Naso schiacciato dal finestrino che sale: colpevole anche il passeggero (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4789).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34203-2018 proposto da:

(OMISSIS) NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARINA (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE (OMISSIS) 33, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

contro

(OMISSIS) STEFANIA, (OMISSIS) GIORDANO, (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 593/2018 del TRIBUNALE di FROSINONE, depositata il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. In data non indicata nel ricorso, Nicola (omissis) convenne dinanzi al giudice di pace di Frosinone Giovanni (omissis) (il quale decederà in corso di causa, e la cui posizione processuale sarà coltivata dagli eredi Giordano (omissis) e Stefania (omissis)), la (omissis) s.r.l. e la HDI Assicurazioni, esponendo che:

-) il 16 febbraio 2010, mentre era trasportato a bordo di un veicolo di proprietà della (omissis), condotto da Giovanni (omissis) ed assicurato dalla HDI, aveva subito lesioni personali;

-) le lesioni erano state causate dall’improvvida chiusura di un’alzacristalli elettrico, eseguita dal conducente mentre egli si sporgeva al di fuori del finestrino per assisterlo nell’esecuzione di una manovra di parcheggio.

2. Con sentenza 545/16 il Giudice di pace accolse la domanda, attribuendo però alla vittima un concorso di colpa del 50%.

La sentenza venne appellata da Nicola (omissis).

3. Il Tribunale di Frosinone con sentenza 15 giugno 2018 n. 593 rigettò il gravame.

Ritenne il Tribunale che il danneggiato aveva contribuito alla verificazione dell’evento dannoso in due modi: sia sporgendosi dal finestrino, senza che ve ne fosse la necessità, sia per non aver comunque usato maggiore cautela nel momento in cui eseguì tale movimento.

Ritenne, infine, il Tribunale che nulla fosse dovuto a titolo di spese mediche future per l’esecuzione d’un intervento di rinoplastica, dal momento che il danno biologico era stato liquidato alla vittima in misura integrale, e cioè senza tener conto dei possibili miglioramenti ottenibili con un intervento di chirurgia plastica.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Nicola (omissis) con ricorso fondato su quattro motivi, articolati in più censure.

5. Ha resistito con controricorso la sola HDI.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

Con tali motivi il ricorrente propone in sostanza due diverse censure:

a) il Tribunale e il Giudice di pace hanno attribuito alla vittima un concorso di colpa senza previamente sottoporre alle parti, ex articolo 101 c.p.c., la discussione sul relativo tema;

b) il Tribunale e il Giudice di pace avrebbero attribuito alla vittima un concorso di colpa con una motivazione apparente, e comunque travalicando la domanda attorea.

1.1. I due motivi sono manifestamente infondati.

Quanto alla prima censura, essa è infondata tanto in fatto, quanto in diritto.

E’ infondata in fatto, in quanto la questione del concorso di colpa della vittima già apparteneva al dibattito processuale del giudizio di primo grado, e non è stata rilevata d’ufficio.

Infatti la società convenuta in primo grado aveva negato la responsabilità del proprio assicurato, così implicitamente addossando all’attore la colpa dell’accaduto: e tanto bastava perché il thema decidendum si estendesse alla sussistenza o meno di un caso fortuito incidentale, che può essere rappresentato sia dal fatto del terzo, sia dal fatto della vittima.

La censura è comunque infondata anche in diritto, dal momento che lo stabilire se una certa condotta della vittima integri o meno gli estremi della colpa concorrente ex art. 1227 c.c. è una questione di diritto, come tale sottratta all’onere di segnalazione ex art. 101, comma secondo, c.p.c. (ex multis, Sez. 1 -, Sentenza n. 16049 del 18/06/2018, Rv. 649531 – 01).

1.2. Non sarà superfluo aggiungere che, in ogni caso, qualsiasi eventuale violazione dell’art. 101, comma secondo, c.p.c., dal giudice di primo grado è stata sanata dal fatto che della questione del concorso di colpa si è ampiamente discusso in appello, e dunque nessun pregiudizio vi è stato per il diritto di difesa delle parti.

