Non si può escludere il reato di maltrattamenti solo perché la moglie reagisce (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 5 febbraio 2021, n. 4681).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. RICCIARELLI Massimo – Rel. Consigliere –

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere –

Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato da

Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari nei confronti di:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 28/10/2019 della Corte di appello di Bari;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Massimo Ricciarelli;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Antonietta Picardi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/10/2019 la Corte di appello di Bari ha riformato quella del G.U.P. del Tribunale di Bari in data 5 aprile 2016, assolvendo (omissis) dal delitto di maltrattamenti in danno  dell’ex  moglie, perché  il  fatto non sussiste, e prosciogliendolo dal delitto di lesioni in danno della stessa per intervenuta remissione di querela.

2. Ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari con riguardo al delitto di maltrattamenti di cui al capo A).

Deduce vizio di motivazione e violazione di legge.

In particolare segnala che la Corte si era basata solo sull’asserita genericità delle dichiarazioni della persona offesa, che in realtà fin dalla denuncia dell’aprile 2014 aveva parlato di specifici episodi di ingiurie, botte, minacce, sottolineando di essere stata maltrattata tutti i giorni.

Quanto al rilievo che i litigi non vedevano la persona offesa in posizione di passività, in quanto la stessa reagiva in modo aggressivo,  emergeva  dal verbale del 5/4/2016 che la predetta si era limitata in un’occasione a gettare a terra i piatti alla scoperta dell’intesa del marito con un’altra donna, ciò che non avrebbe potuto incidere sul regime di vita cui la donna era sottoposta.

Del resto l’assunto su cui la Corte si era basata implicava un diverso contesto familiare, connotato da soprusi reciproci, non equiparabile a quello venuto in evidenza nel caso di specie, in cui il rapporto era squilibrato.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta concludendo per l’annullamento con rinvio.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l’intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte si è limitata a prospettare la genericità delle dichiarazioni accusatorie, senza fornire una motivazione che, confrontandosi con gli argomenti utilizzati di primo Giudice, desse conto dell’effettiva inidoneità del compendio probatorio a rappresentare un quadro di costante assoggettamento della persona offesa alle condotte maltrattanti del marito, a fronte della prospettazione di comportamenti umilianti e vessatori tenuti nel corso dell’intero menage matrimoniale.

3. D’altro canto la Corte ha incentrato la propria valutazione sull’assunto dell’assenza di una posizione di inferiorità della persona offesa, facendo riferimento ad una reazione di lei, di cui ella stessa aveva dato conto, ma di cui non è stato spiegato l’effettivo significato, al fine di lumeggiare le reali dinamiche comportamentali, nell’arco dell’intero rapporto matrimoniale.

Per contro, al fine di escludere la valenza delle condotte attribuite all’imputato, la Corte avrebbe dovuto stabilire uno specifico confronto tra le stesse e le pretese reazioni della persona offesa, ciò che implicava tuttavia  la verifica dell’inserimento di condotte di per sé idonee a ledere il patrimonio morale della vittima in un contesto di reciproca aggressività, attestante il difetto di sudditanza psicologica della persona offesa, approccio ben diverso da quello emergente dalla lacunosa motivazione.

4. Di qui l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio in ordine al delitto di maltrattamenti ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di maltrattamenti in famiglia con rinvio per nuovo giudizio su tale capo ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e di soggetti in essa menzionati, a norma del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso il 20/1/2021.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021.

SENTENZA – copia conforme -.