Nessun obbligo per la vittima di un sinistro stradale, da parte di un veicolo non identificato, a sporgere denuncia contro ignoti (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 31 agosto 2020, n. 18097).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17566-2019 proposto da:

FICACCIA PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE DI MONDA;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 84, presso lo studio dell’avvocato SIMONA FILIPPONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ERASMO AUGERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2260/2018 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Ritenuto in fatto

– che Paolo Ficaccia ricorre, sulla base un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 2260/18, del 12 dicembre 2018, del Tribunale di Nota, che — respingendo il gravame da esso esperito avverso la sentenza n. 919/11, del 28 ottobre 2011, del Giudice di pace di Pomigliano d’Arco — ha confermato il rigetto della sua domanda risarcitoria nei confronti della società Generali Italia S.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada, in relazione al sinistro occorsogli in Casalnuovo di Napoli, in data 11 settembre 2006;

– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce che mentre era alla guida del proprio ciclomotore — nelle circostanze di tempo e luogo sopra meglio indicate — veniva tamponato, da tergo, da un’autovettura, della quale riusciva a identificare solo marca e modello, ma non pure il numero di targa;

– che essendo rovinato al suolo per effetto dell’urto, ed avendo riportato lesioni personali, egli adiva il Giudice di pace di Pomigliano d’Arco, convenendo in giudizio la società Generali Italia, nella già ricordata qualità di impresa designata dal FGVS, per conseguire il ristoro dei danni subiti;

– che istruita la causa dall’adito giudicante, attraverso l’escussione di alcuni testimoni (ma non pure attraverso lo svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio medico-legale), la domanda risarcitoria veniva rigettata, sul presupposto che il Ficaccia non avesse sporto l’indispensabile denuncia/querela contro ignoti;

– che il gravame all’uopo esperito dall’attore/soccombente veniva respinto dal giudice di appello;

– che avverso la decisione del Tribunale nolano ricorre per cassazione il Ficaccia, sulla base — come detto — di unico motivo;

– che esso deduce — ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell’art. 283, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e dell’art. 116 cod. proc. civ.;

– che si censura la sentenza impugnata, nella parte in cui essa — dichiarando di aderire all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che reputa indispensabile, nei casi di danni cagionati da veicolo non identificati, la preventiva denuncia dell’accaduto alle competenti autorità di polizia — ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria sul rilievo che, nel caso di specie, risulta “pacifico che l’appellante non ha sporto denuncia dell’accaduto”, oltre a non aver riferito, nel momento in cui gli furono refertate le lesioni, “di essere stato investito da conducente che si era poi dato alla fuga”;

– che l’impugnata decisione, secondo il ricorrente, sarebbe in contrasto con l’opposto principio, prevalentemente enunciato da questa Corte, in forza del quale, in siffatti casi, “l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorità di polizia od inquirente non è sufficiente in sé a rigettare la domanda di risarcimento proposta”;

– che la società Generali Italia ha resistito, con controricorso, alla proposta impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto;

– che, in particolare, essa sottolinea come — in caso di sinistri stradali cagionati da veicoli rimasti non identificati — sia onere del danneggiato provare non solo tale dinamica dell’incidente, ma pure che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole da parte del soggetto leso (e ciò in conformità con la “ratio legis” che è quella di evitare possibili frodi), prova, quest’ultima, nella specie mancata;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, inizialmente per il 26 marzo 2020 e, poi, per il 16 giugno 2020.

Considerato in diritto

– che il ricorso è manifestamente fondato;

– che, infatti, ancora di recente questa Corte ha osservato come “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”, visto che — a differenza di quanto affermato dalla controricorrente —”l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”, sicché il giudice di merito potrà “tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, senti. 17 febbraio 2016, n. 3019, Rv. 638633- 01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2014, n. 23434, Rv. 633196-01; Cass. Sez. 3, sent. 2 settembre 2013, n. 20066, Rv. 627683-01);

– che erra, dunque, la sentenza impugnata laddove reputa indispensabile la denuncia del danneggiato (o la menzione della mancata identificazione del veicolo danneggiante, in occasione della redazione del referto sulle lesioni subite), giacché, così pronunciandosi, il giudice di merito, in sostanza, “introduce il dato della collaborazione del danneggiato con le autorità inquirenti (anche solo mediante la tempestiva denuncia) quale elemento necessario a integrare il requisito della «impossibilità incolpevole» della identificazione la cui mancanza comporterebbe il rigetto della pretesa” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 30 dicembre 2016, n. 27541, Rv. 642837-01);

– che deve, quindi, censurarsi la previsione di ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia e il rigetto della domanda, non potendo il giudice di merito verificare se l’attore abbia “fornito la prova che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto, prescindendo del tutto dalle contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro e sul repentino allontanamento del veicolo investitore” (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 3019 del 2016, cit.);

– che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Nola, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, nel rispetto del principio di diritto di cui sopra, che esclude ogni automatismo tra mancata presentazione della denuncia di sinistro, e assenza di prova circa il fatto che il sinistro fu cagionato da veicolo non identificato, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il motivo di ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Nola, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 16 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.