Non è configurabile il reato di procurata inosservanza di pena in capo alla moglie per il mancato rientro del marito presso il carcere a seguito di un permesso, se a essa non vengano contestati precisi capi di imputazione dai quali emerga una sua effettiva responsabilità.

(Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 13 settembre 2016, n. 37980)

 …, omissis …

Sentenza

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

2) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 28/04/2015 emessa dalla Corte d’appello di L’Aquila;

visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;

udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Dott. CARDIA Delia, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi.

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma della decisione del 24 gennaio 2013 del Tribunale di Chieti, impugnata dal pubblico ministero nonche’ da (OMISSIS) e (OMISSIS), il primo imputato del reato di cui all’articolo 385 c.p. – per non essere rientrato al termine di un permesso di sette giorni presso la Casa Circondariale di Chieti dove era ristretto – e la seconda del reato di cui all’articolo 390 c.p. – per aver aiutato il coniuge, (OMISSIS), a sottrarsi all’esecuzione della pena -, ha ridotto le pene per entrambi, escludendo la continuazione per il (OMISSIS) ed eliminando la recidiva per la (OMISSIS).

2. L’avvocato (OMISSIS), nell’interesse degli imputati, ha proposto ricorso per cassazione.

Con un unico motivo ha dedotto il vizio di motivazione, rilevando che la Corte d’appello ha confermato la responsabilita’ della (OMISSIS) per il reato di procurata inosservanza di pena senza che dagli atti emerga alcun elemento a dimostrazione di un suo effettivo apporto agevolatore per favorire il coniuge a sottrarsi all’esecuzione della pena.

Con lo stesso motivo, inoltre, si assume la mancanza di prove anche in relazione all’evasione di (OMISSIS).

Considerato in diritto

1. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ inammissibile, perche’ privo di qualsiasi argomentazione critica e specifica in ordine alla decisione impugnata, che ha confermato la responsabilita’ dell’imputato per il reato di evasione.

2. E’ invece fondato il ricorso con riferimento alla posizione di (OMISSIS), ritenuta responsabile del reato di cui all’articolo 390 c.p..

Deve precisarsi che la condotta del reato di procurata inosservanza di pena consiste in un’attivita’ volontaria, specificamente diretta ad eludere l’esecuzione della pena, che concorre con quella del condannato ricercato e che l’aiuto prestato dal terzo integra gli estremi del reato in questione solo quando e’ in rapporto di causalita’ con l’intenzione del condannato di sottrarsi all’esecuzione della pena.

Sulla base di tali principi, si e’ esclusa la responsabilita’ di chi, pur consapevole della condizione di condannato che si sottrae all’ordine di carcerazione, non svolge alcuna specifica attivita’ di copertura del latitante rispetto alle ricerche degli organi di polizia, ma intrattiene con questi rapporti interpersonali leciti, non svolgendo nessuna attivita’ concreta per favorirne l’intento (cfr., Sez. 6, n. 11487 del 20/10/1988, Castagliuolo, Rv 179802; Sez. 6, n. 9936 del 15/01/2003, Pipitone, Rv 223978).

Nel caso di specie, la responsabilita’ della (OMISSIS) e’ stata affermata perche’ ritenuta “affidataria” del (OMISSIS), in base ad un verbale di affidamento predisposto dal Magistrato di sorveglianza, ma i giudici hanno omesso ogni accertamento in ordine alla condotta specifica che l’imputata avrebbe posto in essere per aiutare il coimputato ad evadere.

Infatti, la sentenza si limita a riportare il fatto che i due non avrebbero fatto ritorno presso l’albergo dove il (OMISSIS) avrebbe dovuto trascorrere il periodo indicato nel permesso, ma nulla viene detto sulla condotta della (OMISSIS), sicché’ viene a mancare ogni elemento per il riconoscimento di una sua qualche responsabilità’ nel reato contestatole, non potendo ritenersi, come sembra aver fatto la Corte d’appello, che dalla sottoscrizione del “verbale di affidamento” possa derivare una sua responsabilità’ a titolo quasi oggettivo, prescindendosi da ogni valutazione sull’eventuale aiuto che avrebbe prestato per favorire (OMISSIS) a sottrarsi all’esecuzione della pena.

3. Per queste ragioni, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, nei confronti della (OMISSIS), perché il fatto non sussiste; mentre, deve dichiararsi inammissibile il ricorso di (OMISSIS), il quale deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) perché’ il fatto non sussiste.