REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. ALFREDO GUARDIANO – Presidente –
Dott. MICHELE ROMANO – Consigliere –
Dott. FRANCESCO CANANZI – Consigliere –
Dott. ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA – Relatore –
Dott. ELENA CARUSILLO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANIA
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) (OMISSIS) nato il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 18/06/2024 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. PASQUALE SERRAO D’AQUINO, che ha concluso come da requisitoria già depositata, chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. (OMISSIS) (OMISSIS), che si riporta alla memoria trasmessa in data odierna e chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltagirone ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) (OMISSIS) in ordine al reato di furto in abitazione di un paio di scarpe Nike, nuove, del valore di euro 100,00.
2. Contro l’anzidetta sentenza, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania propone ricorso, affidato ad un unico motivo di seguito sintetizzato ai sensi dell’art-173 disp. atti. Cod. proc. pen.
2.1 II Procuratore Generale lamenta vizio di inosservanza ed erronea applicazione di legge, ai sensi dell’art.606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 131 bis e 624 bis cod. pen., in punto di proscioglimento disposto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., deducendo mancare le condizioni previste dalla legge per l’applicazione della citata disposizione normativa con riferimento ai limiti di pena che ne consentono la specifica forma di proscioglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La impugnazione è fondata.
2. La sentenza impugnata nel dichiarare non doversi procedere nei confronti dell’imputato in applicazione della disposizione di cui all’art.131 bis, cod. pen., per il reato di cui all’art. 624 bis cod. pen., ha interpretato erroneamente la citata disposizione normativa in relazione ai limiti di pena che individuano il novero dei reati per i quali è consentita la specifica forma di proscioglimento.
Il nuovo istituto, introdotto dal Decreto legislativo 16 marzo 2015 n° 28, configura un’ipotesi in cui sussiste un fatto tipico costituente reato, ma questo per scelta legislativa non è ritenuto punibile in presenza di determinati requisiti e al fine di soddisfare i principi di proporzione ed economia processuale.
L’art. 131 bis c.p. comma 1 dispone che: “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.
L’ambito applicativo dell’istituto è, dunque, individuato utilizzando una tecnica già ampiamente collaudata dal legislatore, quella di individuare dei limiti edittali di pena e, nello specifico, vengono indicati i reati per i quali il legislatore ha previsto inizialmente il limite massimo di pena detentiva non superiore ad anni cinque e successivamente il limite della pena detentiva non superiore nel minimo a due anni.
Il reato di furto in abitazione, previsto dall’art. 624 bis cod. pen., commesso il 20 febbraio 2019, fuoriesce dall’ambito dei limiti edittali previsti dall’art.131 bis 2 cod. pen., in quanto il limite massimo di pena detentiva (sei anni) non poteva superare i cinque anni e, successivamente, secondo la nuova formulazione, il limite minimo di pena detentiva (tre anni), non poteva superare i due anni, previsti dalla citata disposizione normativa.
Ne consegue la inapplicabilità della disposizione di cui all’art.131 bis cod. pen. per violazione di legge sia nella nuova che nella vecchia formulazione della norma.
3. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma il 16/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Anna Maria Glria Muscarella Alfredo Guardiano
Depositato in Cancelleria, oggi 17 marzo 2025.
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Carmela Lanzuise