Mutamento dell’amministratore – Irregolarità riferibili alla precedente gestione – Omessa informazione ai soci – Responsabilità – Configurabilità – Giudizio positivo della società di revisione – Irrilevanza – Fondamento.

L’amministratore di una società che, succedendo ad una precedente gestione d’altro amministratore caratterizzata da gravi irregolarità, ometta del tutto di informare l’assemblea dei soci, è responsabile non già di tali irregolarità ma della propria colpevole omissione, la quale non può dirsi esclusa dalla circostanza che i bilanci redatti dai precedenti amministratori abbiano riportato il giudizio positivo della società di revisione.

Invero, le relazioni periodiche di tale società e quella annuale sul bilancio di esercizio esprimono un’opinione sull’attendibilità della contabilità sociale e del bilancio in funzione delle esigenze informative dei soci e dei terzi, ma non attribuiscono un’attestazione legale d’idoneità ai predetti atti a rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale e finanziaria della società revisionata; tanto più che esse non sono dirette agli amministratori, i quali, disponendo di tutti gli elementi necessari per la formazione della contabilità e la predisposizione dei bilanci, sono perfettamente in grado di rendersi conto di eventuali irregolarità, anche ascrivibili alla precedente amministrazione, e non possono confidare acriticamente nell’operato di terzi, sia pure dotati di particolari competenze tecniche, sulla cui attività sono anzi tenuti a vigilare.

Si vedano:

a) Sez. 1, Sentenza 3774/2005:

l’amministratore di una società il quale, succedendo ad altro amministratore e ricevendo una gestione affetta da gravi irregolarità, ometta del tutto di informare l’assemblea dei soci, è responsabile non già dell’attività dei precedenti amministratori che avrebbero realizzato le irregolarità, ma della propria colpevole omissione; tuttavia, trattandosi di responsabilità derivante da rapporto di mandato, all’amministratore può essere imputato non ogni effetto patrimoniale dannoso che la società sostenga di aver subito, ma solo quello che si ponga come conseguenza immediata e diretta della violazione degli obblighi incombenti sull’amministratore, gravando sulla società che agisca per il risarcimento la prova sia del danno che del nesso di causalità. (In applicazione di tale principio, la Corte Cass. ha cassato la sentenza impugnata che dalla omessa denuncia, da parte dell’amministratore subentrante, delle irregolarità riferibili alla precedente gestione, aveva desunto la responsabilità del nuovo amministratore per tutte le conseguenze dannose delle irregolarità non comunicate).

b) Sez. 1, Sentenza 19235/2008:

con riguardo alla causa di ineleggibilità per i sindaci delle società per azioni, prevista dall’art. 2399 cc (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore al D.Lgs. 6/2003) e relativa all’esistenza con la società medesima di un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita, l’incompatibilità non sussiste soltanto in presenza di rapporti di lavoro subordinato, ma ogniqualvolta ricorra un legame con oggetto attività professionali rese anche nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo, a titolo oneroso e con carattere né saltuario né occasionale (nella specie tenuta dei libri contabili, in mansioni di consulenza ed assistenza fiscale, nell’espletamento di tutti gli adempimenti di natura fiscale e previdenziale); la grave situazione di irregolarità gestionale derivante dal doppio e contemporaneo esercizio delle funzioni di sindaco e professionista incaricato integra pertanto, a carico degli amministratori, la responsabilità di cui all’art. 2392 cc, per violazione del dovere di diligenza, in relazione all’omessa vigilanza sull’operato del soggetto che anziché effettuare da una posizione di imparzialità il dovuto controllo sull’amministrazione, si sia reso autore e partecipe della stessa gestione da controllare.