Misure di prevenzione personali – Fermo – Condizioni per l’applicazione di misure coercitive a seguito della convalida.

(Corte di Cassazione, Sez. II Pen., sentenza 18 gennaio 2017, n. 2487)

La Seconda Sezione ha affermato che l’art. 77 D.Lgs. n. 159 del 2011 ha ampliato le ipotesi in cui è possibile procedere a fermo di indiziato di delitto ma non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina generale riguardante le condizioni necessarie per procedere all’applicazione di misure coercitive a seguito del provvedimento di convalida.

Cassazione II Sez. Pen – sentenza

Art. 77. Fermo di indiziato di delitto

1. Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 4 il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all’articolo 384 del codice di procedura penale, purché si tratti di reato per il quale è consentito l’arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell’articolo 381 del medesimo codice.