato anche all’inserimento lavorativo e alla formazione privata del beneficiario, obiettivi che verrebbero ingiustificatamente limitati dal provvedimento di sospensione.

2.3.− Vi sarebbe poi una violazione degli artt. 29, 30 e 31 Cost., perché il reddito di cittadinanza è riconosciuto in funzione dei redditi familiari e come sostegno all’intero nucleo familiare, la cui tutela sarebbe pregiudicata dalla sospensione del beneficio economico.

2.4.− Ancora, sussisterebbe una lesione degli artt. 27, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 2, CEDU e all’art. 48 CDFUE.

Da un lato, la disposizione censurata pregiudicherebbe il principio di personalità della responsabilità penale, poiché il nucleo familiare sarebbe privato del sostentamento in virtù di un fatto eventualmente commesso da un familiare.

Dall’altro lato, verrebbe leso il principio della presunzione di non colpevolezza, imponendosi la sospensione del reddito di cittadinanza, sanzione di carattere sostanzialmente penale, a un soggetto non condannato nemmeno in via provvisoria.

2.5.− Infine, sarebbe violato l’art. 3 Cost., in relazione al principio di ragionevolezza.

Da una parte, infatti, per le condotte estranee a quelle di cui all’art. 7, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, si dovrebbe disporre la sospensione del beneficio in caso di misura cautelare personale, pur sapendo che tale statuizione sarà sicuramente revocata in presenza di una condanna definitiva per tali condotte.

Dall’altra parte, nel caso di revoca del provvedimento di sospensione, non vi sarebbe la possibilità di ottenere gli arretrati, in palese discriminazione, tra l’altro, con quanto previsto dall’art. 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125 (Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell’iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta), ove si prevede la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità per il soggetto che sia stato rinviato a giudizio per l’omicidio volontario del coniuge (con un vaglio di meritevolezza quindi più profondo e più completo di quello compiuto in sede cautelare), con la possibilità però di ricevere le somme arretrate in caso di proscioglimento definitivo.

3.− In via preliminare va respinta l’eccezione d’inammissibilità del Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, relativa alla questione sollevata in riferimento agli artt. art. 27 e 117, primo comma, Cost.

Secondo l’Avvocatura dello Stato, infatti, la ratio della sospensione del reddito di cittadinanza non sarebbe legata a una presunzione di colpevolezza, come ritenuto invece dal rimettente, non venendo in esame, quindi, questioni relative al sistema penale.

Si tratta di argomenti che attengono più propriamente al merito delle censure.

4.− Altresì infondata risulta l’eccezione d’inammissibilità sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., in quanto l’intervento richiesto a questa Corte sarebbe eccessivamente creativo, intervenendo su aspetti rimessi alla discrezionalità del legislatore.

Il giudice a quo, infatti, non chiede un intervento additivo, bensì una pronuncia d’illegittimità parziale, che colpisca la disposizione nella parte in cui impone la sospensione del reddito di cittadinanza in caso di misura cautelare personale.

L’eventuale non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa, argomentata dall’interveniente, quindi, costituisce semmai elemento per il rigetto della questione nel merito e non per la sua inammissibilità.

5.– Sempre in via preliminare deve senz’altro riconoscersi la legittimazione del GIP del Tribunale di Palermo a sollevare la questione in esame, tra l’altro non contestata dall’Avvocatura generale dello Stato.

La sospensione del reddito di cittadinanza, ai sensi dell’art. 7-ter, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, avviene all’interno di una fase consequenziale alla decisione sulla misura cautelare, mentre la diversa fase che fa capo all’ente erogatore attiene alle sole modalità esecutive del provvedimento sospensivo (art. 7-ter, comma 4).

Il giudice che ha disposto la misura cautelare, pertanto, è tenuto ad adottare il provvedimento di sospensione del reddito di cittadinanza, accertando in capo al destinatario della misura cautelare il godimento del beneficio economico nel primo atto cui è presente l’indagato o l’imputato, cioè, come nel caso di specie, proprio in sede di interrogatorio ex art. 294 del codice di procedura penale.

6.– Nel merito, le questioni sollevate dal GIP del Tribunale di Palermo non sono fondate.

6.1.– Il reddito di cittadinanza costituisce un particolare beneficio economico, introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano dal d.l. n. 4 del 2019, al dichiarato fine di operare un riordino del sistema di assistenza sociale e una generale razionalizzazione dei servizi per l’impiego, con l’obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro.

