Motociclista scappa dopo aver investito un uomo ma torna subito indietro per assisterlo: esclusa la punibilità (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 19 ottobre 2022, n. 39474).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente –

Dott. NARDIN Maura – Consigliere –

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere –

Dott. CENCI Daniele – Rel. Consigliere –

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) ROCCO PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 19/05/19xx;

avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;

sulle conclusioni del Pubblico Ministero.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna il 23 ottobre 2020, in parziale riforma della sentenza, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Bologna il 23 luglio 2019, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto Rocco Pio (OMISSIS) responsabile della violazione dell’art. 189, commi 1, 6 e 7, del d.Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere, alla guida di una motocicletta, investito il pedone Francesco (OMISSIS) che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali e per avere omesso di fermarsi per prestare soccorso all’investito, il quale aveva riportato ferite, fatto commesso il 6 aprile 2016, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, ha disposto la sospensione della patente di guida per due anni e sei mesi, con conferma nel resto.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali lamenta violazione di legge (entrambi i motivi) e vizio di motivazione (il secondo).

2.1. Con il primo motivo denuncia carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. che era stata chiesta con l’atto di appello.

Si rammenta di avere già sottolineato al riguardo nell’atto di appello la assoluta incensuratezza dell’imputato, la sua giovanissima età, l’essere dopo poco tornato indietro, subito dopo l’ammonimento da parte del teste Gaetano (OMISSIS), l’avere soccorso la vittima, come emergente da puntuali passaggi dell’istruttoria testimoniale che si richiamano e che si allegano materialmente al ricorso, l’avere accompagnato la stessa al Pronto soccorso, l’essere stata la positiva condotta dell’imputato riconosciuta espressamente già dal Tribunale (alla p. 3 della sentenza di primo grado); e si sottolinea che la persona offesa non ha ritenuto di dover sporgere denunzia o querela ed è stata risarcita dall’assicurazione.

Ebbene, a fronte di tali argomenti la Corte territoriale si è apoditticamente limitata ad affermare, alla p. 3, che «Quanto al 131 bis [cod. pen.] il fatto appare grave e in alcun modo può essere applicata tale norma».

Si richiama al riguardo, tra le altre sentenze di legittimità stimate pertinenti, l’insegnamento che si trae delle motivazioni delle decisioni di Sez. 4, n. 27241 del 16/09/2020, Resca, Rv. 279959, e, prima ancora, di Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589, 266590 e 266594, sottolineando che nel caso di specie gli elementi per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto sono già illustrati nelle due sentenze di merito.

2.2. Con il secondo motivò censura violazione di legge, in particolare dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., che pone il tradizionale divieto di reformatio in peius.

La sentenza di primo grado, in realtà, avrebbe assolto l’imputato da una fattispecie (il reato, di omissione di soccorso) tra le due contestate all’imputato nell’editto (omissione di soccorso stradale e “fuga”), condannandolo, dunque, soltanto per altra e meno grave (“fuga’), ciò si desume sia dall’uso del singolare alle pp. 2-3 della sentenza di primo grado sia dall’avere il Tribunale (alla pp. 2-3) affermato espressamente che l’imputato è ritornato nell’immediatezza dei fatti sul luogo del sinistro sia dalla concreta scelta del trattamento sanzionatorio, che è compatibile solo con il riconoscimento del reato di cui al comma 6 (“fuga”, con pena base di sei mesi di reclusione) e non già con quello di cui al comma 7 (omissione di soccorso speciale, con sanzione base di un anno di reclusione) della norma.

In tale contesto, dunque, sarebbe erronea l’affermazione (alle pp. 2-3 della sentenza impugnata) che l’imputato sarebbe stato condannato per entrambi i reati a pena ritenuta – altrettanto erroneamente – inferiore al minimo edittale ed illegittima l’applicazione della sospensione della patente di guida per la durata complessiva di due anni e sei mesi, durata che risulta essere il frutto del cumulo materiale tra le sanzioni amministrative previste per ciascuna delle due fattispecie, una delle quali però – si ripete, la più grave – non sussisterebbe, essendo stata esclusa in primo grado; ciò in difetto di impugnazione del P.M.

Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte dell’11 giugno 2022 ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che il reato non è prescritto (fatto del 6 aprile 2016 + 7 anni e sei mesi = 6 ottobre 2023), il ricorso è fondato sotto entrambi i profili dedotti, per le seguenti ragioni.

