https://noiradiomobile.org/nel-licenziamento-per-scarso-rendimento-del-lavoratore-rientrante-nel-tipo-di-licenziamento-per-giustificato-motivo-soggettivo-il-datare-di-lavoro-a-cui-spetta-lonere-della-prova-non-puo/
Nel licenziamento per scarso rendimento del lavoratore, rientrante nel tipo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datare di lavoro, a cui spetta l’onere della prova, non puo’ limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l’oggettiva sua esigibilita’, ma deve anche provare che la causa di esso derivi da colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell’espletamento della sua normale prestazione. Nella valutazione delle relative risultanze probatorie dovra’ tenersi conto, alla stregua di un bilanciamento dei principi costituzionali sanciti dagli articoli 4 e 41 Cost., del grado di diligenza normalmente richiesto per la prestazione lavorativa e di quello effettivamente usato dal lavoratore, nonche’ dell’incidenza della organizzazione complessiva del lavoro nell'impresa e dei fattori socio-ambientali.