L’art. 1, comma 1, così, definisce il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, oltre che di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, prevedendo a tal fine politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

6.1.1.– L’art. 2 del d.l. n. 4 del 2019 disciplina i requisiti personali, reddituali e patrimoniali per accedere al reddito, che devono sussistere, sia al momento della presentazione della domanda, sia per tutta la durata dell’erogazione.

La lettera c-bis) del comma 1 di tale articolo, introdotta in sede di conversione, in particolare, stabilisce che il richiedente il beneficio non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, o condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dal successivo art. 7, comma 3. Si tratta di determinati reati, individuati ai commi 1 e 2 dello stesso art. 7 (attinenti alle false dichiarazioni o alle omesse comunicazioni concernenti i requisiti per ottenere e mantenere il reddito di cittadinanza), nonché dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale (concernenti fattispecie di terrorismo ed eversione e di stampo mafioso) e dall’art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); a questi si aggiungono i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di cui allo stesso articolo.

Il beneficio economico è erogato sulla base di una scala di equivalenza parametrata sui componenti del nucleo familiare. Qualora un componente del nucleo familiare beneficiario si trovi in stato detentivo, ovvero sia ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti (art. 3, comma 13). Medesima conseguenza si ha quando faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati dall’art. 7, comma 3.

Ai sensi dell’art. 4, per beneficiare del reddito di cittadinanza è necessario rispettare numerose condizionalità, quali l’immediata disponibilità al lavoro (con l’obbligo di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue) e l’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, attraverso la sottoscrizione di un patto per il lavoro e, ove siano presenti particolari criticità, di un patto per l’inclusione sociale.

Al rispetto di tali condizioni sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e che non frequentano un regolare corso di studi, salvi taluni specifici casi di esonero. Il venir meno agli obblighi comporta dirette conseguenze sulla percezione del beneficio, le quali, a seconda della gravità dell’inadempimento, vanno da una decurtazione delle somme da erogarsi sino alla decadenza dallo stesso beneficio.

6.1.2.– Alla condanna definitiva (o all’applicazione della pena su richiesta delle parti) per i ricordati reati di cui all’art. 7, comma 3, consegue la revoca del reddito di cittadinanza. La revoca ha efficacia retroattiva e comporta l’obbligo alla restituzione di quanto indebitamente percepito e determina l’ulteriore effetto di non poter più richiedere il beneficio prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

L’art. 7-ter, comma 1, invece, disciplina la fattispecie della sospensione del reddito di cittadinanza nei confronti del beneficiario o del richiedente a cui venga applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, o che sia condannato con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati all’art. 7, comma 3 (o che sia dichiarato latitante ai sensi dell’art. 296 cod. proc. pen. o si sia sottratto volontariamente all’esecuzione della pena).

Il provvedimento di sospensione – che può essere a sua volta revocato dall’autorità giudiziaria che l’ha disposto quando vengano meno le condizioni che l’abbiano determinato, senza la corresponsione differita degli importi maturati durante il periodo di sospensione (art. 7-ter, comma 5) – opera nel limite e con le modalità di cui al citato art. 3, comma 13, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito. Si è già ricordato che, ai sensi di tale disposizione, il reddito di cittadinanza può essere concesso anche se nel nucleo familiare sia presente un soggetto in stato detentivo o sottoposto a misura cautelare, senza però computare tale soggetto nel parametro della scala di equivalenza. Ne deriva che analoga conseguenza si avrà qualora lo stato detentivo o la misura cautelare personale sopraggiungano in corso d’opera.

A differenza della revoca, dunque, la sospensione non ha effetto retroattivo ed è adottata dal giudice che ha disposto la misura cautelare oppure che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva o dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell’esecuzione, su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l’ordine di esecuzione di cui all’art. 656 cod. proc. pen., al quale il condannato si sia volontariamente sottratto (art. 7-ter, commi 2 e 3). Il provvedimento di sospensione è poi comunicato all’ente erogatore che deve disporre la temporanea cessazione dell’erogazione del reddito di cittadinanza (art. 7-ter, comma 4).

Come già chiarito da questa Corte nella sentenza n. 122 del 2020, il legislatore ha dunque previsto un particolare requisito di onorabilità per la richiesta del reddito di cittadinanza – la mancata soggezione a misure cautelari personali – che, al pari di qualsiasi altro requisito, deve sussistere non solo al momento della domanda, ma anche per tutta la durata dell’erogazione del beneficio economico.

