Niente sanzione disciplinare al notaio che procede a una contrattazione con una struttura pubblica senza uno specifico provvedimento giustificativo (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 11 aprile 2023, n. 9627).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. POLETTI Dianora – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al R.G.N. 13761-2020 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;

ricorrente

contro

CONSIGLIO NOTARILE DI (OMISSIS) (OMISSIS) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS), che lo rappresenta e difende  giusta procura speciale in atti;

controricorrente

nonché contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI (OMISSIS);

intimato

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di (OMISSIS) depositata il 09/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI;

lette le conclusioni scritte del P.M., redatte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. Con richiesta del 16/04/2018, il Consiglio Notarile di (OMISSIS) ha deferito alla Commissione Amministrativa  Regionale di Disciplina Notarile (COREDI) la dottoressa (OMISSIS) (OMISSIS) notaio in (OMISSIS) incolpandola dei  seguenti addebiti:

a) svolgimento di ricorrenti prestazioni presso terzi in violazione del dovere di imparzialità della prestazione e quindi dell’art. 31 comma 3, lett. f) codice deontologico dei notai;

b) indebita apertura di un ufficio secondario nel territorio del distretto di Corte di appello in cui si trova la sede notarile, in violazione degli artt. 26 capoverso l. not. n. 89/1913 e 10 cod. deont.;

c) esecuzione di prestazioni secondo sistematici comportamenti frettolosi o compiacenti, in violazione degli artt. 147 comma 1, lett. b) e 61 LN, 14 comma 1 lett. b) cod. deont.;

d) compromissione del decoro e prestigio notarile, in violazione dell’art. 147 comma 1, lettera a) l. not.;

e) destinazione di locali inidonei a ufficio secondario in (OMISSIS).

2. Con decisione del 12/09/2018 la COREDI ha assolto il notaio da ogni addebito.

3. Il Consiglio Notarile ha proposto reclamo al cui accoglimento si sono opposti il notaio (OMISSIS) e il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di (OMISSIS).

4. Con ordinanza 3217/2019 del 09/10/2019, la Corte di Appello di (OMISSIS) in parziale accoglimento del reclamo, ha confermato l’assoluzione dagli addebiti di cui alle lettere a), b), c), e), dichiarando la notaia (OMISSIS)  responsabile della violazione di cui all’art. 147, comma 1, lett. a) della legge notarile e irrogando alla stessa la sanzione della censura per il compimento delle seguenti attività (avendo formato oggetto di oblazione l’avvenuta registrazione di un testamento pubblico in località diversa da quella dello studio professionale):

– atto in raccolta n. 14761: redazione della delibera di assemblea di una società a responsabilità limitata con cui veniva disposto un aumento di capitale sociale da liberarsi in denaro, senza dare atto di alcun versamento in assemblea ex art. 2481-bis comma 4 c.c. o, in alternativa ed ex art. 2481 bis ultimo comma c.c., di attestazione entro 30 giorni degli amministratori di integrale esecuzione;

– atto in raccolta n. 15068: acquisto di quote di partecipazione di società consortile da parte del Politecnico di (omissis) con intervento del Rettore, in mancanza di apposita delibera di autorizzazione del consiglio di amministrazione o di richiamo nell’atto di eventuali ragioni di urgenza che giustificassero la mancanza di tale previa autorizzazione.

La Corte di appello ha ritenuto che tali comportamenti, pur privi del carattere della sistematicità atti a ricondurli alla previsione dell’art. 147 comma 1, lett. b) l. not., fossero idonei, per la loro intrinseca gravità, a compromettere il decoro e il prestigio della categoria notarile e sanzionabili in forza della norma di chiusura del sistema, rappresentata dall’art. 147 comma 1, lett. a) lett. not.

5. Avverso tale provvedimento la dott.ssa (OMISSIS) (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi.

6. Ha resistito il Consiglio Notarile di (OMISSIS) depositando controricorso.

7. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, non avendo nessuna delle parti formulato richiesta di discussione

8. La ricorrente ha depositato memoria ex 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 147 lett. a) della l. n. 89/1913, nonché degli artt. 8 preleggi, 2697 e 2481 bis c.c. e 2 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per errore di sussunzione.

Deduce la professionista, con riferimento al primo addebito oggetto di sanzione, che la sua condotta non avrebbe potuto essere censurata sul piano disciplinare per la ipotizzata inosservanza della “prassi notarile . di annunciare nella delibera il futuro versamento e gli adempimenti successivi“, in quanto la prassi può essere considerata integrativa di una disposizione di legge (quale l’art. 147 lett. a l. not.) solo a condizione che ne risulti positivamente provata in giudizio la sua operatività e doverosità da parte dei soggetti interessati alla sua osservanza, mentre nella specie tale prassi non sarebbe oggettivamente riscontrabile.

