REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CATENA Rossella – Presidente
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
Dott. CIRILLO Pierangelo – Rel. Consigliere
Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI CATANIA
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/xxxx;
(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/xxxx;
avverso la sentenza del 25/01/2022 del TRIBUNALE PER I MINORENNI di CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale, Dott. LUIGI GIORDANO, che ha chiesto di annullare la sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 25 gennaio 2022 dal Tribunale per i minorenni di Catania, che ha condannato alla pena di euro 1.000,00 di multa (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS) per il reato di lesioni personali, aggravato dall’aver commesso il fatto in più persone riunite.
2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale di Catania ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 582 cod.
Il ricorrente sostiene che la pena applicata dal Tribunale – euro 1.000,00 di multa – deve considerarsi illegale, atteso che l’art. 582 cod. pen. sanziona la fattispecie in esame con la pena detentiva.
Evidenzia che il reato contestato, essendo procedibile d’ufficio, non può essere ricompreso tra quelli astrattamente riconducibili alla competenza del giudice di pace. Ad esso, conseguentemente, non può applicarsi l’art. 63 d.lgs. n. 74 del 2000, in forza del quale, nei casi in cui i reati di competenza del giudice di pace siano giudicati da un giudice diverso, devono essere, comunque, applicate le pene previste dal d.lgs. n. 74 del 2000.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
1.1. L’unico motivo di ricorso è fondato.
Va rilevato che il reato contestato è sanzionato con la pena detentiva ed era all’epoca dei fatti ed è tutt’ora rimasto (anche dopo le modifiche apportate all’art. 582 cod. pen. dal d.lgs. n. 150 del 2022) procedibile d’ufficio, in ragione dell’aggravante contestata.
La procedibilità d’ufficio esclude la possibilità che l’applicazione ad esso della pena pecuniaria possa derivare da una sua astratta riconducibilità alla competenza del giudice di pace, che è rimasta esclusa in materia di lesioni personali perseguibili d’ufficio.
Tale possibilità rimane preclusa anche nei casi in cui gli effetti dell’aggravante (che rende il reato procedibile d’ufficio) vengano “neutralizzati” a seguito di giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti. Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, <<il trattamento sanzionatorio più lieve previsto dall’art. 52, lett. b), d.lgs. n. 274 del 2000 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace) non si applica al delitto di lesioni volontarie aggravato a norma dell’art. 585, comma primo, cod. pen., nemmeno qualora le circostanze aggravanti siano state neutralizzate per effetto della concessione di attenuanti, in quanto esso non appartiene alla competenza del giudice di pace, condizione necessaria per l’applicabilità delle sanzioni previste per i reati rimessi alla cognizione di quest’ultimo>> (Sez. 5, n. 6337 del 23/11/2016, Castigliego, Rv. 269583; Sez. 5, n. 46133 del 26/11/2008, Gallozza, Rv. 242000).
L’applicazione della pena pecuniaria, dunque, rimarrebbe preclusa anche se (come pare potersi dedurre dal calcolo della pena riportato in sentenza) il Tribunale avesse ritenuto l’attenuante di cui all’art. 98 cod. pen. prevalente sulla contestata aggravante.
2. La minore età degli imputati, all’epoca dei fatti, impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per il giudizio al Tribunale per i minorenni di Catania in diversa composizione.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d. lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso, il 27 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2023.