Il provvedimento di sospensione in caso di misure cautelari sopravvenute, quindi, «altro non è che la conseguenza del venir meno di un requisito necessario alla concessione del beneficio e rientra per ciò stesso tra i casi in cui la giurisprudenza costituzionale riconosce la legittimità di sospensione, revoca o decadenza, anche attraverso meccanismi automatici (si vedano le sentenze n. 161 del 2018, n. 276 del 2016, n. 2 del 1999, n. 226 del 1997 e n. 297 del 1993)».

6.2.− In riferimento a tutte le questioni sollevate e, in primo luogo, a quella relativa alla violazione degli artt. 2 e 3 Cost., al di là degli argomenti di cui alla ricordata sentenza n. 122 del 2020, rileva che la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica.

Ciò differenzia la misura in questione da altre provvidenze sociali, la cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato di bisogno, senza prevedere un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità.

Così, ad esempio, per quelle prestazioni che si configurano quali misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa, come la pensione d’inabilità civile – di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) – diretta alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona (sentenza n. 7 del 2021), al fine di garantire un minimo vitale di sussistenza a presidio del nucleo essenziale e indefettibile del diritto al mantenimento, garantito a ogni cittadino inabile al lavoro (sentenza n. 152 del 2020).

Si pensi anche alla pensione di cittadinanza – prevista dallo stesso d.l. n. 4 del 2019, come convertito, per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni – che è una misura di mero contrasto alla povertà delle persone anziane; o ancora all’assegno sociale – riconosciuto dall’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) a coloro che abbiano compiuto 65 (ora 67) anni di età e siano titolari di un reddito al di sotto della soglia di legge – volto a far fronte a un particolare stato di bisogno derivante dall’indigenza.

Per tali provvidenze non è prevista la sospensione nel caso di misure cautelari personali.

6.2.1.− Il reddito di cittadinanza, invece, non ha natura meramente assistenziale, proprio perché accompagnato da un percorso formativo e d’inclusione che comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l’espulsione dal percorso medesimo.

Pertanto, la sospensione del beneficio non ha una ragione punitiva e sanzionatoria, ma si collega appunto agli obiettivi dell’intervento legislativo. In tal senso, la presenza di più specifiche e severe condizioni per la richiesta e per il mantenimento della provvidenza (ex multis, sentenza n. 194 del 2017), oltre a dar corpo al particolare requisito morale sotteso dall’istituto, è anche strumentale all’effettiva realizzazione del percorso d’inserimento lavorativo, che può essere ostacolato o addirittura impedito dalla misura cautelare.

La sospensione in esame, pertanto, risulta espressione della discrezionalità attribuita al legislatore (tra le tante, sentenze n. 113 del 2019, n. 222 del 2018, n. 194 del 2017, n. 223 del 2015, n. 214 e n. 81 del 2014, n. 134, n. 120 e n. 36 del 2012), «che può essere ed è stata discussa, ma non si presenta affetta da quella irrazionalità “manifesta e irrefutabile” che richiederebbe la declaratoria d’illegittimità costituzionale (tra le tante, sentenze n. 86 del 2017 e n. 46 del 1993)» (sentenza n. 122 del 2020).

6.2.2.− Tra l’altro, la stessa sospensione del reddito di cittadinanza non comporta, di per sé, la necessaria privazione in capo al soggetto interessato dei mezzi per vivere.

Infatti, proprio in quanto provvidenza non meramente assistenziale, essa è compatibile con ulteriori, seppur limitati, redditi, derivanti da lavoro o da altri strumenti assistenziali, la cui presenza determina semmai una decurtazione dell’importo da erogarsi (e i benefici non soggetti alla prova dei mezzi non sono neppure computati nel reddito rilevante ai fini ISEE).

In ogni caso, a colui che si veda sospendere il beneficio economico non sarebbe preclusa la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di accedere ad altre forme di assistenza sociale previste dall’ordinamento, per le quali la presenza di misure cautelari personali non costituisce causa ostativa.

6.3.− In secondo luogo, non fondate risultano anche le censure relative alla violazione del diritto al lavoro sancito dagli artt. l e 4 Cost.