Non sarebbe neppure possibile includere tra le condotte contrarie ai principi dell’etica professionale quelle comportanti un mero rischio di ingannevolezza per i terzi, non presentando queste un “gradiente di disvalore” atto a ledere la dignità e il decoro della categoria.

Anche la contrarietà al “comune sentire” non può essere stata concretata dai due isolati atti di cui è causa, per i quali la ricorrente è stata accusata di “frettolosità e compiacenza”, non riconosciute dall’ordinamento come disvalore in sé, pervenendosi altrimenti alla non consentita elaborazione di un’eccezionale e atipica figura di illecito deontologico (irregolarità di taluni atti sporadici), non configurabile in base a una corretta applicazione dell’art. 147 in questione.

2.- Il secondo mezzo è così rubricato: “Nullità dell’ordinanza per violazione del minimo costituzionale di motivazione ex art. 111 comma 6 Cost., 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione – possibile “decettività della pubblicazione di una delibera di aumento di capitale senza attestazione circa il versamento del prezzo da parte di terzi sottoscrittori – art. 2481 bis c.c. in relazione agli artt. 360 n. 4 c.p.c. e 26 d. lgs. n. 152/2011”.

La ricorrente censura l’assenza o comunque l’apparenza della motivazione dell’ordinanza della Corte di appello di (omissis) in quanto fondata su una mera premessa assiomatica, incapace di dare conto del processo logico-giuridico seguito nel ritenere che la decettività della pubblicazione di una delibera di aumento di capitale senza attestazione circa il versamento del prezzo da parte di terzi sottoscrittori potesse ingannare i terzi, non valendo a supplire a ciò il riferimento al criterio ragionevole di giudizio individuato senza alcuna argomentazione dalla decisione censurata in quello “dei potenziali utenti”.

3.- Il terzo motivo censura l’omesso esame del fatto decisivo che, a pag. 3 dell’atto con racc. n. 14761, si adempiva all’onere di annunciare il futuro versamento con la seguente annotazione: “dette somme saranno versate nelle casse sociali a semplice richiesta dell’organo amministrativo in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”.

Secondo la ricorrente la precisazione sopra riportata, da inserire nella delibera di aumento del capitale sociale, era atta a fugare il pericolo di inganno e di conseguenza ad escludere ogni responsabilità della stessa, per cui la mancata considerazione di tale fatto si è tradotta in un vizio di omesso esame di un fatto che, se considerato, avrebbe portato a smentire la ritenuta gravità delle condotte.

4.- Con il quarto motivo la ricorrente ripropone le medesime ragioni esposte con i precedenti motivi [violazione o falsa applicazione dell’art. 147 lett. a) della L. n. 89/1913 nonché degli artt. 8 preleggi, 2697 e 2481 bis c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – errore di sussunzione; nullità dell’ordinanza per violazione del minimo costituzionale di motivazione ex art. 111 comma 6 Cost., artt. 132 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.] per censurare il capo dell’ordinanza con il quale si è ritenuta sanzionabile la condotta del notaio nell’avere redatto la delibera di aumento di capitale di una s.r.l. senza attestazione del versamento in denaro o menzione del suo obbligo, per evidenziare il vizio che inficia all’altro capo dell’ordinanza, secondo cui sarebbe illecita anche la modalità di redazione dell’atto stipulato dal Rettore del Politecnico di (OMISSIS).

Il mezzo di gravame deduce altresì la violazione dell’art. 147 lett. a) della l. 89/1913, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 6 e 12 r.d. n. 1592/1933 e 1398 c.c. e 12 preleggi, sempre in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

L’ordinanza avrebbe erroneamente ritenuto che la mancanza della delibera di autorizzazione alla stipula implichi l’inefficacia dell’atto.

In realtà lo stesso, ancorché in assenza di una preventiva delibera autorizzativa da parte del cda, deve ritenersi non solo valido ma anche efficace, non potendo il rettore essere considerato privo per il potere di impegnare l’ente, avendone le funzioni di rappresentante legale. Anche questo atto sarebbe privo di una reale ed effettiva capacità lesiva degli interessi presidiati dall’art. 147 comma 1, lett. a) l. not.

5. – Con il quinto motivo si contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 25 e 144 l. not., nonché degli artt. 62 e 62 bis, 63 e 133 c.p., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., denunciando l’errore di sussunzione.

