Motociclista risarcito per essere stato travolto da veicoli in movimento (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 1 giugno 2022, n. 17896).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18584-2021 proposto da:

(OMISSIS) SALVATORE, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, (OMISSIS) (OMISSIS) 154, presso lo studio dell’avvocato BERNADETTE (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) ROBERTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9003/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 30/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA PELLECCHIA.

Rilevato che:

1. Salvatore (OMISSIS) convenne in giudizio Vittoria Assicurazioni S.p.A. e Roberto (OMISSIS) al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni arrecati al proprio motociclo, in occasione del sinistro verificatosi in seguito allo scontro di tre veicoli in movimento, causato dal (OMISSIS).

La causa fu istruita mediante CTU e prova testimoniale, richieste dalle parti.

Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 40198/2016, rigettò la domanda attorea, rilevando il contrasto tra la deposizione testimoniale e le risultanze della consulenza tecnica in merito alla velocità tenuta dai veicoli.

2. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 9003/2020, del 30 dicembre 2020, ha rigettato l’impugnazione, facendo applicazione del principio di diritto, affermato da questa Corte, secondo cui, “nel caso in cui il tamponamento a catena interessi veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, co. 2 c.c., con conseguente presunzione iuris tantum della colpa in eguale misura a carico di ciascuna coppia di veicolo tamponato e tamponante, fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia da loro fornita prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (cass. civ., sez. III, 18234/2008).

3. Avverso tale pronuncia Salvatore (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Considerato che:

4. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta “la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 2054, co. 2”, per avere la Corte applicato la norma in questione al caso di specie, sull’erroneo presupposto che il sinistro avesse ad oggetto un tamponamento a catena di veicoli in movimento.

Secondo il ricorrente non si sarebbe trattato di tamponamento a catena poiché i veicoli non si trovavano incolonnati sulla stessa corsia di marcia, ma provenivano da direzioni diverse e opposte.

L’iter logico-giuridico seguito dal giudice dell’appello per pervenire alla decisione sarebbe viziato dall’erroneo inquadramento della fattispecie concreta.

Sostiene infine il ricorrente che dalle risultanze istruttorie sarebbe emersa la responsabilità esclusiva del (OMISSIS), idonea a superare la presunzione di corresponsabilità dei soggetti coinvolti.

5. L’unico motivo di ricorso è fondato.

Il Tribunale, quale giudice dell’appello, ha rigettato l’impugnazione del Savona facendo applicazione del principio di diritto, affermato da questa Corte, secondo cui, “nel caso in cui il tamponamento a catena interessi veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2034, co. 2 c.c., con conseguente presunzione iuris tantum della colpa in eguale misura a carico di ciascuna coppia di veicolo tamponato e tamponante, fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia da loro fornita prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (cass. civ., sez. III, 18234/2008).

Ebbene, dalla lettura della sentenza non risulta che sia stata esaminata la dinamica del sinistro sulla base della quale il Tribunale ha applicato la regola del tamponamento a catena.

Dalla lettura della pronuncia, infatti, risulta che il (OMISSIS) mentre era alla guida del proprio veicolo procedeva a forte andatura, allorquando giunto all’intersezione con la via Nazionale, urtava un Motoveicolo Honda che per effetto della spinta impressa urtava il motociclo del (OMISSIS).

Da tale descrizione non si evince che si sia verificato un tamponamento a catena di veicoli incolonnati.

Pertanto, il giudice del rinvio dovrà verificare se i veicoli si trovavano incolonnati sulla stessa corsia di marcia oppure se provenivano da direzioni diverse e opposte.

6. La Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, come in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, come in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte suprema di Cassazione in data 24 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1° giugno 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.