6.3.1.− Il reddito di cittadinanza è finalizzato alla realizzazione di tale diritto. Non contrasta certo con esso che il legislatore lo riservi a un soggetto di cui non sono in dubbio le qualità morali, che non è in condizione di attuale pericolosità ed è in grado di seguire un percorso d’inserimento nel mercato del lavoro, non essendo destinatario di misure le quali, come già detto, possano risultare a tal fine impeditive.

Rileva, inoltre, che tali requisiti sono previsti «per l’ottenimento di un beneficio economico rispetto al quale, tra l’altro, l’interessato non può vantare alcun diritto precostituito in assenza della legge di cui è parte la disposizione censurata (sul punto si veda la sentenza n. 248 del 2019)» (sentenza n. 122 del 2020).

6.4.− Con riferimento alla lesione degli artt. 29, 30 e 31 Cost., l’incidenza della sospensione del reddito di cittadinanza sull’intero nucleo familiare è una mera conseguenza del fatto che, in presenza di misure cautelari personali, non è possibile effettuare la richiesta del reddito di cittadinanza. Il sopraggiungere di tale causa ostativa, pertanto, comporta la sospensione del beneficio già in corso di erogazione.

D’altronde, come già osservato, risulta nella logica dell’intervento legislativo una possibile ripercussione sul nucleo familiare del venir meno di peculiari requisiti personali, anche da parte di un solo familiare.

Non si dimentichi, inoltre, che la sospensione si ha solo ove destinatario del provvedimento cautelare sia il richiedente del beneficio, operando negli altri casi lo scomputo del soggetto dal parametro della scala di equivalenza, come prima ricordato.

6.5.− Non fondate sono anche le censure sollevate in riferimento agli artt. art. 27 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 48 CDFUE e all’art. 6, paragrafo 2, CEDU.

Come già chiarito dalla sentenza n. 122 del 2020, infatti, la ratio della sospensione del reddito di cittadinanza al richiedente sottoposto a misura cautelare personale è conseguenza del venir meno di un peculiare requisito morale, che trova la sua giustificazione non nella presunzione di colpevolezza, bensì nella valutazione d’incompatibilità tra la richiesta del beneficio economico e la soggezione a detta misura cautelare.

Non vengono in gioco, pertanto, profili attinenti alla responsabilità penale.

6.6.− Da ultimo, non fondate risultano anche le doglianze relative alla violazione dell’art. 3 Cost., quale fondamento del principio di ragionevolezza.

6.6.1.− Da una parte, infatti, non è irragionevole che il reddito di cittadinanza venga sospeso in caso di misura cautelare personale e possa poi tornare a essere erogato in seguito alla condanna definitiva, salvo che per i reati di cui all’art. 7, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito.

Tale conseguenza, «sebbene opinabile, appare coerente con il contesto normativo disegnato dal legislatore, poiché con la cessazione della misura cautelare cessa anche quel pericolo concreto e attuale che legittima la sospensione e il soggetto interessato riacquista nuovamente lo specifico requisito per richiedere il reddito di cittadinanza». Le condanne, invece, «sono ritenute dal legislatore ostative alla concessione o al mantenimento del beneficio solo quando concernono peculiari tipologie di reato, in parte sovrapponibili a quelle che già erano e sono causa di revoca degli ammortizzatori sociali» (sentenza n. 122 del 2020).

6.6.2.− Dall’altra parte, non pertinente appare il raffronto con l’art. 1 della legge n. 125 del 2011, che prevede la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità per il soggetto che sia stato rinviato a giudizio per l’omicidio volontario del coniuge.

Tale disciplina, infatti, è dettata dalla diversa ragione di sospendere l’erogazione di somme nei confronti di un soggetto rinviato a giudizio per l’omicidio di chi era titolare del beneficio previdenziale da cui deriva la percezione di somme da parte dell’accusato, che si sarebbe in tal modo “illecitamente costruito” il beneficio economico. Il provvedimento ha, quindi, natura meramente cautelare, che si lega alla specificità del reato; non a caso, la pensione di reversibilità può essere nuovamente percepita, con effetto retroattivo, in caso di proscioglimento.

Nel caso in esame, invece, la sospensione non si fonda su una valutazione legata all’eventuale futura condanna del soggetto interessato, ma sulla mera sussistenza del provvedimento cautelare; ragione per cui, alla cessazione di quest’ultimo, la misura sospensiva può sì essere revocata, ma con effetto non retroattivo.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, primo e secondo comma, 29, 30 e 31 della Costituzione e al principio di ragionevolezza, nonché all’art. 117, primo comma, Cost. – quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

SENTENZA