No all’ordinanza cautelare per il detentore di armi che si ferisce accidentalmente (Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza 18 settembre 2020, n. 5491).

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

con l’intervento dei magistrati:

Dott. Marco Lipari, Presidente

Dott. Massimiliano Noccelli, Consigliere

Dott. Solveig Cogliani, Consigliere

Dott. Ezio Fedullo, Consigliere

Dott. Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6716 del 2020, proposto dal

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

contro

sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Gigliotti e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria – Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, recante accoglimento dell’istanza cautelare presentata dal sig. -OMISSIS- con il ricorso R.G. n. -OMISSIS-, proposto avverso i provvedimenti di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia, emesse nei suoi confronti rispettivamente dal Prefetto e dal Questore di Perugia.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’ordinanza del T.A.R. Umbria, Sez. I, n. -OMISSIS-, con cui è stata accolta l’istanza cautelare presentata dal ricorrente in primo grado;

Vista la memoria di costituzione in giudizio e difensiva dell’appellato;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 62 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.);

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020 il Cons. Pietro De Berardinis e udito per la parte pubblica l’Avvocato dello Stato Isabella Piracci;

Considerato che, entro i limiti di cognizione della fase cautelare, l’istanza di sospensione non risulta assistita dal fumus boni juris, non essendo ravvisabili – come condivisibilmente osservato dal T.A.R. – a carico del sig. Serra (rimasto ferito nell’episodio da cui originano i provvedimenti da lui impugnati in primo grado) ragioni che facciano dubitare della sua affidabilità nella detenzione e nell’uso delle armi;

Ritenuta, per quanto detto, l’insussistenza delle condizioni per accogliere l’appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a.;

Ritenuto, da ultimo, di dover compensare le spese della fase cautelare del giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza (III^) respinge l’istanza cautelare (ricorso numero: 6716/2020).

Compensa le spese della fase cautelare del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed all’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed all’art. 2-septies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsivoglia ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020.

SENTENZA – è copia conforme all’originale -.