REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco Maria CIAMPI – Presidente –
Dott. Donatella FERRANTI – Consigliere –
Dott. Eugenia SERRAO – Consigliere –
Dott. Loredana MICCICHE’ – Rel. Consigliere –
Dott. Daniela DAWAN – Consigliere –
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) ANDREA nato il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 25/10/2022 del GIP TRIBUNALE di TRENTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa LOREDANA MICCICHE’;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza emessa in data 25 ottobre 2022, pronunciando a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il Tribunale di Trento ha dichiarato Andrea (OMISSIS) – imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c del codice della strada – non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., applicando la pena accessoria della sospensione della patente di guida per anni due.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso l’imputato, a mezzo di difensore, che si duole dell’applicazione della pena accessoria della sospensione della patente di guida anche nel caso di assoluzione per particolare tenuità del fatto, deducendo vizio di violazione di legge.
Sostiene, al riguardo, che sussiste una previsione espressa circa la applicazione delle sanzioni accessorie in caso di sentenza di patteggiamento, previsione che è invece del tutto assente per le ipotesi di sentenze di proscioglimento, qual è quella con la quale viene riconosciuta la particolare tenuità del fatto.
Conclude, dunque, che l’applicabilità della sanzione sarebbe contraria al principio di legalità. Prospetta anche questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 25, 27 della Carta Costituzionale.
Considerato in diritto
1. II ricorso deve essere accolto nei termini che seguono.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte si sono espresse sulla questione relativa all’irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in caso di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. affermando che le sanzioni accessorie restano applicabili e che la relativa competenza spetta al Prefetto e non e non <al Giudice penale (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266592 – 01, così massimata: “In tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative consegue l’applicazione, accessorie stabilite dalla legge”).
Nella motivazione della suddetta pronuncia, si legge:
“In breve, quando manca una pronunzia di condanna ovvero di proscioglimento, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano sfera di competenza dell’amministrazione pubblica. Tale regola è espressa testualmente con riferimento all’istituto della prescrizione, ma ha impronta per così dire residuale: è cioè dedicata alle situazioni in cui condanna o proscioglimento nel merito manchino. Essa, dunque, trova razionale applicazione anche nel contesto in esame in cui, appunto, il fatto non è punibile per la sua tenuità e non si fa quindi luogo ad una pronunzie di condanna”.
3. Come espressamente riconosciuto nei motivi di ricorso, detto orientamento è stato ribadito da questa Corte, che ha precisato che la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida si applica in tutti i casi in cui vi sia accertamento del fatto, mentre per la confisca la norma richiede che vi sia stata pronunzia di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. 4, Sez. 4 – 7526 del 04/12/2018, Rv. 275127 – 01, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice, in ossequio al principio di legalità, non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento). In motivazione la Corte ha precisato che diversa soluzione si giustifica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente poiché essa, ai sensi della medesima disposizione di legge, consegue all’accertamento del reato.
4. La Corte intende ribadire il consolidato orientamento citato, rilevando che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, posto che non risulta affatto irrazionale la scelta legislativa di mantenere la sanzione accessoria ove l’illecito di guida in stato di ebbrezza sia stato comunque accertato, in conformità della ratio ispiratrice della norma volta ad evitare condotte di guida altamente pericolose, finalità perseguibile soltanto attraverso un intervento sul titolo abilitante alla guida e non certamente attraverso la mera privazione del veicolo.
5. In ossequio ai principi testè richiamati, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione concernente la conferma della sospensione della patente di guida che deve essere eliminata, con trasmissione degli atti al Prefetto di Trento.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Trento per quanto di competenza.
Roma, 23 maggio 2023.
Depositato in Cancelleria, il 15 giugno 2023.