Multa cancellata se il verbale non certifica la segnalazione dell’autovelox sul preciso tratto di strada percorso dall’automobilista (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 16 giugno 2022, n. 19450).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19248-2021 proposto da:

COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTA (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) LUIGI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 113/2021 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 21/01/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.

Rilevato che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

<< letto il ricorso proposto dal comune di Monte San Biagio per la cassazione della sentenza n. 113 del 21.1.2021 del Tribunale di Latina, che aveva confermato la sentenza del Giudice di pace di Fondi che aveva accolto l’opposizione avanzata da (OMISSIS) Luigi avverso il verbale che gli contestava la violazione dell’art. 142 codice della strada, accertata mediante postazione mobile di rilevamento della velocità, non risultando che la presenza dell’apparecchio fosse stata segnalata;

letto il controricorso di (OMISSIS) Luigi;

l’unico motivo di ricorso, che denunzia “ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. )“, censura la decisione impugnata per avere ritenuto illegittima la contestazione per mancata segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità, così disattendendo, in violazione dell’art. 2700 cod. civ., l’efficacia di fede privilegiata del verbale di accertamento della infrazione, che dava atto della segnalazione predetta e che avrebbe dovuto essere contestata dall’opponente con la querela di falso;

il motivo appare inammissibile per difetto di specificità, in quanto la dedotta violazione dell’efficacia del verbale dell’infrazione, che dava atto che la postazione di rilevamento della velocità era stata segnalata, non appare investire la specifica motivazione della sentenza impugnata, che non ha affermato che in generale tale indicazione mancava, ma che sul particolare tratto di strada percorso dall’opponente, il quale aveva precisato di provenire da via Marchionni e di essersi immesso a destra per prendere la ss 7, la circostanza da questi dedotta circa la mancanza di segnalazione dell’apparecchio, per essere la stessa stata collocata prima della predetta immissione, non era stata contestata dal comune, affermazione che non si pone in termini di contraddizione con le risultanze del verbale richiamato, non risultando da esso se la segnalazione della postazione era presente e quindi visibile nel particolare tratto di strada percorso dall’opponente >>.

Considerato che:

il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando che la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso;

il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente;

ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 13 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.