La ricorrente lamenta la mancata considerazione della ricorrenza nella specie delle circostanze attenuanti, in violazione dei principi che regolano la gradazione della pena in ambito penale.

L’ordinanza impugnata avrebbe altresì violato il principio tassativo della proporzionalità della sanzione e dell’individuazione della pena equamente applicabile al caso di specie, incorrendo in un errore di interpretazione del tenore letterale dell’art. 147 l. not., avendone fatto errata applicazione con riferimento ai fatti (uso dello studio professionale del marito della notaia; costituzione di quest’ultimo in difesa della predetta) oggetto di assoluzione, quindi ininfluenti ai fini dell’applicazione della norma.

6. – Con il sesto mezzo la ricorrente si duole della nullità dell’ordinanza per violazione del minimo costituzionale di motivazione ex 111 comma 6 Cost., 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. su un punto decisivo della  controversia, in relazione agli artt. 360 n. 4 c.p.c. e 144 l. not.

Con il motivo viene riproposta la doglianza della mancata concessione delle attenuanti generiche sotto il profilo della mancanza della motivazione sul gradiente di gravità della perpetrazione dei fatti contestati.

7.- Il settimo e ultimo mezzo di gravame si appunta sulla censura di “Omesso esame dei fatti decisivi dell’intervenuta oblazione della contestazione in ordine alla registrazione fuori sede di un testamento pubblico nonché dell’ampia collaborazione prestata dal notaio durante l’istruttoria del procedimento disciplinare in relazione all’art. 141 l. not. e 360 5 c.p.c.,.

La ricorrente critica l’ordinanza per non avere preso in considerazione la circostanza che la stessa si è ampiamente adoperata per eliminare le conseguenze dannose della violazione, oblando l’infrazione relativa alla registrazione di testamento pubblico e mettendo a disposizione del consiglio notarile richiedente, pur diverso da quello di sua appartenenza, la documentazione richiesta.

8. – L’esame del ricorso può muovere dal quarto motivo, che ha ad oggetto il secondo addebito individuato dal Consiglio Notarile di (OMISSIS) nella condotta della notaia (OMISSIS) ossia la stipula dell’atto di acquisto di quote di partecipazione di s.r.l. consortile da parte del Politecnico di  (OMISSIS) con intervento del Rettore non preceduto da una delibera del consiglio di amministrazione e non sorretto da ragioni di urgenza.

Sul punto la Corte distrettuale ha ritenuto questa violazione – unitamente all’altra violazione consistente nella redazione di una delibera di aumento del capitale da liberarsi in denaro senza dare atto di alcun versamento – non idonea ad integrare il requisito della sistematicità capace di integrare il disposto dell’art. 147 comma 1, lett. b) della L. n. 89 del 1913 e neppure l’art. 14 comma 1, lett. b) CD, “contestato all’incolpata, che riguarda l’esecuzione delle prestazioni secondo sistematici comportamenti frettolosi o compiacenti”.

Il giudice di seconde cure ha però reputato entrambe le violazioni, per la loro “intrinseca gravità”, tali da compromettere il decoro e il prestigio della categoria notarile, con applicazione “doverosa” del disposto dell’art. 147 comma 1, lett. a) della legge sopra citata.

Pur riconoscendo l’atto di acquisto di quote di partecipazione da parte del Politecnico di (OMISSIS) non affetto da nullità o annullabilità ma da sola inefficacia, lo stesso è stato reputato di ‘”intrinseca gravità” per le seguenti ragioni: la determinazione che è ad esso conseguita di un grave danno di immagine per l’ente pubblico “improvvidamente rappresentato da un falsus procurator“; la compiacenza della professionista di soddisfare, con la sua stipulazione, l’esigenza del rettore di agire come “uomo solo al comando”; la “scarsa o nulla fiducia” riposta nelle prestazioni della categoria notarile dai potenziali utenti che apprendano dell’assoluzione in sede disciplinare di una notaia che consente ad un rettore universitario di acquistare quote di partecipazione societaria senza farsi autorizzare dal consiglio di amministrazione.

8.1.- Il motivo è fondato.

L’art. 147 della legge n. 89/2013 così recita:

È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte:

a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;

b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato.

La seconda lettera della norma è ancorata al requisito oggettivo della “non occasionalità”, mentre la prima prevede una fattispecie disciplinare a condotta libera, espressione della violazione dei principi di etica professionale enucleabili anche dalle disposizioni del relativo “codice deontologico” in cui sono positivizzate le condotte ritenute contrarie al comune sentire in un determinato momento storico.

