No al sequestro conservativo applicato senza motivazione sulla necessità (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 23 giugno 2020, n. 19058).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Rel. Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Sammaritani Simone, nato a Rimini il 31-12-1991;

avverso la sentenza del 02-11-2019 del Tribunale di Rimini;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Fabio Zunica;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Mario Pinelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza di patteggiamento del 2 novembre 2019, il Tribunale di Rimini applicava a Simone Sammaritani la pena concordata di anni 2, mesi 5 di reclusione e 6.250 euro di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver detenuto illecitamente 2.773,4 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana, fatto accertato in Rimini fino al 31 ottobre 2019.

Con la medesima sentenza, il Tribunale disponeva altresì, ai sensi dell’art. 316 cod. proc. pen., il sequestro conservativo della somma di denaro di 5.325 euro sequestrata presso l’abitazione dell’imputato.

2. Avverso la sentenza del Tribunale romagnolo, Sammaritani, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

2.1 Con il primo, la difesa deduce il difetto dì motivazione e la violazione di legge rispetto al diniego delle attenuanti generiche, non essendo stati considerati vari elementi suscettibili di positiva valutazione, come la giovane età del ricorrente, la sua condizione di incensurato e il suo leale contegno processuale.

2.2 Con il secondo motivo, infine, oggetto di doglianza è la statuizione sulla confisca, osservando la difesa che nel caso di specie non potevano ritenersi sussistenti i presupposti per l’imposizione del sequestro conservativo, essendo Sammaritani un giovane padre di famiglia con un contratto di lavoro, che può contare sul sostegno dei genitori, per cui non vi era alcun motivo per ritenere che non fosse in grado di pagare le spese di giustizia o la multa inflittagli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

È fondato il secondo motivo di ricorso, mentre il primo è inammissibile.

1. Iniziando proprio dal primo motivo, deve rilevarsi che con lo stesso la difesa si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, senza tuttavia precisare che sono state le parti, nel formulare l’accordo sulla pena poi recepito dal Tribunale, a escludere la concessione delle attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen., per cui la doglianza risulta inammissibile, essendosi il giudice limitato a manifestare condivisione rispetto a una libera opzione della difesa e del P.M., opzione che non può essere rimessa in discussione in questa sede, non venendo in rilievo alcun profilo concernente l’illegalità della pena.

2. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso.

Deve infatti premettersi che, con la sentenza di patteggiamento, il Tribunale ha contestualmente disposto il sequestro conservativo della somma di denaro che era stata già sottoposta a sequestro presso l’abitazione dell’imputato, senza però fornire adeguata motivazione sui presupposti di cui all’art. 316 cod. proc. pen.

Il sequestro conservativo è infatti ammesso “se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento o di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato”, profilo questo rimasto del tutto inesplorato nella sentenza impugnata, essendosi il giudice limitato a operare un generico e oscuro richiamo alle “stesse ragioni economiche che hanno spinto l’imputato a commettere l’illecito”, ragioni che tuttavia non sono state in alcun modo esplicitate.

Almeno nell’ottica dell’istituto di cui all’art. 316 cod. proc. pen., la motivazione della sentenza impugnata risulta pertanto apparente e inadeguata, non essendo stati affatto illustrati, in concreto, i requisiti della specifica misura applicata.

3. Ne consegue che, rispetto alla statuizione sul sequestro conservativo, si impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Rimini.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sul sequestro conservativo e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Rimini.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 10/06/2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.