Nel corso di una manovra di svolta a destra, per immettersi in altra via, investe il pedone che muore. Conducente condannato (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 3 maggio 2021, n. 16694).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente –

Dott. CAPPELLO Gabriella – Rel. Consigliere –

Dott. BRUNO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere –

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Costantino nato a (OMISSIS) il 04/01/19xx;

avverso la sentenza del 15/03/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

svolta la relazione dal Consigliere Dott.ssa GABRIELLA CAPPELLO;

lette le conclusioni del Procuratore generale, rassegnate a norma dell’art. 23, c. 8, decreto legge n. 137 del 2020 dal sostituto Dott.ssa Kate TASSONE, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento, appellata dall’imputato (OMISSIS) Costantino, con la quale costui era stato condannato per il reato di omicidio colposo aggravato, perché il 16/04/2011 – alla guida di un’autovettura – per imperizia, negligenza e imprudenza e per violazione delle norme disciplinanti la circolazione stradale, nel corso di una manovra di svolta a destra per immettersi in altra via, procedendo con velocità non commisurata alle circostanze (curva con visuale non libera, intersezione presegnalata con obbligo di arresto, zona urbana con presenza di caseggiati a bordo strada, _ assenza di marciapiedi), ometteva l’obbligo di arrestarsi, ponendosi in condizioni di non poter evitare il pedone (OMISSIS) Antonio che, provenendo da destra, gli attraversava la strada, in zona sprovvista di appositi passaggi o, comunque, non sufficientemente segnalata, in tal modo concorrendo a cagionare al predetto (OMISSIS) lesioni personali gravissime a seguito delle quali decedeva il 09/05/2011.

2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo di due difensori, formulando due motivi.

Con il primo, la difesa ha dedotto violazione di legge per avere la Corte di merito fondato la conferma della condanna senza fugare la denunciata “circolarità” della prova dalla quale il Tribunale aveva tratto gli elementi per fondare la responsabilità dell’imputato, rilevando che lo scrutinio di ascrivibilità della condotta colposa resterebbe ancora affetto da violazione di legge, per avere i giudici del merito “sconvolto” l’originario capo d’imputazione con una suppletiva contestazione di colpa generica, erroneamente valutando il compendio probatorio, avendo il consulente del pubblico ministero escluso la violazione del limite di velocità e affermato non essere accertabile la violazione del segnale di arresto.

Sotto altro profilo, si è richiamata l’efficacia interruttiva del comportamento negligente della vittima, che aveva impegnato la carreggiata riservata al transito veicolare in un punto in cui ciò non era consentito.

Anche con il secondo motivo, la parte ha dedotto violazione di legge, questa volta con riferimento alla valutazione della sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, ravvisabile nel comportamento del pedone, del tutto imprevedibile e ingovernabile.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Dott.ssa Kate TASSONE, ha rassegnato conclusioni scritte a norma dell’art. 23, c. 8, decreto legge n. 137 del 2020, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte partenopea ha disatteso le doglianze difensive, sostanzialmente riproposte in ricorso, osservando preliminarmente che le evidenze (deposizioni del teste di P.G. e del consulente tecnico nominato dal P.M.) avevano consentito di ricostruire la dinamica degli eventi e di accertare, in particolare, che la velocità del mezzo condotto dal (OMISSIS), pur formalmente osservante dei limiti previsti per il tratto di strada impegnato, era stata prossima al massimo (ciò che ha desunto dalle tracce lasciate dalla vettura) e, dunque, non adeguata alle condizioni della strada (come descritte in imputazione).

Quanto al comportamento della vittima, quel giudice ha escluso che lo stesso costituisse causa eccezionale, atipica, imprevista e imprevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento, e neppure tale da configurare il caso fortuito o la forza maggiore invocati a difesa, richiamando la insufficienza dell’osservanza della regola cautelare specifica, nei casi in cui esistano circostanze concrete che la rendano inidonea, come avvenuto nel caso di specie.

3. I motivi sono manifestamente infondati.

Le censure del ricorrente ripropongono quelle già rassegnate al vaglio del giudice di merito al netto del necessario confronto con le risposte affidate alla motivazione, del tutto coerenti con i principi più volte affermati da questa Corte in ordine alla verifica dell’addebito colposo per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale.

La doglianza che attinge la valutazione del compendio probatorio, peraltro, è affetta da assoluta genericità e propone un vizio con il quale si censura la motivazione, piuttosto che configurare la violazione di legge denunciata.

E, tuttavia, il vaglio delle prove è stato condotto dalla Corte partenopea con un ragionamento del tutto congruo, alla stregua delle risultanze della consulenza, non contestate dal ricorrente.

4. Quanto al valore dirimente affidato all’osservanza della norma specifica e alla contestazione del generico obbligo di adeguare la velocità in relazione alle contingenze spazio-temporali della guida, deve intanto osservarsi che il richiamo all’obbligo di cui all’art. 141 C.d.S. non è stato surrettiziamente introdotto dal giudice, ma si rinviene nella descrizione della condotta inosservante contenuta nel capo d’imputazione.

Inoltre, è stato già ampiamente spiegato, in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, che l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (cfr. sez. 4 n. 25552 del 27/4/2017, Luciano, Rv. 270176 in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, di persone intente all’attraversamento pedonale nonostante l’insistenza “in loco” di apposito sottopassaggio; sez. 4 n. 12260 del 9/1/2015, Moccia e altro, Rv. 263010, in fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza con la quale era stata esclusa la responsabilità del guidatore per omicidio colposo di un pedone, il quale, sceso dalla portiera anteriore dell’autobus in sosta lungo il lato destro della carreggiata, era passato davanti all’automezzo ed era stato investito dall’imputato, che aveva rispettato il limite di velocità ma non aveva provveduto a moderarla in ragione delle condizioni spazio-temporali di guida e, segnatamente, della presenza in sosta del pullman).

5. Anche sul principio di affidamento (che parte ricorrente sembra implicitamente evocare), deve richiamarsi il consolidato orientamento di questa sezione penale.

In tema di reati commessi con violazione di norme sulla circolazione stradale, si è infatti chiarito che esso trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (cfr. sez. 4 n. 27513 del 10/5/2017, Mulas, Rv. 269997; n. 5691 del 2/2/2016, Tettamanti, Rv. 265981; n. 7664 del 6/12/2017, dep. 2018, Bonfrisco, Rv. 272223; n. 8090 del 15/11/2013, dep. 2014, P.M. in proc. Saporito, Rv. 259277; n. 32202 del 15/7/2010, Filippi, Rv. 248354, in cui si è chiarito che costituisce di per sé condotta negligente l’aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili).

Ciò in quanto il comportamento colposo del pedone investito dal conducente di un veicolo costituisce mera concausa dell’evento lesivo, che non esclude la responsabilità del conducente e può costituire causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento, soltanto nel caso in cui risulti del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile, cioè quando il conducente si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone ed osservarne per tempo i movimenti, che risultino attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (cfr. Sez. 4 n. 23309 del 29/4/2011, Rv. 250695).

6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 13 aprile 2021.

Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.