Come rilevato anche dalla Corte di appello, secondo quanto statuito da questo Giudice in propri precedenti, l’art. 147, lett. a) della L.N. costituisce una norma di chiusura del sistema, preposta alla tutela del decoro e della dignità professionale, che include anche condotte non tipizzate ma idonee a ledere la dignità e la reputazione del notaio ed il decoro e il prestigio della classe notarile.

La predeterminazione e la certezza dell’incolpazione sono dunque affidate ad una clausola generale, il cui contenuto è valutato in concreto dagli organi di disciplina, che individuano le condotte idonee a provocare discredito alla reputazione del singolo notaio e, per suo tramite, all’intera categoria professionale, mentre è riservata al giudice di legittimità la verifica della ragionevolezza della sussunzione nella clausola generale del fatto concreto (Cass. n. 28133/2022).

Nel caso di specie tale ragionevolezza fa difetto e non può risiedere nel punto di vista dei “potenziali utenti” assunto dal giudice a quo come “unico criterio ragionevole di giudizio”.

La motivazione addotta non appare idonea a sorreggere la valutazione di adeguatezza e di doverosità della sanzione della censura e ad integrare quella “intrinseca gravità” del fatto che lo stesso giudice ha posto come premessa per la riconduzione della condotta alla norma assunta violata, determinando un errore di sussunzione che – come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 5 del 2001) – rientra appieno nel controllo di legittimità.

Il grave danno di immagine per l’ente pubblico, “improvvidamente rappresentato da un falsus procurator,, contrasta con il fatto che la legislazione universitaria di natura pubblicistica (art. 12 r.d. 1592/1933; art. 2 della L. n. 240/2010) individua nel Rettore il legale rappresentante dell’istituzione universitaria.

Questa circostanza vale a minare sia il passaggio argomentativo dell’ordinanza che fa leva sul ricordato punto di vista dei potenziali utenti, per i quali rileva comunque il fatto che l’atto era stato dal Rettore compiuto in tale qualità e veste, sia l’argomentazione del controricorrente circa il frustrato affidamento riposto da terzi sulla piena regolarità dell’atto, posto che l’inefficacia dell’atto concluso dal falsus procurator – a volere applicare alla fattispecie l’art. 1398 c.c. – non è invocabile dal terzo contraente ma solo dal preteso rappresentato (come precisato da Cass. S.U. 11377/2015), muovendosi, per così dire, nei rapporti interni tra falsus procurator e preteso rappresentato, mentre la commissione dell’illecito disciplinare che svilisce il decoro della categoria notarile non può non presentare, almeno in astratto, un riverbero esterno, che si proietta sulla pubblica opinione e sul “comune sentire”.

La compiacenza di soddisfare le esigenze di un “uomo solo al comando” è argomentazione di per sé apodittica e comunque l’atteggiamento compiacente, quand’anche fosse effettivo, non costituisce un disvalore in sé.

In definitiva, tutte le argomentazioni utilizzate dall’ordinanza non riescono a specificare in maniera soddisfacente la gravità della lesione arrecata al prestigio della categoria professionale di appartenenza e lo svilimento della funzione istituzionale del notaio, quale soggetto preposto dall’ordinamento alla verifica della conformità dei suoi atti al modello legale (significativa è la comparazione con le altre condotte, di ben più elevato grado di decettività, che la ricorrente prospetta alle pagine 12 e 13 del ricorso).

Il carattere atipico dell’art. 147 lett. a) della L.N., che contiene una clausola generale da concretizzare, non consente al giudice di creare un illecito dai confini incerti (Cass. 25408/2013), facendo rientrare nel suo perimetro comportamenti disattenti o giuridicamente imprecisi.

È appena il caso di puntualizzare che il rilievo del controricorrente secondo la quale il richiamo all’art. 12 del r.d. 1592/33 costituisce una deduzione nuova, in ordine alla quale la ricorrente non ha specificato il tempo e il modo dell’eventuale precedente formulazione a norma dell’art 366 c.p.c., valendo ciò ad inficiare il motivo di ricorso sul punto, è priva di pregio, giacché trattasi di mera argomentazione difensiva, che sostiene le ragioni della doglianza.

9.- L’accoglimento del quarto motivo consente di dichiarare assorbiti gli altri.

Spetterà al giudice del rinvio, ossia alla Corte di Appello di (OMISSIS) in diversa composizione, riesaminare e rivalutare il restante addebito, alla stregua delle norme comminanti la sanzione disciplinare per il professionista, e decidere anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata per le ragioni di cui in motivazione e rinvia alla Corte di Appello di (OMISSIS) in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile il giorno 28 settembre 2022.

Depositato in cancelleria l’11 aprile 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.