1.3. Anche la seconda delle censure sopra esposte è infondata.

Il Tribunale ha ritenuto in punto di fatto che il comportamento d’un passeggero d’un veicolo a motore, consistito nello sporgersi dal finestrino di un’automobile in fase di manovra, costituisca una condotta colposa: la motivazione della sentenza impugnata è dunque chiara e comprensibile, e nessun difetto di motivazione sussiste.

1.4. Non sarà superfluo aggiungere che la valutazione del Tribunale, oltre che motivata, è anche giuridicamente corretta.

L’art. 169, comma 3, cod. strad., infatti, vieta a tutti i passeggeri di veicoli a motore, esclusi i motocicli ed i ciclomotori, di assumere posizioni che determinino “sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo”.

L’affacciarsi dal finestrino d’un veicolo in manovra, pertanto, costituendo violazione della suddetta regola di condotta, rappresenta effettivamente una condotta colposa, giustamente sanzionata dal giudice di merito.

2. Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 1227 c.c., oltre che di ulteriori norme non pertinenti, tuttavia, rispetto all’effettivo contenuto della censura.

Nella illustrazione del motivo il ricorrente sostiene che il giudice di merito avrebbe attribuito al danneggiato un concorso di colpa in assenza di prove; che avrebbe travisato quelle raccolte; che gli elementi indiziari utilizzati dal giudice di merito in realtà non erano tali; che per contro esistevano indizi a favore della vittima, dimostrativi della sua assenza di colpa, trascurati dalla sentenza impugnata.

2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile perché censura la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti.

Ma una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Ric. 2018 n. 34203 sez. M3 – ud. 12-01-2021 -5- Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

3. Col quarto motivo il ricorrente investe la sentenza nella parte in cui ha rigettato i motivi di gravame volti ad una più cospicua liquidazione del danno.

Anche questo motivo contiene plurime censure, così riassumibili:

-) il Tribunale aveva ingiustamente negato il risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche future, pari ad euro 4.400;

-) questa statuizione fu erronea in primo luogo perché la società convenuta non aveva tempestivamente contestato la consulenza tecnica d’ufficio (il ricorrente, tuttavia, non riferisce quale fosse il contenuto di tale consulenza sul punto delle spese mediche);

-) il Tribunale aveva travisato le prove, ritenendo che le spese mediche di cui l’appellante chiedeva il risarcimento fossero rappresentate dai costi di un intervento di rinoplastica, mentre esse riguardavano “un piano terapeutico puramente curativo”;

-) tali spese avevano lo scopo non già di ripristinare l’aspetto estetico della persona danneggiata, ma consistevano in “spese da sostenere per medicazioni atte a scongiurare un peggioramento, sebbene non funzionali o strutturali”;

-) i giudici di merito avevano sottostimato il pregiudizio non patrimoniale rappresentato “dal grave stato di sofferenza patito dall’attore per la deprecabile situazione in cui versava il suo naso”;

-) i giudici di merito avevano violato l’articolo 114 c.p.c., per aver liquidato il danno secondo equità, senza che nessuna delle parti ne avesse fatto richiesta;

-) infine erroneamente i giudici di merito avevano liquidato il danno con valutazione equitativa, dal momento che il danno si sarebbe dovuto liquidare “secondo quanto previsto dal codice assicurativo”.

3.1. Nella parte in cui lamenta la sottostima del danno patrimoniale il motivo è inammissibile per due ragioni:

-) sia per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., perché il ricorso non riproduce, né trascrive, né riassume i documenti del cui omesso od insufficiente esame il ricorrente si duole, né indica quando e dove siano stati depositati nel giudizio di merito;

-) sia perché lo stabilire se una spesa futura sia o meno conseguenza necessaria d’un fatto illecito è un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito.

3.2. Nella parte restante il motivo è manifestamente infondato: il Giudice di pace ha liquidato il danno non secondo equità (art. 113, comma primo, c.p.c.), ma con valutazione equitativa (art. 1226 c.c.), la quale ovviamente non richiede alcuna “istanza di parte”.

Quanto, infine, all’allegazione secondo cui il danno non patrimoniale non sarebbe stato liquidato “secondo quanto previsto dal codice assicurativo”, essa è inammissibile perché totalmente priva di illustrazione.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.q.m.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna Nicola (omissis) alla rifusione in favore di HDI Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di curo 3.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Nicola (omissis) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.