2. Partendo dal secondo dei motivi di impugnazione (con cui si contesta la violazione del divieto di reformatio peius per avere applicato sanzione amministrativa non solo per il reato riconosciuto sussistente ma anche per quello che non era non ritenuto dal Tribunale), occorre tenere presente che «In tema di impugnazioni, in caso di appello proposto dal solo imputato, non costituisce violazione del divieto di “reformatio in peius” l’irrogazione della sospensione della patente di guida ai sensi dell’art. 189, comma 6, cod., strada, in conseguenza della sentenza di condanna per la mancata ottemperanza all’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, trattandosi di sanzione amministrativa che consegue “ex lege” al reato» (Sez. 4, n. 13860 del 13/02/2020, Bettegazzi, Rv. 279138).

Ciò posto, pur non contenendo il dispositivo di primo grado l’assoluzione dal reato di cui al comma 7 dell’art. 189 del codice della strada, tuttavia nell’intera motivazione (pp. 1-3) la sentenza di primo grado usa sempre il singolare (il reato, il fatto) e motiva circa una fuga, iniziata e poi interrotta per effetto dell’intervento del Carabiniere fuori servizio, che ha ammonito l’imputato, il quale, in conseguenza, «ha immediatamente fatto rientro sul luogo del sinistro» (così alla p. 3 della sentenza impugnata) ma non motiva su una mancanza di soccorsi; inoltre, deve tenersi conto che la concreta scelta della pena da parte del Tribunale è compatibile solo con il minimo edittale del reato di cui al comma 6 (sei mesi di reclusione), non già di quello (un anno di reclusione) di cui al comma 7 dell’art. 189 del codice della strada.

Donde l’accoglimento della doglianza.

3. Tranciante, in ogni caso, risulta la fondatezza del primo dei motivi di ricorso.

3.1. Emerge, infatti, in primo luogo, la denunziata omissione di motivazione quanto al diniego dell’invocata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., come peraltro evidenziato dal P.G. nella requisitoria scritta.

La sentenza impugnata, limitandosi ad affermare che «il fatto appare grave» (p. 3), non prende, in alcuna considerazione gli argomenti valorizzati dalla difesa e, in effetti, già presenti nelle sentenze di merito: alle pp. 1-3 della sentenza di primo grado si legge, infatti, che «l’intero fatto storico è stato documentato da immagini riprese da una telecamera di sorveglianza puntata esattamente sul luogo dei fatti», che l’imputato, il quale guidava una moto, ha urtato lateralmente il pedone senza avvedersene, come confermato dal trasportato sul motociclo, che è stato accertato che l’azione dell’imputato si è protratta per un tempo «molto breve», che l’imputato, ammonito dal teste (OMISSIS), ha tenuto una «condotta positiva» facendo, «immediatamente […] ritorno sul luogo del sinistro»; e si è ritenuto espressamente sussistere le condizioni per prevedere che l’imputato, incensurato, si astenga per il futuro dalla commissione di ulteriori reati, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.

3.2. Ricorrono, inoltre, ad avviso del Collegio, le condizioni per ritenere esistente la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., senza necessità di rinvio alla sede di merito, in quanto le relative circostanza di fatto sono state ritualmente dedotte nei motivi di appello ed i presupposti per la sua applicazione sono immediatamente rilevabili dagli atti senza necessità di ulteriori accertamenti fattuali, trattandosi nel caso di specie di comportamento emerso come di minima offensività, non abituale e non emergendo condizioni ostative previste dalla legge “(Sez. 6, n. 36518 del 27/10/20202, Rodio, Rv. 280118: «La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. ./i/-bis cod. pen., può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali»; Sez. 4, n. 27241 del 16/09/2020, Resca, Rv. 279959: «Ai sensi. dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di legittimità può tener conto dei concreti elementi desumibili dalle sentenze di merito, indicativi della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata»; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271: «La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen., nel giudizio di legittimità, può essere ritenuta, senza rinvio del processo nella sede di merito, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se esclusa nel giudizio di appello, a condizione che i presupposti per la sua applicazione stano immediatamente rilevabili dagli atti e no. n siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine»; in termini, Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476).

4. Consegue l’annullamento senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non é punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. proc. pen.

Così deciso il 28/06/2022.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.