REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 27079/2017 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
nonché contro
(OMISSIS) (OMISSIS) elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 106/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA pubblicata il 12/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Cons. Dott. LAMORGESE Antonio Pietro.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato l’impugnata sentenza che aveva riconosciuto a (OMISSIS) (OMISSIS) un assegno divorzile di € 500,00 mensili, a carico di (OMISSIS) con il quale era stata coniugata da luglio 1991 a novembre 2011 oltre al contributo di mantenimento della figlia allora minorenne e al rimborso della metà delle spese straordinarie per quest’ultima.
La Corte ha tratto elementi di valutazione dall’accertato divario delle condizioni economiche degli ex coniugi: la (OMISSIS) insegnante liceale ha un reddito mensile di € 2100,00 circa, è assegnataria della casa coniugale e ha la nuda proprietà di un altro immobile; il (OMISSIS) ha un reddito mensile di € 4300,00 circa ed è proprietario dell’appartamento dove vive.
Il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione resistito dalla (OMISSIS).
Le parti hanno presentato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorrente:
– con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, legge n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 10 legge n. 74 del 1987, per avere riconosciuto l’assegno divorzile all’ex coniuge economicamente indipendente;
– con il secondo motivo, denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere dato rilievo agli oneri di aggiornamento professionale della (OMISSIS) insegnante in mancanza di prova di averli sostenuti e posto a fondamento della decisione prove irrilevanti e tardive (ad esempio scontrini) a proposito delle spese di accompagnamento della figlia nei circoli sportivi;
– con il terzo motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio avendo la Corte territoriale trascurato il miglioramento dello status lavorativo della (OMISSIS) la quale all’epoca della separazione (nel 2011) era insegnante part-time e dal 2012 è insegnante di ruolo a tempo pieno.
2.- La Corte territoriale non sembra dubitare della indipendenza economica della resistente (OMISSIS) la quale ha sempre svolto l’attività di insegnante ed è diventata di ruolo dopo la separazione è assegnataria della casa coniugale ed ha la nuda proprietà di un altro immobile; ma le ha riconosciuto ugualmente l’assegno, in ragione degli «obblighi di aggiornamento e di decoro che la sua professione di insegnante […] le impone», degli «oneri economici» connessi all’accompagnamento della figlia con lei convivente alle gare di golf e dei maggiori redditi del (OMISSIS) medico ospedaliero e proprietario dell’immobile, dove vive, acquistato grazie a una donazione materna.
3.- I suddetti motivi da esaminare congiuntamente sono fondati nei termini che seguono.
4.- In primo luogo eccentrico – rispetto ai criteri previsti dall’art. 5, comma 6, legge n. 898 del 1970 per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno divorzile – e astratto è il riferimento ai richiamati obblighi di decoro e aggiornamento professionale oltre che privo di supporto probatorio a carico della parte richiedente onerata in presenza di contestazione in giudizio circa lo svolgimento di corsi di aggiornamento a pagamento.
Per altro verso, risulta poco comprensibile l’argomento utilizzato dalla Corte territoriale che fa leva sulle spese a carico della (OMISSIS) per accompagnare la figlia ai tornei di golf tenuto conto che il (OMISSIS) versa anche un contributo per il mantenimento della figlia oltre a concorrere alle spese straordinarie.
Ne consegue la censurabilità della motivazione della sentenza impugnata che risulta da questo punto di vista apparente e comunque indice di falsa applicazione dei parametri normativi vigenti per l’attribuzione dell’assegno divorzile.
5.- Ed infatti nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che faccia richiesta dell’assegno, o l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive si deve considerare in via principale se egli sia in condizione di vivere autonomamente e dignitosamente con le proprie risorse (cfr. Cass. n. 11504 del 2017).
A tal fine non hanno rilievo da soli lo squilibrio economico tra le parti o l’alto livello reddituale dell’altro ex coniuge atteso che il mero confronto tra le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti – che peraltro nella specie rivela una differenza non particolarmente significativa – è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale ma è ormai irrilevante ai fini della determinazione dell’assegno, e l’entità del reddito dell’altro ex coniuge non giustifica, di per sé la corresponsione di un assegno in proporzione alle sue sostanze (cfr. Cass. n. 21234 del 2019).
6.- I dubbi sollevati dalla Corte territoriale a proposito della nozione di «indipendenza economica» possono essere fugati dando seguito alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale «a giustificare l’attribuzione dell’assegno non è, quindi, di per sé lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all’epoca del divorzio, né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l’assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale ma la mancanza della “indipendenza o autosufficienza economica” di uno dei coniugi intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un’esistenza economicamente autonoma e dignitosa.
Quest’ultimo parametro va apprezzato con la necessaria elasticità e l’opportuna considerazione dei bisogni del richiedente l’assegno, considerato come persona singola e non come ex coniuge ma pur sempre inserita nel contesto sociale.
Per determinare la soglia dell’indipendenza economica occorrerà avere riguardo alle indicazioni provenienti nel momento storico determinato dalla coscienza collettiva e dunque né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità quale nei casi singoli da questa coscienza configurata e di cui il giudice deve farsi interprete ad essa rapportando senza fughe le proprie scelte valutative in un ambito necessariamente duttile ma non arbitrariamente dilatabile» (cfr. Cass. n. 3015 del 2017).
Questi principi evidentemente non sono stati superati dalle Sezioni Unite (n. 18287 del 2018) che hanno previsto che alla funzione assistenziale dell’assegno concorra la funzione compensativa- perequativa «a determinate condizioni» quando si imponga la necessità di compensare uno dei coniugi per il particolare contributo che egli dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale, con l’effetto di avere sacrificato le proprie concrete (e non aleatorie) aspettative professionali (cfr. Cass. 21234 e 21228 del 2019).
Spetta al giudice del rinvio fare applicazione del criterio principale della indipendenza economica e alle condizioni suindicate di quello compensativo, ai fini della attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile.
7.- In conclusione in accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale assorbiti il quarto motivo sulle spese e il ricorso incidentale la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova per un nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale e dichiara assorbiti il quarto motivo e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione anche per le spese.
Oscuramento dei dati personali.
Roma 15 luglio 2021.
Depositata in Cancelleria il 9 agosto 2021.